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<normativa>
	<capitolo n="I" titolo="Norme generali">
<!-- 1 -->	<articolo n="1" titolo="Campo di applicazione">
			<zona def="FERROVIA"/>
			<zona def="AUTOSTRADA"/>
			<zona def="SPIAGGIA"/>
			<zona def="FERROVIA-NUOVA"/>
			<zona def="VIABILITA'-ESISTENTE"/>
			<zona def="VIABILITA'-PREVISIONE"/>
			<zona def="VIABILITA'-RETTIFICA"/>
			<zona def="VESIS"/>
			<zona def="VPRE"/>
			<zona def="VRET"/>
			<zona def="XXXX"/>
			<paragrafo>
				La presente Variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) definisce l'assetto
				territoriale del Comune di Ceriale, disciplinando i relativi insediamenti (zonizzazione)
				e fissando la destinazione di tutti gli immobili facenti parte del territorio comunale con
				determinazione dell'uso e delle condizioni di trasformabilit&#0224;; attraverso una zonizzazione
				che ricopre l'intero territorio comunale.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La presente Variante &#0232; sostitutiva a tutti gli effetti del vigente P.R.G. e nel prosieguo
				delle presenti norme di attuazione essa verr&#0224; denominata semplicemente P.R.G..
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Ogni intervento comportante trasformazione urbanistica o edilizia ricadente nell'ambito del
				territorio comunale deve rispettare, oltre alle leggi vigenti, le prescrizioni del P.R.G.
				ricavabili dalle tavole grafiche e dalle presenti norme; in caso di eventuale contrasto,
				si deve considerare prevalente il dettato normativo.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le campiture grafiche sulle diverse zone, le sigle e i perimetri riportati sulle tavole di piano
				e sulle relative legende, indicano per ciascuna zona la corrispondenza con le presenti norme di
				attuazione e quindi le destinazioni d'uso specifiche, le prescrizioni di intervento ed eventuali
				vincoli e servit&#0249; imposte.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In caso di eventuali non corrispondenze fra tavole a scala diversa, fa sempre testo la tavola
				a scala pi&#0249; dettagliata.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 2 -->	<articolo n="2" titolo="Strumenti di attuazione del P.R.G.">
			<paragrafo>
				Il P.R.G. si attua a mezzo di Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA), di titolo abilitativo
				convenzionato (TAC) e di titolo abilitativo diretto (TAD) o attraverso opere e progetti pubblici.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				I casi in cui &#0233; necessario procedere con ciascuno dei suddetti strumenti sono indicati nelle singole
				norme di zona, in relazione alle sigle riportate sulle tavole di piano.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 3 -->	<articolo n="3" titolo="Relazione tra P.R.G. e disciplina paesistica di livello puntuale">
			<paragrafo>
				Ai fini della realizzazione delle previsioni del presente PRG, sulle singole zone di attuazione
				vigono, oltre alle disposizioni contenute nelle presenti norme tecniche di attuazione, anche le
				prescrizioni della disciplina paesistica di livello puntuale, contestuale al PRG.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'interfaccia tra le due discipline &#0233; assicurata dalle tavole di zonizzazione dei due strumenti,
				ove ciascuna zona di PRG ricade esattamente entro il perimetro di un pi&#0249; ampio "ambito paesistico".
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 4 -->	<articolo n="4" titolo="Strumenti urbanistici attuativi">
			<paragrafo>
				Gli Strumenti Urbanistici Attuativi (S.U.A.), sulla base della analisi dello stato di fatto da
				condursi con particolare riferimento al patrimonio edilizio esistente, alle destinazioni d'uso
				in atto ed ai rapporti tra l'area interessata e l'ambito circostante sono redatti conformemente
				alla disciplina di legge.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le singole norme di zona contenute nella presente normativa, nonch&#0233; le tabelle normative in allegato,
				indicano espressamente in quali aree sono da porre in esecuzione obbligatoriamente gli strumenti
				urbanistici attuativi.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 5 -->	<articolo n="5" titolo="Progetti-norma">
			<paragrafo>
				<modifica>Nei casi espressamente previsti dalle singole norme di zona la c.A. pu&#0242; procedere, mediante
				apposita deliberazione del Consiglio Comunale, alla preventiva approvazione di un progetto-norma (PN)
				avente i contenuti sottoindicati.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Per <modifica>progetto-norma</modifica> si intende una serie di criteri e prescrizioni, corredate da uno o
				pi&#0249; schemi
				grafici, che sintetizzano gli scopi dei singoli interventi di trasformazione previsti dal piano regolatore
				comunale, il principio e la regola insediativa da osservare, le quantit&#0224; di suolo pubblico e privato da
				destinare ai diversi usi (secondo un sistema che assegna percentuali minime ad ogni funzione considerata
				insediabile).
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Contenuti</sottotitolo2>
			<modifica>
				<paragrafo>
					In fase di elaborazione del progetto norma, sulla scorta delle previsioni generali previste nel PRG
					(di norma: densit&#0224; edificatorie massime, rapporti di copertura, destinaioni d'uso principali ) vengono
					stabiliti i parametri di edificazione di seguito elencati (a titolo esemplificativo):
				</paragrafo>
					<elenco classe="numerato">
						<elemento>viabilit&#0224; pubblica e carrabile di progetto (con specificazione delle sezioni stradali);</elemento>
						<elemento>rettifiche stradali da eseguirsi;</elemento>
						<elemento>allineamenti da rispettare per nuovi volumi , ampliamenti, riaccorpamenti di volumi;</elemento>
						<elemento>altezze di gronda ed eventuali altri parametri di disciplina;</elemento>
						<elemento>percorsi pedonali , spazi scoperti pubblici, piste ciclabili;</elemento>
						<elemento>prescrizioni architettoniche particolari (sulle facciate, le coperture, portici, ecc.);</elemento>
						<elemento>fasce di rispetto delle strade, con l'eventuale prescrizione delle alberature da inserire;</elemento>
						<elemento>edifici da conservare e/o recuperare;</elemento>
						<elemento>eventuali fabbricati da demolire o eventuali traslazioni di cubaatura;</elemento>
						<elemento>individuazione di eventuali fronti commerciali;</elemento>
						<elemento>individuazione delle aree a parcheggio pubblico;</elemento>
						<elemento>individuazione delle aree a verde pubblico;</elemento>
						<elemento>individuazione delle aree da destinarsi ad attrezzature di servizio pubblico;</elemento>
						<elemento>individuazione di aree di valore paesistico ed ambientale da recuperare-valorizzare.</elemento>
					</elenco>
				<paragrafo>
					In relazione agli scopi e all'entit&#0224; dei singoli interventi di trasformazione e sulla base dei
					maggiori approfondimenti contenuti nel PN, la C.A. pu&#0242; in tale sede valutare se persista la necessit&#0224;
					di fare ricorso allo strumento urbanistico attuativo ovvero se possa ritenersi sufficiente l'attuazione
					mediante concessione edilizia convenzionata, stabilendo, in tal caso, l'oggetto della convenzione medesima.
				</paragrafo>
				<paragrafo>
					Qualora la C.A. non proceda all'approvazione del PN rimane fermo l'obbligo di intervenire mediante
					strumento urbanistico attuativo, salvo singoli interventi sull'esistente che non comportino aumento
					del carico insediativo.
				</paragrafo>
			</modifica>
			<paragrafo>
				Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nelle singole convenzioni sono oggetto di
				apposita concessione ai sensi della L. 28/01/1977 n.10. L'onere della progettazione di tali opere &#0232;
				a carico dei soggetti attuatori.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria devono essere eseguite contestualmente all'edificazione.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 6 -->	<articolo n="6" titolo="Titolo abilitativo convenzionato">
			<paragrafo>
				Nei casi previsti dalla legge, nelle zone di recupero appositamente individuate, e in altre zone di volta
				in volta specificate all'interno della presente normativa, il Sindaco pu&#0242; rilasciare le concessioni edilizie
				previa stipula di apposita convenzione (titolo abilitativo convenzionato: TAC) con la quale il titolare della
				concessione si impegna alla realizzazione diretta di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonch&#0233;
				di riqualificazione urbana ritenute necessarie, disciplinando i relativi rapporti economici e di garanzia.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 7 -->	<articolo n="7" titolo="Titolo abilitativo diretto">
			<paragrafo>
				L'attuazione delle previsioni del PRG , salvi i casi di obbligo di SUA ai sensi dell'art. 3 della L.R. 25/1993
				o di obbligo di TAC ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge regionale, avviene mediante il rilascio di
				titolo abilitativo diretto o autorizzazioni edilizie in conformit&#0224; alle leggi vigenti.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In particolare, sono soggetti ad autorizzazione edilizia gli interventi conservativi come definiti dall'art. 31
				lettera a), b), c) della L. 457/1978. Sono soggetti a titolo abilitativo diretto (TAD) gli interventi di
				sostituzione edilizia (demolizione con ricostruzione) e di ristrutturazione edilizia, con o senza incremento
				volumetrico.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 8 -->	<articolo n="8" titolo="Poteri di deroga">
			<paragrafo>
				Nel rispetto della legislazione vigente, previa deliberazione del Consiglio Comunale ad espletamento delle
				necessarie procedure a norma della Legge 6 Agosto 1967 n.765 art. 41 quater e s.m.i., potranno essere
				autorizzate deroghe alle presenti norme e alle previsioni di P.R.G. per edifici od impianti pubblici o
				di pubblico interesse.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Tali deroghe sono limitate all'altezza massima delle costruzioni, alla distanza minima delle costruzioni
				dai fabbricati contermini, alla distanza dagli assi e dai fili stradali.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Al fine di cui sopra, il Comune dovr&#0224; richiedere preventivo nulla-osta al competente organo
				<modifica>provinciale</modifica> secondo le procedure di cui all'art. 3 della L. 21/12/1955
				n.1357 ed all'art. 16 della L. 06/08/1967 n.765 e s.m.i..
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 9 -->	<articolo n="9" titolo="Zonizzazione">
			<paragrafo>Il territorio comunale, ai fini dell'applicazione del presente PRG, &#0233; suddiviso in:</paragrafo>
			<elenco classe="cerchi">
				<sottotitolo1>Insediamenti residenziali:</sottotitolo1>
				<elemento>
					Zone "A": residenziali con caratteristiche storico-ambientali di pregio e relative aree di cornice paesistica.
				</elemento>
				<elemento>Zone "BS" residenziali sature</elemento>
				<elemento>Zone "BR": residenziali di completamento</elemento>
				<elemento>Zone "BT": ristrutturazione di ex villaggi turistici</elemento>
				<elemento>Zone "ZR": di recupero e ristrutturazione urbanistica.</elemento>
				<elemento>Zone "CV": residenziali di espansione rada</elemento>
				<elemento>Zone "CC" - insediamenti normati dal PRG in vigore, in corso di attuazione o in itinere</elemento>
			</elenco>
			<elenco classe="cerchi">
				<sottotitolo1>Zone produttive:</sottotitolo1>
				<elemento>Zone "D": insediamenti artigianali e produttivi esistenti da ristrutturare</elemento>
				<elemento>Zona "DM": insediamenti artigianali misti di nuovo impianto</elemento>
				<elemento><modifica>Zona "DE" : insediamenti misti agricolo produttivi</modifica></elemento>
			</elenco>
			<elenco classe="cerchi">
				<sottotitolo1>Insediamenti turistici e ricettivi:</sottotitolo1>
				<elemento>Zone "T": turistico alberghiere confermate</elemento>
				<elemento>Zone "TC": turistico-alberghiere esistenti e di nuovo impianto</elemento>
				<elemento>Zone "TP": aziende ricettive all'aria aperta</elemento>
			</elenco>
			<elenco classe="cerchi">
				<sottotitolo1>Zone agricole:</sottotitolo1>
				<elemento>Zone agricole "EI": agricoltura intensiva</elemento>
				<elemento>Zone agricole "ET": agricoltura di tipo tradizionale</elemento>
				<elemento>Zone agricole "EE": per attivit&#0224; agro-silvo-pastorali e salvaguardia ambientale</elemento>
				<elemento>Zona agricola "PA": parco agricolo</elemento>
			</elenco>
			<elenco classe="cerchi">
				<sottotitolo1>Aree ed attrezzature per le attivit&#0224; collettive e di interesse generale:</sottotitolo1>
				<elemento>Zone "FIs": servizi per l'istruzione</elemento>
				<elemento>Zone "FIc": servizi di interesse comune</elemento>
				<elemento>Zone "FV": verde attrezzato e attivit&#0224; sportive</elemento>
				<elemento>Zone "P": parcheggi pubblici</elemento>
				<elemento>Zona "FT": servizi turistici speciali</elemento>
				<elemento>Zone "FC": arenile e fascia litoranea</elemento>
				<elemento>Zona "FD": opere marittime di difesa</elemento>
				<elemento>Zona "RT": riserva naturale regionale del Rio Torsero</elemento>
				<elemento>Zone "IT": per attrezzature tecnologiche</elemento>
				<elemento>Zone "AC": aree cimiteriali esistenti e di espansione</elemento>
			</elenco>
		</articolo>
<!-- 10 -->	<articolo n="10" titolo="Parametri urbanistici">
			<paragrafo>
				Ai fini dell'applicazione del presente PRG, i parametri edilizi rilevanti si intendono cos&#0236; definiti:
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Volume di un fabbricato (V)</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Il volume di un fabbricato &#0232; la somma dei prodotti della superficie lorda di ogni piano per la rispettiva
				altezza lorda, con l'esclusione delle autorimesse pertinenziali al fabbricato purch&#0233; interrate o seminterrate,
				nonch&#0233; dei servizi pubblici o di uso pubblico di cui all'art. 3 del Decreto Interministeriale 2/4/1968 e s.m.i.,
				compresi nello stesso fabbricato avente destinazione d'uso prevalentemente diversa.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Sono inoltre da escludere dal computo del volume le altre pertinenze del fabbricato e le autorimesse
				private non pertinenziali, semprech&#0233; entrambe siano poste al di sotto della quota di riferimento.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Sono inoltre da escludere dal computo del volume i volumi tecnici, quali cabine elettriche interne ai fabbricati.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Altezza lorda di piano (Hp)</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato, l'altezza lorda di piano &#0232; la distanza tra gli estradossi
				del solaio di calpestio e del solaio soprastante.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nel caso in cui il solaio soprastante o una sua porzione non sia orizzontale, per altezza lorda ad esso relativa,
				o alle porzioni inclinate, &#0232; da intendersi la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale,
				mediano tra le quote minima e massima degli estradossi delle singole porzioni inclinate.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Superficie lorda di piano di un fabbricato (Sp)</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato, la superficie lorda di un piano &#0232; la somma di tutte le superfici
				lorde dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati in esso compresi.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Sono da escludere dal computo della superficie lorda i terrazzi scoperti, nonch&#0233; i balconi e le logge o loro
				porzioni non sporgenti pi&#0249; di mt.1,50 dai muri perimetrali; le parti eccedenti tale limite sono invece da
				computare totalmente. Sono altres&#0236; da escudersi le superfici delle scale esterne di accesso al primo piano
				dell'edificio (ossia al secondo piano fuori terra).
			</paragrafo>
			<paragrafo>Il solarium non &#0232; da considerarsi terrazzo, ma copertura dell'edificio.</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le superfici dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati, relative a scale esterne
				(se diverse da quelle necessarie a collegare la quota del terreno sistemato circostante l'edificio ed il piano
				primo dell'edificio stesso) e corridoi scoperti in aggetto per uso di disimpegno o di comunicazione, anche non
				circoscritti su tutti i lati da muri perimetrali, vanno computate, ai fini della determinazione dei volumi
				fabbricabili, con le stesse modalit&#0224; di cui al primo capoverso della presente definizione.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei confronti delle scale esterne prescritte ai
				sensi della normativa antincendio.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Altezza di un fabbricato (H)</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				L'altezza di un fabbricato &#0232; la distanza tra la quota di riferimento ed il piano virtuale orizzontale,
				coincidente con la linea di gronda, ossia per la linea che unisce i punti di intersezione tra la verticale
				del filo esterno del perimetro della costruzione e l'estradosso del solaio di copertura, con esclusione
				di corpi tecnici e vano scala.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nel caso di copertura piana l'altezza viene misurata tra la quota di riferimento e l'estradosso del
				solaio di copertura.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nel caso di un fabbricato a gradoni addossato al terreno, &#0232; ammessa la misurazione per corpi
				di fabbrica.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Corpo di fabbrica</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Ai fini della misurazione dell'altezza massima di un fabbricato, il corpo di fabbrica di una costruzione
				&#0232; una porzione della stessa, compresa tra la quota di riferimento del fabbricato e la rispettiva copertura.
				Il corpo di fabbrica cos&#0236; individuato deve presentare, rispetto alla restante parte, una propria autonomia
				distributiva o funzionale.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Piano di spiccato di un fabbricato</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Il piano di spiccato di un fabbricato &#0232; il piano orizzontale di separazione tra le fondazioni, considerando
				in tal senso anche i locali totalmente o parzialmente interrati (destinati a vani pertinenziali), con la sola
				eccezione del lato ove &#0233; posizionata l'apertura di accesso, e la restante parte della costruzione.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In ogni caso il piano di spiccato non deve risultare superiore a m 1,00 rispetto alla quota di riferimento.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Quota di riferimento di un corpo di fabbrica</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				La quota di riferimento di un corpo di fabbrica &#0232; il punto pi&#0249; basso della giacitura del terreno sul perimetro
				della costruzione come risultava prima dell'intervento, ovvero il piano di spiccato della costruzione stessa
				qualora questo sia posto a quota inferiore a detta giacitura, sempre che sia comunque contenuta entro m 1,00
				al massimo la differenza tra il terreno sistemato e quello originale.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Pertinenze di un fabbricato</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Le pertinenze di un fabbricato sono i manufatti non abitabili e destinati al servizio esclusivo del medesimo.
				Tale destinazione deve risultare nella autorizzazione o nella concessione. Le pertinenze, sia di tipo
				condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti ad autorimessa, a cantina, a ripostiglio, gli impianti
				tecnologici e le opere di sistemazione, arredo e recinzione del terreno.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Distanze e loro misurazione</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				La distanza di un fabbricato da un qualunque elemento esterno, sia esso un altro fabbricato (Df),
				un confine di propriet&#0224; (Dc) o una strada (Ds), &#0232; quella minore misurata dal perimetro della proiezione
				orizzontale dell'edificio stesso, ivi compresi tutti gli elementi aggettanti di ampiezza maggiore a m 1,50.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Sporgenze su suolo pubblico</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Le sporgenze degli edifici privati su suolo pubblico sono ammesse solo se aggettanti su spazi non carrabili,
				per una profondit&#0224; non superiore a mt.1,50 e da una altezza di mt.4.00 dalla quota di calpestio
				del suolo pubblico.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Numero di piani</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Per numero dei piani deve intendersi il numero massimo di piani realizzabili fuori terra e in qualunque
				modo destinati, sempre nel rispetto congiunto di tutte le altre norme; escludendo dal computo i piani
				completamente interrati o seminterrati (purch&#0233; la porzione uscente dalla quota originaria del terreno
				non eccede metri uno) destinati esclusivamente a magazzini, depositi, autorimesse e servizi tecnici
				complementari del soprastante edificio.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Superficie lorda d'uso (S.l.u.)</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				&#0200; la somma delle superfici dei singoli piani abitabili o fruibili, comprese entro il profilo
				esterno delle pareti.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nel caso di piani ricavati nel sottosuolo, mentre sono da computare tutte le parti adibite a qualsiasi
				attivit&#0224; che richiedano la permanenza di persone, sono invece da escludere quelle adibite a cantine al
				servizio delle singole unit&#0224; immobiliari, ad autorimesse, ai servizi tecnici dei fabbricati e a quelli
				che vi fossero eventualmente installati da aziende pubbliche. Sono pure da escludere nel calcolo della S.l.u.:
				gli aggetti aperti, le terrazze, i balconi, le logge, i sottotetti o le parti di essi non abitabili, i volumi
				tecnici, le tettoie a sbalzo ed i portici di uso pubblico o privato. Possono infine essere escluse dal suddetto
				calcolo, le autorimesse private in soprassuolo in ragione di mq. 15,00 di area netta per ogni unit&#0224; immobiliare,
				sempre che la costruzione coperta di detti manufatti non interessi oltre il 50% della superficie coperta
				della costruzione residenziale.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Superficie territoriale (St)</sottotitolo2>
			<paragrafo>La superficie territoriale comprende tutto il territorio di riferimento.</paragrafo>
			<sottotitolo2>Superficie fondiaria (Sf)</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				La superficie fondiaria comprende il territorio di riferimento con esclusione delle aree destinate
				alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in misura non inferiore a quella stabilita dallo
				strumento urbanistico generale.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nella superficie fondiaria sono comprese le aree destinate alla viabilit&#0224;, al verde ed ai parcheggi di
				esclusivo uso privato.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Indice di fabbricabilit&#0224; territoriale (It)</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				L'indice di fabbricabilit&#0224; territoriale &#0232; il rapporto tra il volume complessivo (non destinato a servizi
				pubblici) delle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione e la relativa superficie territoriale.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Indice di fabbricabilit&#0224; fondiario (If)</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				L'indice di fabbricabilit&#0224; fondiario &#0232; il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni esistenti
				e di nuova realizzazione e la relativa superficie fondiaria.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Abitanti insediabili</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				&#0200; il rapporto che si costituisce tra il volume "V" della/e unit&#0224; edilizia/e ed il volume convenzionale
				attribuibile ad ogni abitante: 80 mc (corrispondenti a circa 25 mq di "Sp").
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Superficie coperta (Sc)</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				La superficie coperta da una costruzione &#0232; l'area delimitata dalla proiezione orizzontale del filo esterno
				dei muri perimetrali dell'edificio comprese le logge, i porticati, le chiostrine e tutti gli elementi aggettanti.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Rapporto di copertura (Rc)</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Il rapporto di copertura &#0232; il rapporto fra la superficie coperta da una costruzione e la superficie contigua
				asservita alla stessa (Sc/Sf).
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Superficie di verde privato (Svp)</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Si intende la superficie netta da mantenere o sistemare a verde con esclusione di qualsiasi edificazione
				o pavimentazione.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Rapporto di occupazione del sottosuolo (Ro) - misurato in %</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				&#0200; la superficie derivante dalla percentuale della superficie coperta del fabbricato ed utilizzabile in
				sottosuolo per destinazioni di servizio (cantine, autorimesse, centrali termiche, serbatoi, cabine elettriche).
				Essa non deve essere superiore al 50% della superficie coperta del/i fabbricato/i fuori terra, oltre al sedime
				del fabbricato, tutto utilizzabile in sottosuolo.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				I fronti dei corpi di fabbrica in sottosuolo, pur totalmente compresi al di sotto dei profili naturali o
				comunque preesistenti, ma affacciati su aree sistemate a quota inferiore, devono adeguarsi alle prescrizioni
				relative ai distacchi dai confini o dalle costruzioni se, fra detti fronti ed i citati sedimi con giacitura
				inferiore, non sia interposto un terrapieno dello spessore di almeno m 1,50, realizzato attraverso un corretto
				rimodellamento del terreno.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In detti terrapieni ed in quelli risultanti per l'arretramento del ciglio stradale, possono essere praticati solo
				passaggi carrai della luce non superiore a m 3,00 ad esclusione degli accessi ad angolo retto intercalati a distanze
				non inferiori a m 10,00 e passaggi pedonali di luce non superiore a m 2,00. &#0200; ammesso che detti accessi
				siano accoppiati due a due: in tal caso la distanza minima tra accessi &#0233; stabilita in m. 15,00.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Diversi parametri di progettazione di questi manufatti possono adottarsi quando sia dimostrata l'impossibilit&#0224;
				di intervenire secono quanto stabilito nelle presenti norme e purch&#0233; le soluzioni alternative proposte siano
				giudicate, a parere delle commissioni edilizie competenti, non pregiudizievoli dell'ambiente.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 10bis -->	<articolo n="10bis" titolo="Incrementi volumetrici">
			<paragrafo>
				<modifica>I volumi previsti tramite incrementi percentuali all'interno delle presenti norme di attuazione, non sono
				applicabili agli edifici oggetto di condono, per quanto riguarda espressamente le parti condonate, o l'intero
				edificio (nel caso lo stesso sia totalmente oggetto di condono).</modifica>
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 11 -->	<articolo n="11" titolo="Superficie asservita (Sa) e applicazione dell'indice">
			<paragrafo>
				La superficie asservita alle nuove costruzioni &#0232; quella necessaria a soddisfare i parametri di fabbricabilit&#0224;
				stabiliti dallo Strumento Urbanistico Generale.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le aree asservite ad un edificio possono restare di propriet&#0224; diversa da quella del proprietario dell'edificio
				stesso (ad esclusione delle zone agricole), con l'obbligo della loro assoluta inedificabilit&#0224;.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle quali gli interventi edilizi sono sottoposti all'obbligo
				di S.U.A., la superficie asservita &#0232; quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell'edificazione; nel
				caso di costruzioni autorizzate prima del 1976. Ove non esista agli atti regolare asservimento, s'intende asservita
				una fascia minima di m. 5,00 attorno al perimetro dell'edificio e comunque non oltre il confine di propriet&#0224;, da
				determinarsi con riferimento alla situazione catastale esistente all'atto dell'adozione dello Strumento Urbanistico
				Generale.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le aree che risultano gi&#0224; asservite in seguito alla realizzazione di interventi secondo le prescrizioni dei precedenti
				strumenti urbanistici generali con un indice territoriale minore di quello previsto dal presente P.R.G. sono da
				considerarsi ancora asservibili per una quota pari alla differenza tra i due indici.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; fatta salva la facolt&#0224; di determinare la superficie asservita agli edifici esistenti applicando eventuali maggiori
				indici di fabbricabilit&#0224; previsti dallo Strumento Urbanistico Generale vigente al momento in cui si effettuano gli
				interventi edilizi.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Negli Strumenti Urbanistici Attuativi obbligatori la superficie territoriale deve essere asservita sia alle nuove
				volumetrie sia a quelle esistenti confermate con l'osservanza dei parametri vigenti. Tutte le superfici asservite,
				con eventuali modificazioni, devono risultare in apposito repertorio, composto di planimetrie e registro, tenuto e
				aggiornato dal Comune.
				</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 12 -->	<articolo n="12" titolo="Urbanizzazioni">
			<paragrafo>
				Sono definite opere di urbanizzazione primaria quell'insieme di servizi, aree ed opere che costituiscono i
				requisiti atti e necessari a rendere edificabile un'area, ai sensi della Legge 1150/1942 e successive modifiche
				ed integrazioni.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Ai sensi della L.847/1964, tali opere risultano essere le seguenti:</paragrafo>
			<elenco classe="lettere">
				<elemento>
					sedi viarie (strade di viabilit&#0224; principale al servizio di qualsiasi tipo di insediamento e, in particolare
					di allacciamento dei lotti edificabili alla viabilit&#0224; principale;
				</elemento>
				<elemento>spazi di sosta o di parcheggio;</elemento>
				<elemento>fognatura (in condotti o in equivalenti sistemi di raccolta e scarico, coi relativi allacci);</elemento>
				<elemento>rete idrica (acquedotto);</elemento>
				<elemento>rete di distribuzione dell'energia elettrica e relative cabine (MT e BT) e altri volumi tecnici;</elemento>
				<elemento>pubblica illuminazione;</elemento>
				<elemento>spazi a verde di urbanizzazione primaria.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Alle opere di cui al comma precedente sono equiparabili, ai sensi della L.R. 25/1993 e s.m.i.,
				le opere di riqualificazione urbana ed ambientale, ossia le opere volte a migliorare lo stato e le condizioni
				di fruibilit&#0224; collettiva degli immobili e degli ambienti circostanti.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Sono definite opere di urbanizzazione secondaria gli interventi inerenti l'attrezzatura collettiva degli
				insediamenti e le aree atte ad ospitarla, come previsto dalla legislazione vigente in materia.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Ai sensi della L.765/1967 e s.m.i. tali opere a scala urbana sono:</paragrafo>
			<elenco classe="lettere">
				<elemento>asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo;</elemento>
				<elemento>attrezzature di interesse comune;</elemento>
				<elemento>attrezzature di quartiere per il tempo libero e verde di quartiere;</elemento>
				<elemento>parcheggi pubblici;</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Ai sensi della L.765/1967 e s.m.i. le opere di urbanizzazione secondaria a scala territoriale sono:
			</paragrafo>
			<elenco classe="lettere">
				<elemento>impianti per l'istruzione superiore;</elemento>
				<elemento>attrezzature sanitarie ospedaliere;</elemento>
				<elemento>attrezzature per il tempo libero di interesse urbano e territoriale.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Negli interventi assentibili mediante titolo abilitativo convenzionato &#0233; richiesta obbligatoriamente
				ai soggetti attuatori la realizzazione a loro carico di tutte le opere di urbanizzazione primaria (come sopra
				elencate) conseguenti alla connessione delle nuove costruzioni alla rete viaria ed infrastrutturale esistente.
				&#0200; richiesta, in particolare la contiguit&#0224; fisica del lotto di intervento con la rete viaria
				esistente. &#0200; altres&#0236;
				richiesta, all'atto della domanda di concessione, la verifica dell'esistenza di una rete di infrastrutture primarie
				in connessione al lotto di intervento di livello sufficiente, mediante perizia asseverata da tecnico abilitato.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Negli interventi di nuova costruzione assentibili mediante titolo abilitativo convenzionato, i soggetti attuatori
				dovranno provvedere alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde attrezzato ad uso pubblico nella quantit&#0224; di
				superficie di volta in volta stabilite dalla Pubblica Amministrazione all'interno della convenzione. Tale superficie
				comunque non potr&#0224; mai essere inferiore a mq 0,15 per ogni mc di volume di nuova realizzazione. Le opere di
				urbanizzazione secondaria riguardanti attrezzature per l'istruzione e l'interesse comune potranno essere monetizzate,
				secondo parametri definiti appositamente dalla Pubblica Amministrazione all'interno della convenzione.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; facolt&#0224; della Pubblica Amministrazione, nei singoli casi, richiedere ai soggetti attuatori che intervengono
				mediante rilascio di titolo abilitativo convenzionato la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
				secondaria in quantit&#0224; maggiori dai minimi stabiliti dalla legislazione e dalle norme in materia, dietro adeguata
				motivazione dell'interesse pubblico perseguito.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'allestimento di piccole attrezzature di uso pubblico (quali asili nido, biblioteche ed emeroteche di quartiere,
				parcheggi pubblici, cappelle, ecc.) all'interno di abitazioni e manufatti privati, consente lo stralcio, ai fini
				del calcolo dell'indice fondiario, degli spazi impegnati dalle stesse, a condizione che:
			</paragrafo>
			<elenco classe="lettere">
				<elemento>siano rispettati i parametri stabiliti per le attrezzature di uso collettivo:</elemento>
				<elemento>sia legalmente trascritto il vincolo di destinazione ad uso pubblico di detti spazi.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Per tutti i progetti di nuovi insediamenti, inoltre, &#0233; prescritta la dichiarazione dell'Enel spa relativa alla
				situazione della rete ed alla eventuale necessit&#0224; di costruire nuove cabine all'interno degli erigendi edifici,
				ovvero in isolato.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nella realizzazione di nuovi insediamenti o nel completamento di quelli esistenti, nella realizzazione di nuove
				cabine elettriche, ove queste fossero necessarie, andranno rispettati gli standard contenuti nella presente
				tabella:
			</paragrafo>
			<table>
				<thead>
					<th>Tipo di cabina</th>
					<th>Raggio di influenza max<br/>e altri parametri da verificare</th>
					<th>Spazio o volume necessario</th>
					<th>Prescrizioni</th>
				</thead>
				<tr>
					<td>Secondarie inseribili in fabbricati</td>
					<td>m 100 - 200 possono servire circa 60.000 mc</td>
					<td>mc 60</td>
					<td>
						Obbligo di previsione in tutti i progetti, comunque assentiti, del numero di cabine secondarie
						alimentabili in rete sotterranea necessarie secondo gli standards a fianco indicati
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Secondarie non inseribili in fabbricati</td>
					<td>m 100 - 200 possono servire circa 60.000 mc</td>
					<td>mc 200<br/>h= 9,00 m</td>
					<td>Idem come sopra ma per cabine alimentabili in rete aerea</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Primarie</td>
					<td>10-15 Km per ogni incremento di 20.000 abitanti - per ogni incremento di di Kw 4000 alla utenza industriale</td>
					<td>mq 7.000-10.000</td>
					<td>Obbligo di inserimento negli Strumenti Urbanistici Attuativi</td>
				</tr>
			</table>
		</articolo>
<!-- 13 -->	<articolo n="13" titolo="Archivio urbanistico">
			<paragrafo>L'archivio urbanistico del P.R.G. &#0232; costituito presso l'Ufficio Tecnico Comunale.</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le mappe dell'archivio urbanistico sono redatte dall'Ufficio stesso sulla "base" di uno o
				pi&#0249; copie del catasto
				ordinario, con l'annotazione delle aree gi&#0224; asservite, registrandovi gli interventi concessi e le aree asservite
				per il calcolo della superficie fondiaria, come definita nel P.R.G., quando trattasi di costruzioni rurali, quelle
				di pertinenza delle relative unit&#0224; aziendali ed infine tutti gli incrementi di volume ammessi dalle presenti norme,
				nonch&#0233; gli allacciamenti non inquadrati in strumenti esecutivi ed ogni altra convenzione espressamente contemplata
				dalle presenti norme.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				All'atto della presentazione dell'istanza di concessione il richiedente &#0232; tenuto
				ad indicare, su copia del catasto
				ordinario, esattamente, con il solo contorno tracciato di opportuno spessore, l'opera progettata o
				le parti dell'edificio
				sulle quali il progetto intende intervenire; nonch&#0233;, con campitura in colore trasparente, ma indelebile, l'area di
				asservimento o di pertinenza.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				All'atto del rilascio della concessione, l'Ufficio provveder&#0224; altres&#0236; a campire,
				con matita di colore prestabilito,
				l'opera progettata o le parti dell'edificio sulle quali il progetto intende intervenire.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Al momento del rilascio del decreto di agibilit&#0224; ed abitabilit&#0224;, il titolare della concessione
				deve fornire all'Ufficio
				tutti gli elementi per la definitiva individuazione dell'intervento; l'Ufficio stesso ricampisce con matita di altro
				colore prestabilito e fissa indelebilmente sulla "base" le opere effettivamente eseguite.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'archivio urbanistico &#0232; assunto a tutti gli effetti per il controllo preliminare della
				legittimit&#0224; e regolarit&#0224; di
				ogni istanza di concessione, formulata a partire dall'entrata in vigore delle presenti norme, sia per quanto concerne
				la disponibilit&#0224; delle aree da asservire, sia per ogni altra verifica richiesta dalle presenti norme.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli asservimenti devono essere trascritti anche presso i Pubblici Registri Immobiliari.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In alternativa l'archivio urbanistico potr&#0224; essere gestito con un
				sistema interamente o parzialmente informatizzato,
				utilizzando un'apposita piattaforma hardware e software dedicato per la gestione di dati territoriali.
			</paragrafo>
		</articolo>
	</capitolo>
	<capitolo n="II" titolo="Insediamenti residenziali">
<!-- 14 -->	<articolo n="14" titolo="Destinazioni d'uso">
			<paragrafo>
				Le zone residenziali sono quelle classificate dal Piano Regolatore Generale come:
			</paragrafo>
			<elenco classe="numerato">
				<elemento>
					Zone "A": residenziali con caratteristiche storico-ambientali di pregio e relative aree di cornice paesistica.
				</elemento>
				<elemento>Zone "BS" residenziali sature</elemento>
				<elemento>Zone "BR": residenziali di completamento</elemento>
				<elemento>Zone "BT": ristrutturazione di ex villaggi turistici</elemento>
				<elemento>Zone "ZR": di recupero e ristrutturazione urbanistica.</elemento>
				<elemento>Zone "CV": residenziali di espansione rada</elemento>
				<elemento>Zone "CC" - insediamenti normati dal PRG in vigore, in corso di attuazione o in itinere</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Nelle zone residenziali si definiscono destinazioni d'uso prevalenti e quindi sempre ammissibili:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>residenza;</elemento>
				<elemento>uffici;</elemento>
				<elemento>
					commercio al minuto; <modifica>per quanto riguarda il commercio al minuto, valgono tuttavia le limitazioni di
					cui al 6&#0176; comma dell'art. 25 della L.R. 19/1999, per cui non possono essere rilasciati titoli edilizi ed
					autorizzazioni di natura commerciale che non risultino conformi ai criteri emanati con D.C.R. n. 29/1999.
					Pertanto le destinazioni commerciali ammesse dal piano sono soggette ai limiti massimi di superficie di vendita
					indicati nel succitato provvedimento regionale. La dotazione dei parcheggi pertinenziali dovr&#0224; corrispondere
					a quella indicata nel provvedimento medesimo per i parcheggi alla clientela.</modifica>
				</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>Si definiscono destinazioni d'uso complementari le seguenti categorie:</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>ospitalit&#0224; turistica ed esercizi pubblici (bar e ristoranti);</elemento>
				<elemento>spettacolo, cultura, ricreazione;</elemento>
				<elemento>assistenza sanitaria (cliniche, laboratori di analisi, attivit&#0224; per la riabilitazione);</elemento>
				<elemento>
					piccoli laboratori familiari e magazzini purch&#0233; non molesti, compatibili con la residenza e non in
					contrasto con le norme del regolamento di igiene e di polizia urbana e con le leggi vigenti in materia;
				</elemento>
				<elemento>autorimesse pubbliche e private.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Le superfici destinate a destinazioni d'uso complementari non devono superare il 25% della S.L.U. totale di ogni
				singolo intervento edilizio.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le modifiche di destinazione d'uso tra le categorie sopra menzionate (sia prevalenti che complementari) sono
				sempre ammissibili, ma sempre nel rispetto della quota massima fissata per le destinazioni complementari (25%
				della S.L.U. complessiva dell'intervento).
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nelle zone residenziali sono comunque tassativamente escluse l'edilizia per attivit&#0224; industriali, i laboratori
				artigiani rumorosi o inquinanti, i depositi di materiali infiammabili, odorosi e polverosi, gli allevamenti di
				animali, ed ogni altra attivit&#0224; che contrasti con le caratteristiche residenziali delle zone o sia incompatibile
				con tale destinazione ed in contrasto con le disposizioni di legge vigenti in materia.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le strutture turistico ricettive esistenti ricadenti all'interno delle zone residenziali non sono soggette alla
				disciplina di regolamentazione delle destinazioni d'uso enunciata nel presente articolo, ma a quelle contenute nel
				Capo IV delle presenti norme. Il mutamento di destinazione d'uso da residenza o altra categoria complementare a
				struttura turistico ricettiva &#0233; ammesso purch&#0233; le trasformazioni avvengano nel rispetto dei parametri e delle
				prescrizioni che disciplinano questo tipo di strutture e contenute nel Capo IV delle presenti norme.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 15 -->	<articolo n="15" titolo='Zone "A"'>
			<zona def="A" />
			<sottotitolo2>Caratteristiche</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Sono le parti di territorio, come perimetrate da apposito segno grafico, interessate da insediamenti che
				rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale e si riferiscono in particolare
				ai nuclei storici di Ceriale e Peagna.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La perimetrazione delle zone "A" si rif&#0224; a quella dei piani particolareggiati, dei piani di recupero e dei piani
				operativi (POI) in itinere. Laddove esista contrasto tra le norme della zona "A" come di seguito riportate e le
				norme specifiche del POI, prevalgono queste ultime. Vanno comunque riconfermate le destinazioni a servizio pubblico
				contenute nel POI.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Modalit&#0224; di intervento e interventi ammessi</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Nelle zone "A", sono ammessi mediante titolo abilitativo diretto gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
				secondo quanto stabilito dall'art. 31 della L. 457/78, lettere a), b), c) e gli interventi di ristrutturazione
				edilizia nei limiti di cui all'art. 2, comma II, della L.R. 01/06/1993 n.25 e s.m.i..
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nelle zone "A" sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia a mezzo di titolo abilitativo diretto
				come definiti nella lettera d) dell'art. 31 della L.457/78. <modifica>Nel caso di incrementi volumetrici valgono le norme
				specifiche previste all'interno dei POI, degli SUA o dei piani di recupero . Tali incrementi dovranno comunque
				rispettare il limite massimo di densit&#0224; previsto per le zone "A" dal D.M. 2 aprile 1968.
				Sono vietati</modifica> mutamenti
				delle destinazioni d'uso incompatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dei singoli
				edifici, di modifica dei connotati tipologici, funzionali ed architettonici, ad esclusione di quegli interventi
				sull'assetto esterno volti a ripristinare elementi tipologici preesistenti e ricomporre l'organismo edilizio.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Per tutti gli interventi su elencati va comunque tenuta ferma la possibilit&#0224;, a fini attuativi, di utilizzo di
				strumenti urbanistici attuativi. La zona "A" &#0233; anche assoggettata alle prescrizioni contenute nel POI adottato
				e pertanto le norme contenute nel presente articolo possono essere integrate da quelle previste in detto strumento.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Parametri ammissibili</sottotitolo2>
			<table>
				<tr>
					<td><modifica>Indice fondiario massimo</modifica></td>
					<td><modifica>mc/mq</modifica></td>
					<td><modifica>Art. 7 DIM 1444/1968</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>% incremento sull'esistente</modifica></td>
					<td><modifica>-</modifica></td>
					<td><modifica>10%</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>Altezza massima (H max)</modifica></td>
					<td><modifica>ml</modifica></td>
					<td><modifica>Art. 8 D.M. 1444/1968</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>Distanza minima dai confini</modifica></td>
					<td><modifica>ml</modifica></td>
					<td><modifica>Norme Codice Civile (= m. 3,00)</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>Distanza minima dai fabbricati</modifica></td>
					<td><modifica>ml</modifica></td>
					<td><modifica>Art. 9 D.M. 1444/1968</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>Distanza minima dalle strade pubbliche</modifica></td>
					<td><modifica>ml</modifica></td>
					<td><modifica>Norme Codice Civile (= m. 3,00)</modifica></td>
				</tr>
			</table>
			<sottotitolo2>Prescrizioni particolari</sottotitolo2>
			<sottotitolo2>a) Interventi di manutenzione straordinaria</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Negli interventi di "manutenzione straordinaria" &#0233; esclusa qualsiasi modifica: della forma e della posizione
				delle aperture esterne: della posizione delle scale o delle rampe; del tipo e delle pendenze delle coperture,
				delle destinazioni d'uso.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>b) Interventi di restauro e risanamento conservativo</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Negli interventi di restauro e risanamento conservativo &#0233; obbligatoria l'effettuazione del rilievo geometrico e
				tecnologico dell'organismo esistente come risulta allo stato di fatto, corredato da relazione storica e
				tecnico-illustrativa, relazione urbanistica in cui vengano descritte le relazioni dell'organismo architettonico
				con il tessuto edilizio circostante e gli edifici contigui, relazione diagnostica sul grado di conservazione e
				resistenza delle strutture portanti, sulla qualit&#0224; dei materiali e degli intonaci esterni (se esistenti), il
				rilievo di eventuali decorazioni esistenti, congrua documentazione fotografica.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>c) Interventi di ristrutturazione edilizia</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Attraverso interventi di ristrutturazione edilizia &#0233; ammessa la ricomposizione della copertura, in base
				agli allineamenti delle coperture circostanti, nel caso in cui la copertura originaria fosse stata alterata con
				manomissioni di vario genere. Analogamente &#0232; ammessa la ricomposizione delle superfetazioni in modo da ottenere
				un organismo edilizio pi&#0249; conforme alle tipologie del luogo.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'adeguamento igienico sanitario pu&#0242; essere inteso solo come adeguamento volumetrico sanitario: nei casi in
				cui le altezze medie interne dei locali gi&#0224; destinati ad uso abitativo risultino inferiori a m. 2,70, al fine
				di adeguare la cubatura d'aria dei locali alle minime condizioni di benessere fisico degli utenti, sono consentiti
				quei limitati incrementi di altezza che si rendono necessari per ottenere la citata altezza media minima di m 2,70.
				Conseguentemente &#0232; ammesso l'incremento in altezza dell'edificio di una quantit&#0224;
				pari alla sommatoria dei singoli
				incrementi delle quote elevate per ogni solaio traslato e comunque non superiore complessivamente a m 0,80.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nei casi in cui si stia operando su un manufatto particolarmente degradato o incongruo rispetto all'ambiente circostante,
				sono consentiti interventi atti a ripristinare i collegamenti verticali e orizzontali quali androni, blocchi scale,
				portici e a ripristinare tutti gli elementi organici al tipo edilizio preventivamente definito quali partitura delle
				finestre, tipo di copertura, muri portanti interni, particolari elementi di finitura.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Non &#0232; ammessa la realizzazione di nuove logge, balconi e terrazzi, ma solo il ripristino e/o restauro di quelli
				esistenti.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Non sono ammesse destinazioni d'uso incompatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dei manufatti
				presenti nella zona, quali, ad esempio, attivit&#0224; artigianali a carattere non tradizionale e officine meccaniche.
				&#0200; ammessa l'utilizzazione dei piani terra a funzioni di servizio e a funzioni complementari alla residenza, quali
				ristoranti ed esercizi commerciali. &#0200; precluso l'insediamento di ogni attivit&#0224;
				direzionale che comporti, attraverso
				interventi di demolizione e ricomposizione consistenti, la sostanziale modifica dell'impianto tipologico e distributivo
				originario.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Negli interventi di ristrutturazione edilizia, si dovr&#0224; provvedere al reperimento di un posto auto ogni unit&#0224;
				immobiliare realizzata in aggiunta, con possibilit&#0224; di monetizzare tale onere nei casi in cui sia dimostrata
				l'impossibilit&#0224; di reperire idonei spazi nell'ambito interessato all'intervento.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>d) Parcheggi</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				&#0200; sempre ammessa la realizzazione di parcheggi interrati nel sottosuolo delle aree private coperte e scoperte,
				da destinarsi a pertnenza di immobili. In caso di intervento su aree scoperte va prevista una sistemazione a verde
				della copertura.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; inoltre consentita la possibilit&#0224; di realizzare posti auto scoperti sulla soletta di
				copertura degli interrati,
				quando sia possibile un agevole accesso rispetto alla quota stradale.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 16 -->	<articolo n="16" titolo='Zone "BS" - residenziali sature di contenimento allo stato di fatto'>
			<zona def="BS" />
			<zona def="BS1" />
			<zona def="BS2" />
			<zona def="BS3" />
			<zona def="BS4" />
			<zona def="BS5" />
			<zona def="BS6" />
			<zona def="BS7" />
			<zona def="BS8" />
			<zona def="BS9" />
			<zona def="BS10" />
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			<zona def="BS14" />
			<zona def="BS15" />
			<zona def="BS16" />
			<zona def="BS17" />
			<zona def="BS18" />
			<zona def="BS19" />
			<zona def="BS20" />
			<zona def="BS21" />
			<zona def="BS22" />
			<sottotitolo2>Caratteristiche</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Le zone "BS" comprendono le parti del territorio completamente edificate o dove il tipo di tessuto urbano ha
				raggiunto una densit&#0224; edilizia tale da non permettere sostanziali modifiche in senso incrementativo. Laddove
				esista contrasto tra le norme delle zone "BS" comprese all'interno
				del perimetro del POI come di seguito riportate
				e le norme specifiche dello stesso POI, prevalgono queste ultime.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Modalit&#0224; di attuazione e interventi ammessi</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Nelle zone "BS", sul patrimonio edilizio esistente, sono assentibili, mediante titolo abilitativo diretto, gli
				interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli interventi di ristrutturazione edilizia si articolano, a titolo esemplificativo, nel modo seguente:
			</paragrafo>
			<elenco classe="numerato">
				<elemento>
					Ristrutturazione interna: operazioni di riorganizzazione interna delle unit&#0224; immobiliari, interventi di
					adeguamento e sostituzione di elementi anche strutturali, sempre all'interno della sagoma preesistente;
				</elemento>
				<elemento>
					<modifica>Ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico rispetto al preesistente per motivi
					igienico-funzionali.<br/>Tali incrementi sono cos&#0236; ripartiti:
					<elenco classe="quadrati">
						<elemento>
							Edifici con volumetrie compresa tra 150 mc e 350 mc.: &#0232; consentito raggiungere questa quota;
						</elemento>
						<elemento>
							Edifici con volumetria compresa tra 351 e 700 mc.: &#0232; consentito un incremento volumetrico fino
							ad un massimo del 20% delle preesistenze (max 120 mc.);
						</elemento>
						<elemento>
							Edifici con volumetria compresa tra 701 e 1000 mc.: &#0232; consentito un incremento volumetrico fino
							ad un massimo del 10% delle preesistenze.
						</elemento>
					</elenco>
					Si tratta dello stesso tipo di intervento di cui al punto precedente, con in aggiunta la possibilit&#0224;
					di modificare la sagoma esterna dell'edificio; in questi casi l'intervento non &#0233; assimilabile a nuova
					costruzione;</modifica>
				</elemento>
				<elemento>
					Demolizione integrale con ricostruzione: si tratta della sostituzione integrale dell'edificio esistente
					con un altro in tutto o in parte diverso dal precedente; in questi casi l'intervento &#0233; assimilabile ad una
					nuova costruzione;
				</elemento>
				<elemento>
					Demolizione con ricostruzione e demolizione della cubatura e riaccorpamento di volumetrie (esistenti alla
					data di adozione del presente PRG): questi interventi devono avvenire all'interno di ciascun lotto di
					intervento <modifica>e possono prevedere incrementi con i parametri di cui al punto 2</modifica>. Nel caso di edifici che
					arretrino dal filo strada rispetto all'esistente, &#0233; consentita la sopraelevazione di un piano del fabbricato,
					sempre nel rispetto dell'incremento volumetrico <modifica>come sopra specificato</modifica>.
					Si tratta di interventi di nuova
					costruzione assentibili mediante titolo abilitativo convenzionato.
				</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Gli interventi di cui ai punti 2, 3, 4 del comma precedente sono assentibili solo nel rispetto dei parametri sulle
				distanze minime e altezze contenute nella tabella dei parametri ammissibili. &#0200; altres&#0236; possibile mantenere
				l'allineamento sul fronte strada, quando si renda necessario.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; altres&#0236; consentita la demolizione e ricostruzione di vecchi edifici purch&#0233;
				avvenga nel rispetto dei seguenti termini:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>
					cubatura non superiore al 75% della cubatura esistente se si tratta di cambio di destinazione da usi vari
					a residenza;
				</elemento>
				<elemento>recupero della cubatura fino al 100% nel caso si tratti di mantenere la destinazione residenziale.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Gli interventi di demolizione / ricostruzione e ristrutturazione edilizia con incremento di volume
				<modifica>e nell'ipotesi che dall'intervento derivi un aumento del carico insediativo</modifica> sono assentibili con
				titolo abilitativo convenzionato dove si assicuri il contributo dei soggetti attuatori alla razionalizzazione
				dell'insediamento in termini di ristrutturazione viaria e dotazione di servizi.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Negli interventi di ristrutturazione edilizia o demolizione con ricostruzione<modifica>
				e nell'ipotesi che dall'intervento
				derivi un aumento del carico insediativo</modifica>, &#0233; altres&#0236; fatto obbligo ai
				soggetti attuatori di reperire parcheggi
				privati di pertinenza degli interventi stessi nella quantit&#0224; minima di 1 mq ogni 10 mc di costruzione entro il lotto
				di intervento o, in caso di mancanza di spazi di idonee dimensioni, entro un'area compresa nel raggio di 300 metri
				<modifica>o in un raggio pi&#0249; ampio laddove non sia possibile assolvere a tale obbligo</modifica>.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nelle zone "BS" &#0233; ammesso il mutamento di destinazione d'uso di eventuali
				magazzini esistenti (di cui sia comprovata
				l'esistenza e determinata la consistenza alla data di adozione del presente P.R.G.)
				a residenza od attivit&#0224; commerciale
				(limitatamente ai piani terra) ed &#0233; possibile anche il loro riaccorpamento ad edifici residenziali esistenti secondo
				le modalit&#0224; gi&#0224; previste per gli interventi di demolizione e ricostruzione con trasferimento di volumetria.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Parametri ammissibili</sottotitolo2>
			<table>
				<tbody>
					<tr>
						<td><modifica>% incremento sull'esistente</modifica></td>
						<td><modifica>-</modifica></td>
						<td><modifica>10% come previsto al punto 2</modifica></td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>Altezza massima (H max)</modifica></td>
						<td><modifica>ml</modifica></td>
						<td><modifica>Art. 8 D.M. 1444/1968</modifica></td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>Distanza minima dai confini</modifica></td>
						<td><modifica>ml</modifica></td>
						<td><modifica>5,00 (*)</modifica></td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>Distanza minima dai fabbricati</modifica></td>
						<td><modifica>ml</modifica></td>
						<td><modifica>10,00</modifica></td>
					</tr>
				</tbody>
				<tfoot>
					<td>
						(*) salvo il caso di allineamento sul fronte strada (interventi di cui ai punti 2, 3, 4 del III comma art. 16)
					</td>
				</tfoot>
			</table>
			<sottotitolo2>Prescrizioni particolari</sottotitolo2>
			<sottotitolo3>a) Interventi di ristrutturazione delle coperture</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Nelle falde delle coperture potranno essere inserite aperture ad abbaino di larghezza non superiore a ml 1,50;
				eventualmente precedute da piccole terrazze, purch&#0233; davanzali e parapetti non abbiano a sporgere dal piano delle
				falde stesse. In ogni caso, la percentuale delle luci non dovr&#0224; essere superiore al 15% di quella ottenuta come
				proiezione verticale di ogni singola falda.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli interventi di ricomposizione delle coperture di cui sopra si configurano come casi di ristrutturazione
				edilizia (senza aumento di volume), assentibili mediante titolo abilitativo semplice, per il cui ottenimento
				&#0232; altres&#0236; prescritta l'effettuazione del rilievo geometrico dell'edificio,
				con schemi grafici in scala 1:50
				di sezioni e prospetti dell'intero organismo abitativo adeguatamente quotati, cui vanno aggiunte le planimetrie
				quotate dei piani interessati al nuovo intervento.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; consentita l'utilizzazione delle soffitte e dei locali posti al di sotto del manto di copertura per
				destinazione d'uso residenziale o locali accessori purch&#0233; l'adattamento previsto non comporti alterazioni alla
				copertura originale e alle strutture verticali. L'utilizzazione &#0233; consentita a condizione che la parte abitabile
				della soffitta abbia, a lavori ultimati altezza media non inferiore a ml 2,70 (o m 2,40 nel caso si tratti di
				locali accessori) e altezza minima non inferiore a ml 1,80. &#0200; ammessa la realizzazione di lucernai. Tali
				interventi si configurano come ristrutturazioni edilizie con incremento volumetrico e sono assentibili solo
				mediante il reperimento di idonei spazi per servizi pubblici e per parcheggio all'interno del lotto di intervento.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>b) Aree libere da edificazione</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Nelle zone "BS" le aree non edificate, salvo quelle sulle quali sono consentiti gli ampliamenti di cui sopra
				e quelli risultanti dalla demolizione di vecchi edifici, sono destinate a verde e a spazio attrezzato per il
				gioco dei bambini o per attivit&#0224; sportive a basso impiego di superficie (campi bocce, campi tennis, ecc.), a
				servizio dei singoli edifici o di gruppi di edifici.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli alberi di alto fusto ed i giardini esistenti nelle zone "BS" alla data di adozione del P.R.G., di norma,
				non potranno essere rimossi: nel caso la rimozione si rendesse necessaria si dovr&#0224; provvedere al trapianto
				delle stesse essenze recuperate, oppure alla sostituzione con esemplari tipici del luogo.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; fatto obbligo ai proprietari di spazi scoperti privati destinati a verde o giardino di provvedere alla
				raccolta delle acque meteoriche con opportune opere di raccolta e drenaggio.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Previo rilascio di titolo abilitativo diretto, &#0233; ammesso il recupero e la sistemazione dei cortili verdi
				esistenti come spazio risultante fra diversi fabbricati, allo scopo di creare aree verdi a servizio della
				residenza ed eventualmente autorimesse in sottosuolo. Sono pertanto consentiti tutti gli interventi di riordino
				di tali spazi che prevedano la realizzazione di spazi verdi, autorimesse, aree-gioco per i bambini. Sono
				altres&#0236; ammessi piccoli depositi per ricovero attrezzi nella misura massima di uno ogni 300 mq di superficie
				scoperta sistemata (di superficie coperta massima pari a 9,00 mq e altezza massima di mt 2,40).
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 17 -->	<articolo n="17" titolo='Zone "BR" - residenziali di completamento'>
			<zona def="BR" />
			<zona def="BR1" />
			<zona def="BR2" />
			<zona def="BR3" />
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			<zona def="BR15" />
			<zona def="BR16" />
			<zona def="BR17" />
			<sottotitolo2>Caratteristiche</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Le zone "BR" comprendono le parti del territorio gi&#0224; in parte edificate dove il tipo di tessuto urbano
				&#0232; comunque suscettibile di parziali modificazioni e completamenti, al fine di conseguire un assetto
				urbanistico pi&#0249; omogeneo.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Modalit&#0224; di attuazione e interventi ammessi</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Nelle zone "BR", sul patrimonio edilizio esistente, sono assentibili, mediante titolo abilitativo diretto,
				gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli interventi di ristrutturazione edilizia si articolano, a titolo esemplificativo, nel modo seguente:
			</paragrafo>
			<elenco classe="numerato">
				<elemento>
				Ristrutturazione interna: operazioni di riorganizzazione interna delle unit&#0224; immobiliari, interventi di
				adeguamento e sostituzione di elementi anche strutturali, sempre all'interno della sagoma preesistente.
				</elemento>
				<elemento>
				Ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico ammesso per gli edifici che singolarmente non superino
				il volume massimo di 1.200 mc e non siano inferiori a 150 mc come risulta dallo stato di fatto alla data di
				adozione del presente P.R.G. Tali incrementi sono cos&#0236; ripartiti:
				<elenco classe="quadrati">
					<elemento>Edifici compresi fra 150 mc e 350 mc: &#0233; consentito raggiungere il tetto massimo di 350 mc;</elemento>
					<elemento>
					Edifici con volumetria fra 351 e 500 mc: &#0233; consentito un incremento volumetrico fino ad un
					massimo del 20% delle preesistenze;
					</elemento>
					<elemento>
					Edifici con volumetria compresa tra 501 e 1.200 mc: &#0233; consentito un incremento volumetrico fino
					ad un massimo del 10% delle preesistenze
					</elemento>
				</elenco>
				Si tratta dello stesso intervento di cui al punto precedente con in aggiunta la possibilit&#0224; di modificare
				la sagoma esterna dell'edificio; in questi casi l'intervento non &#0233;
				assimilibaile ad una nuova costruzione.
				</elemento>
				<elemento>
				Recupero di ruderi di fabbricati esistenti: si tratta del recupero di ruderi sul sedime del fabbricato
				preesistente. Tali interventi si configurano come nuove costruzioni e sono assentibili mediante rilascio di
				titolo abilitativo convenzionato che assicuri il contributo dei soggetti attuatori alla realizzazione dei
				servizi, alla razionalizzazione della rete viaria, al miglioramento dell'arredo urbano. &#0200; obbligatorio il
				rilievo topografico asseverato dei ruderi che attesti lo stato di consistenza del manufatto. &#0200; possibile
				mantenere le distanze esistenti dalle strade e dagli altri fabbricati come risultanti dalla situazione
				preesistente. Tali interventi di recupero sono assentibili solo nei casi in cui il sedime di intervento si
				trovi ad una distanza minima da strade pubbliche esistenti o in progetto di 10 metri.
				</elemento>
				<elemento>
				Demolizione integrale con ricostruzione: si tratta della sostituzione integrale dell'edificio esistente con
				un altro in tutto o in parte diverso dal precedente; in questi casi l'intervento &#0233; assimilabile ad una nuova
				costruzione;
				</elemento>
				<elemento>
				Demolizione con ricostruzione e demolizione della cubatura e riaccorpamento di volumetrie (esistenti alla data
				di adozione del presente PRG): questi interventi devono avvenire all'interno di ciascun lotto di intervento e
				possono prevedere al massimo un incremento del 10% della volumetria complessiva rispetto alle preesistenze. Si
				tratta di interventi di nuova costruzione assentibili mediante titolo abilitativo convenzionato.
				</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Gli interventi di cui ai punti 2, 3, 4 del comma precedente sono assentibili solo nel rispetto dei parametri
				sulle distanze minime e altezze contenute nella tabella dei parametri ammissibili. &#0200; altres&#0236; possibile mantenere
				l'allineamento sul fronte strada, quando si renda necessario a parere del Consiglio Comunale.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; altres&#0236; consentita la demolizione e ricostruzione di vecchi edifici purch&#0233; avvenga nel rispetto dei
				seguenti termini:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>
				cubatura non superiore al 75% della cubatura esistente se si tratta di cambio di destinazione da usi vari
				a residenza;
				</elemento>
				<elemento>recupero della cubatura fino al 100% nel caso si tratti di mantenere la destinazione residenziale.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Gli interventi di demolizione / ricostruzione e ristrutturazione edilizia con incremento di volume sono
				assentibili
				con titolo abilitativo convenzionato dove si assicuri il contributo dei soggetti attuatori alla razionalizzazione
				dell'insediamento in termini di ristrutturazione viaria e dotazione di servizi.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Negli interventi di ristrutturazione edilizia o demolizione con ricostruzione <modifica>nell'ipotesi
				in cui dall'intervento
				derivi un aumento del carico insediativo</modifica>, &#0233; altres&#0236; fatto obbligo ai soggetti
				attuatori di reperire parcheggi
				privati di pertinenza degli interventi stessi nella quantit&#0224; minima di 1 mq ogni 10 mc di costruzione entro il lotto
				di intervento o, in caso di mancanza di spazi di idonee dimensioni, entro un'area compresa nel raggio di 300 metri
				<modifica>o in un raggio pi&#0249; ampio laddove non sia possibile assolvere a tale obbligo</modifica>.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nelle zone "BR" &#0233; ammesso il mutamento di destinazione d'uso di eventuali magazzini
				esistenti (di cui sia comprovata
				l'esistenza e determinata la consistenza alla data di adozione del presente P.R.G.) a
				residenza od attivit&#0224; commerciale
				(limitatamente ai piani terra) ed &#0233; possibile anche il loro riaccorpamento ad edifici residenziali esistenti secondo
				le modalit&#0224; gi&#0224; previste per gli interventi di demolizione e ricostruzione con trasferimento di volumetria.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nelle zone "BR" sono consentiti anche interventi di ristrutturazione urbanistica (con un incremento massimo pari
				al 10% del volume preesistente) mediante predisposizione di apposito S.U.A.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nelle zone "BR" sulle superfici fondiarie libere <modifica>da asservimenti</modifica>
				alla data di adozione del presente P.R.G.
				sono ammessi, insediamenti edilizi di nuova costruzione con la densit&#0224; fondiaria di 0,40 mc/mq. Il lotto minimo
				di intervento &#0233; stabilito in mq 800, da individuarsi con caretteristiche
				di contiguit&#0224;, ed in diretta connessione
				con la rete viaria esistente o di progetto. Il numero massimo di piani &#0233; fissato in due, con altezza massima
				pari a m 6,50.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>Tali interventi edilizi sono assentibili mediante titolo abilitativo convenzionato o mediante SUA nel caso
				comportino un completamento delle opere di urbanizzazione primarie o secondarie tali da costituire una quantit&#0224;
				significativa e che richieda una serie di valutazioni sul tipo di servizi da realizzare o da erogare.</modifica> Gli
				interventi di nuova costruzione in zona "BR" sono assentibili solo previa verifica della densit&#0224; territoriale
				di ogni singola zona, che non deve mai superare il massimo di 5 mc/mq, compreso l'eventuale nuovo intervento
				realizzando. <modifica>In particolare, ai fini della determinazione della dotazione di standard per tali zone la C.A.
				dovr&#0224; procedere a preliminare verifica circa la corrispondenza
				della densit&#0224; massima delle stesse rispetto a quella
				prevista dal D.M. 2.4.1968 n. 1444 per le zone B. In caso di accertata non corrispondenza dovr&#0224; essere applicata
				la dotazione di standard prevista dal medesimo D.M. per le zone C</modifica>. I nuovi interventi inoltre devono inquadrarsi
				correttamente dal punto di vista tipologico nel contesto nel quale si inseriscono, assumendo dimensioni e
				caratteristiche analoghe a quelle dei fabbricati contermini.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>Nelle zone BR ricadenti in ambiti classificati ID-MO-A dal PTCP &#0232; obbligatoria la redazione di uno Studio
				Organico d'Insieme ai sensi dell'art. 46 delle NTA del PTCP.</modifica>
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Parametri ammissibili</sottotitolo2>
			<table>
				<tbody>
				<tr>
					<td>Lotto minimo di intervento nuove costr.</td>
					<td>mq</td>
					<td>800</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Indice fondiario (aree libere)</td>
					<td>mc/mq</td>
					<td>0,40</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>% incremento sull'esistente</td>
					<td>-</td>
					<td>Vedi norma</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Numero max piani f.t. nuove costruz.</td>
					<td>n</td>
					<td>2</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Altezza massima (ristrutturazioni)</td>
					<td>-</td>
					<td>Interpolazione sull'esistente</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Altezza massima (nuove costruzioni)</td>
					<td>ml</td>
					<td>6,50</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Distanza minima dai confini</td>
					<td>ml</td>
					<td>5,00 (*)</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Distanza minima dai fabbricati</td>
					<td>ml</td>
					<td>10,00</td>
				</tr>
				</tbody>
				<tfoot>
				<td>(*) salvo i casi di allineamento su fronte strada (comma III, art. 17)</td>
				</tfoot>
			</table>
			<sottotitolo2>Prescrizioni particolari</sottotitolo2>
			<sottotitolo3>a) Interventi di ristrutturazione delle coperture</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Nelle falde delle coperture potranno essere inserite aperture ad abbaino di larghezza non superiore a ml 1,50;
				eventualmente precedute da piccole terrazze, purch&#0233; davanzali e parapetti non abbiano a sporgere dal piano delle
				falde stesse. In ogni caso, la percentuale delle luci non dovr&#0224; essere superiore al 15% di quella ottenuta come
				proiezione verticale di ogni singola falda.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli interventi di ricomposizione delle coperture di cui sopra si configurano come casi di ristrutturazione
				edilizia (senza aumento di volume), assentibili mediante titolo abilitativo semplice, per il cui ottenimento
				&#0232; altres&#0236; prescritta l'effettuazione del rilievo geometrico dell'edificio,
				con schemi grafici in scala 1:50 di
				sezioni e prospetti dell'intero organismo abitativo adeguatamente quotati, cui vanno aggiunte le planimetrie
				quotate dei piani interessati al nuovo intervento.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; consentita l'utilizzazione delle soffitte e dei locali posti al di sotto del manto di copertura per destinazione
				d'uso residenziale o locali accessori purch&#0233; l'adattamento previsto non comporti
				alterazioni alla copertura originale
				e alle strutture verticali. L'utilizzazione &#0233; consentita a condizione che la parte abitabile della soffitta abbia, a
				lavori ultimati altezza media non inferiore a ml 2,70 (o m 2,40 nel caso si tratti di locali accessori) e altezza minima
				non inferiore a ml 1,80. &#0200; ammessa la realizzazione di lucernai. Tali interventi si configurano come ristrutturazioni
				edilizie con incremento volumetrico e sono assentibili solo mediante il reperimento di idonei spazi per servizi pubblici
				e per parcheggio all'interno del lotto di intervento.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 18 -->	<articolo n="18" titolo='Zone "BT" ristrutturazione di ex villaggi turistici'>
			<zona def="BT" />
			<zona def="BT1" />
			<zona def="BT2" />
			<zona def="BT3" />
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			<zona def="BT5" />
			<zona def="BT6" />
			<zona def="BT7" />
			<sottotitolo3>Caratteristiche</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Le zone "BT" sono quelle comprendenti le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate ed utilizzate
				al presente come villaggi turistici.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Modalit&#0224; di attuazione e interventi ammessi</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Nelle zone "BT" sono consentiti sul patrimonio edilizio esistente , mediante titolo abilitativo interventi
				di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento. <modifica>Sono inoltre consentiti, con obbligo
				di SUA (Piano di Recupero), interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>Negli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica &#0232; ammesso un incremento del
				volume oggi esistente a condizione di ottenere una migliore infrastrutturazione mediante la cessione delle
				aree necessarie volta ad ottenere le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la dotazione di
				standard (es. parcheggi, verde attrezzato etc. necessari al quartiere)</modifica> secondo le seguenti modalit&#0224;:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>
				edifici con volumetria compresa tra i 150 e i 200 mc (comprensive di volumetrie regolarmente condonate
				se accorpate al volume principale): &#0232; possibile raggiungere il tetto massimo di 300 mc;
				</elemento>
				<elemento>
				edifici con volumetria compresa tra i 201 e i 300 mc (comprensive di volumetrie regolarmente condonate
				se accorpate al volume principale): &#0232; possibile raggiungere il tetto massimo di 360 mc;
				</elemento>
				<elemento>
				edifici con volumetria compresa tra i 301 e i 500 mc (al netto delle volumetrie regolarmente condonate
				o volumi non legittimi a titolo abilitativo): &#0232; consentito un incremento volumetrico massimo del 20%;
				</elemento>
				<elemento>
				edifici con volumetria compresa tra i 501 e 800 mc (al netto delle volumetrie regolarmente condonate o
				volumi non legittimi a titolo abilitativo): &#0232; consentito un incremento volumetrico massimo del 15%;
				</elemento>
				<elemento>
				edifici con volumetria compresa tra i 801 e 1200 mc (al netto delle volumetrie regolarmente condonate o
				volumi non legittimi a titolo abilitativo): &#0232; consentito un incremento volumetrico massimo del 10%;
				</elemento>
				<elemento>per edifici di oltre 1200 mc: non &#0232; ammesso alcun ulteriore incremento volumetrico.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Per le zone <modifica>BT potr&#0224;</modifica> altres&#0236; <modifica>essere</modifica> delimitata
				una fascia di territorio a cornice <modifica>nelle contigue
				aree agricole, in cui potr&#0224; essere effettuata l'eventuale traslazione volumetrica conseguenti alla demolizioni
				connesse alla realizzazione delle succitate urbanizzazioni.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>Tali aree dovranno in particolare essere individuate nell'ambito del previsto SUA (Piano di Recupero).
				Fino a tale individuazione a seguito di adozione del Piano di Recupero tali zone mantengono la loro destinazione
				agricola.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Negli interventi edilizi di modifica dell'esistente dovr&#0224; essere rispettata una distanza minima dai confini pari
				a metri 3,00 ed una distanza minima tra fabbricati di metri 6,00. <modifica>10,00</modifica>. Nei casi in cui il progetto
				riguardi unitariamente pi&#0249; fabbricati <modifica>nell'ambito dello SUA</modifica>, nel
				quadro di una riqualificazione di un
				intorno urbanistico significativo la distanza tra fabbricati pu&#0242; essere ridotta fino a metri 4,00. L'altezza
				massima va calcolata per interpolazione rispetto ai fabbricati vicini.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Parametri ammissibili</sottotitolo2>
			<table>
				<tbody>
				<tr>
					<td><modifica>Incremento max sull'esistente</modifica></td>
					<td><modifica>%</modifica></td>
					<td><modifica>Vedi norma</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>Numero max piani f.t.</modifica></td>
					<td><modifica>n</modifica></td>
					<td><modifica>2</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>Altezza massima</modifica></td>
					<td><modifica>ml</modifica></td>
					<td><modifica>6,50</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>Distanza minima dai confini</modifica></td>
					<td><modifica>ml</modifica></td>
					<td><modifica>3,00</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>Distanza minima dai fabbricati</modifica></td>
					<td><modifica>ml</modifica></td>
					<td><modifica>10,00(*)</modifica></td>
				</tr>
				</tbody>
				<tfoot>
				<td>
					(*) Distanze inferiori, fino ad un minimo di m 4,00, sono consentite nei casi in cui l'intervento
					in progetto riguardi pi&#0249; fabbricati nell'ambito dello SUA.
				</td>
				</tfoot>
			</table>
		</articolo>
<!-- 19 -->	<articolo n="19" titolo='Zone "ZR" - zone residenziali di recupero e ristrutturazione urbanistica'>
			<zona def="ZR" />
			<zona def="ZR4" />
			<zona def="ZR5" />
			<zona def="ZR6" />
			<zona def="ZR7" />
			<sottotitolo2>Caratteristiche</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Gli ambiti territoriali sui quali intervenire mediante ristrutturazione urbanistica sono individuati nelle
				tavole di piano da apposito segno grafico e sigla "ZR". La disciplina urbanistica ha come finalit&#0224; la
				ricomposizione degli spazi urbani, la riqualificazione ambientale e la dotazione di attrezzature pubbliche.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Modalit&#0224; di attuazione e interventi ammessi</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				In tali zone sono consentiti sul patrimonio edilizio interventi nei termini previsti dalle lettere a), b), c),
				d) dell'art. 31 della Legge 457/1978 a mezzo di titolo abilitativo diretto e interventi di demolizione con
				ricostruzione e ristrutturazione urbanistica previa approvazione di S.U.A. o Piani di Recupero.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In tutti i casi in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente, la S.l.u. minima degli alloggi
				(calcolata come media delle superfici di tutti gli alloggi interessati all'intervento) non pu&#0242; essere
				comunque inferiore a mq. 60,00 lordi di media riferiti all'intervento. Tale prescrizione non si applica
				per la zona "ZR4".
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>Non</modifica> sono assentibili incrementi volumetrici rispetto alle preesistenze o interventi di nuova costruzione
				su aree libere. Nelle stesse tabelle sono specificate le destinazioni d'uso ammesse, i parametri di intervento
				e le modalit&#0224; di attuazione.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; prevista la cessione al Comune di parte delle aree recuperate, in diverse proporzioni a seconda delle zone.
				Dove non &#0233; prevista la cessione diretta di spazi, le convenzioni da stipularsi prevederanno opportune
				quantificazioni e monetizzazioni per la realizzazione di strutture e servizi di interesse pubblico.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le aree per attrezzature pubbliche possono essere localizzate all'interno delle zone "ZR"
				o all'esterno di esse
				nella misura da stabilirsi nella convenzione di attuazione dello SUA o propedeutica alla concessione edilizia
				conseguente.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nelle zone "ZR" &#0233; assentibile, anche mediante demolizione e ricostruzione,
				il mutamento di destinazione d'uso
				nell'ambito delle categorie definite ammissibili nelle zone indicate in tabella.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				I progetti di ristrutturazione dovranno proporre soluzioni atte a creare ambienti qualificati di vita con spazi
				a verde sia pubblico che privato. Essi dovranno inoltre provvedere alla cura dell'arredo urbano e alla manutenzione
				delle facciate esterne attraverso studi adeguati estesi ad unit&#0224; edilizie omogenee.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Prescrizioni particolari</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Le destinazioni ammesse sono residenze turistico-alberghiere, residenza, nonch&#0233; le funzioni gi&#0224; ammesse o
				compatibili con le zone residenziali.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Al fine del recupero urbanistico dell'intera area che sia connotato da criteri di coerenza si prescrive che
				l'intervento di ristrutturazione e ricomposizione possa avvenire su terreni di propriet&#0224; privata e solo su
				volumi che risultano regolarmente accatastati alla data di adozione del PRG (individuati da apposito segno
				grafico in planimetria) <modifica>e muniti di regolare concessione o regolarmente condonati. Gli interventi di
				recupero delle costruzioni esistenti devono comunque essere preceduti dalla preliminare verifica di effettiva
				sussistenza di regolari titoli edilizi. Nel caso in cui , in esito a tale verifica, gli attuali insediamenti
				risultino privi dei necessari titoli edilizi , la regolarizzazione dei volumi esistenti &#0232; subordinata
				all'attuazione di apposito Piano di Recupero ai sensi della L. n. 47/1985</modifica>.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli interventi di ristrutturazione delle aree ZR prevedono che le volumetrie esistenti e regolarmente concesse
				vengano ricomposte urbanisticamente con possibile demolizione e traslazione della relativa cubatura all'interno
				della stessa zona ZR entro apposite aree di concentrazione volumetrica individuate <modifica>nello SUA o nel
				Piano di Recupero</modifica>.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Zone ZR: destinazioni d'uso ammesse</sottotitolo2>
			<table>
				<thead>
				<th>Zona</th>
				<th>Ubicazione</th>
				<th>Tipo di intervento</th>
				<th>Destinazioni d'uso ammesse</th>
				</thead>
				<tbody>
				<tr>
					<td>ZR4</td>
					<td>Quartiere litoraneo</td>
					<td>Ricomposizione urbana</td>
					<td>Sono ammesse le stesse destinazioni d'uso delle zone residenziali</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>ZR5</td>
					<td>Peagna</td>
					<td>
					Ristrutturazione <modifica>(nel rispetto delle prescrizioni ambientali relative
					al centro storico di Peagna)</modifica>
					</td>
					<td>Sono ammesse le destinazioni d'uso delle zone residenziali</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>ZR6</td>
					<td>Cimitero Ceriale</td>
					<td>Ristrutturazione e riqualificazione urbanistica <modifica>con obbligo di SOI</modifica></td>
					<td>Sono ammesse le destinazioni d'uso delle zone residenziali</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>ZR7</td>
					<td>Via Aurelia</td>
					<td>Ristrutturazione</td>
					<td>Sono ammesse le destinazioni d'uso delle zone residenziali</td>
				</tr>
				</tbody>
			</table>
		</articolo>
<!-- 20 -->	<articolo n="20" titolo="Cortili verdi">
			<sottotitolo3>Caratteristiche</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Si tratta degli spazi lasciati incolti o male organizzati a causa del frazionamento della propriet&#0224; che si
				trovano compresi tra gli edifici delle zone maggiormente edificate, in particolare zone "A",
				"BS", "BR",
				"BT" e "ZR".
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Modalit&#0224; di attuazione e interventi ammessi</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				L'obiettivo della norma &#0232; quello di accorpare cortili condominiali e formare dei giardini con la possibilit&#0224;
				di realizzare nel sottosuolo dei posti auto.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Il meccanismo &#0232; quello che i residenti di condomini vicini deliberino l'accorpamento dei cortili e propongano
				un progetto di sistemazione dell'area.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'Amministrazione comunale, al fine di incoraggiare detti interventi intende studiare dei meccanismi agevolativi
				sia per le procedure necessarie all'ottenimento dei permessi sia permettendo piccole cubature che possano servire
				per la gestione dei giardini e sia quali spazi comuni per attivit&#0224; sociali e collettive (e hobbistica).
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Destinazioni d'uso</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				In dette zone sono consentiti sia spazi a verde per il gioco dei bambini, spazi per auto, pergolati e modeste
				cubature per il ricovero degli attrezzi agricoli e sia per attivit&#0224; collettive (hobbistica e similari).
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Prescrizioni particolari</sottotitolo3>
			<paragrafo>Gli interventi in dette zone si attuano mediante semplice autorizzazione.</paragrafo>
			<paragrafo>Le superfici a verde privato ("Svp") dovranno rappresentare non meno del 50% dell'area.</paragrafo>
			<paragrafo>L'altezza massima consentita &#0232; di metri 3,00.</paragrafo>
			<paragrafo>La superficie coperta massima &#0232; di 25 mq.</paragrafo>
			<paragrafo>
				Tali interventi sono assentiti solo nel caso in cui i locali risultanti siano vincolati con atto trascritto
				alle destinazioni d'uso sopra citate, prima del rilascio del titolo abilitativo.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Per le distante si far&#0224; riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 21 -->	<articolo n="21" titolo="Zone di espansione">
			<sottotitolo3>Caratteristiche</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Si tratta delle zone edificabili (con destinazione sia residenziale che ricettiva che produttiva) sulle quali
				viene progettato il futuro disegno urbano di Ceriale, con le relative aree di asservimento e spazi pubblici
				a parziale servizio anche degli aggregati edilizi esistenti.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Modalit&#0224; di attuazione</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				<modifica>Parte di</modifica> tali zone <modifica>&#0232;</modifica> assoggetta<modifica>ta</modifica>
				ad attuazione mediante indice speciale trasferibile
				dalle zone per attrezzature pubbliche "FIc", "FIs" e "FV"
				e "P" (riguardanti terreni non precedentemente
				asserviti a standards urbanistici).
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Tutti i terreni facenti parte di queste zone, e contraddistinti dagli appositi simboli grafici nelle planimetrie
				di piano, che non siano di propriet&#0224; pubblica o che non siano inedificabili per altre cause (asservimenti ad
				edifici esistenti od in costruzione o per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia, dichiarazione di
				pubblica utilit&#0224; o servit&#0249; diverse), sono dotati di un indice di fabbricabilit&#0224; come da tabella allegata.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				I terreni contraddistinti dalle sigle "CV" e "TC" sono zone edificabili
				di nuovo impianto: l'urbanizzazione
				pu&#0242; avvenire per mezzo di S.U.A. di titolo abilitativo convenzionato.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nelle zone che si attuano mediante rilascio di titolo abilitativo convenzionato, il rilascio della medesima
				&#0232; legato alla stipula di preventivo atto convenzionale nel quale gli attuatori si impegnano a contribuire alla
				realizzazione di opere viarie e di servizi.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Dove invece l'attuazione avviene mediante S.U.A., &#0232; da intendersi che questi ultimi sono assoggettati a preventiva
				stipula di atto convenzionale come disciplinato dall'art. 16 della L.R. 24/1987.
			</paragrafo>
			<table>
				<thead>
					<th>ZONA</th>
					<th>Indice fondiario</th>
					<th>Tipo interv.</th>
					<th>Lotto minimo</th>
				</thead>
				<tbody>
					<tr>
						<td><modifica>CV4</modifica></td>
						<td>0,30 + 0,10</td>
						<td>SUA</td>
						<td>7.000</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>CV5</modifica></td>
						<td>0,20</td>
						<td>SUA</td>
						<td>7.000</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>CV7</modifica></td>
						<td>0,20</td>
						<td>SUA</td>
						<td>7.000</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>CV8</modifica></td>
						<td>0,20</td>
						<td>SUA con redazione di SOI</td>
						<td>Intera area</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>TC1</modifica></td>
						<td>Incr. vol 20%</td>
						<td>T.A.C.</td>
						<td>-</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>TC2</modifica></td>
						<td>0,60</td>
						<td>S.U.A. con redazione di SOI.</td>
						<td>Intera area</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>TC3</modifica></td>
						<td>Vol = 6.000 mc</td>
						<td>S.U.A.</td>
						<td>Intera area</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>TC4</modifica></td>
						<td>0,60</td>
						<td>S.U.A.</td>
						<td>Intera area</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>TC5</modifica></td>
						<td>Incr. Vol. 10%</td>
						<td>T.A.C</td>
						<td>-</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>TC6</modifica></td>
						<td>0,50</td>
						<td>S.U.A.</td>
						<td>7.000</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>TC7</modifica></td>
						<td>Incr. Vol. 30%</td>
						<td>T.A.C</td>
						<td>-</td>
					</tr>
				</tbody>
				<tfoot>
					<td>T.A.C.. = titolo abilitativo convenzionato</td>
				</tfoot>
			</table>
			<paragrafo><modifica>Note:</modifica></paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>
					<modifica>le previsioni e i contenuti dello SUA previsto per la zona TC2 dovranno risultare debitamente
					coordinati con quelli dello SUA previsto per la zona FV.</modifica>
				</elemento>
				<elemento>
					<modifica>Nella zona CV5 l'attuazione pu&#0242; avvenire mediante Titolo Abilitativo Convenzionato qualora -
					previa approvazione di Progetto Norma da parte della C.A. in applicazione dell'art. 5 delle presenti NTA
					- sia ritenuto sufficiente il ricorso a tale modalit&#0224; attuativa.</modifica>
				</elemento>
			</elenco>
			<sottotitolo3>Destinazioni</sottotitolo3>
			<paragrafo>Le zone dotate di indice trasferibile speciale sono contraddistinte dalle seguenti notazioni:</paragrafo>
			<elenco classe="numerato">
				<elemento>Zone "CV" residenziali di espansione rada;</elemento>
				<elemento>Zone per attrezzature pubbliche "FIc", "FIs", "FV", "P".</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Le singole zone godono delle stesse destinazioni d'uso e delle stesse modalit&#0224; attuative previste nelle
				rispettive norme particolari.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Le destinazioni diverse da quelle previste possono permanere fino ad esaurimento.</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 22 -->	<articolo n="22" titolo="Trasferibilit&#0224; dell'indice">
			<paragrafo>
				Si stabilisce che le zone "CV" e "TC" siano comprese in pi&#0249; unit&#0224; di
				intervento urbanistico all'interno delle
				quali debbono avvenire i trasferimenti di indici <modifica>dove ammessi</modifica> e possono venire concordate con
				l'Amministrazione le aree da cedersi dai privati al Comune per soddisfare gli standard urbanistici previsti
				dal presente Piano.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le unit&#0224; urbanistiche sono equilibrate in modo da garantire i servizi necessari nel loro complesso, mentre S.U.A.,
				possono anche non esserlo, pur nel rispetto della quantit&#0224; minima totale di aree.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>Gli</modifica> S.U.A. dovranno interessare terreni tutti contigui l'uno all'altro nelle zone
				"CV" e "TC",
				mentre i terreni per gli asservimenti derivanti dalla traslazione dell'indice, <modifica>ove
				prevista</modifica>, potranno anche
				non essere contigui tra loro e con i precedenti.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le aree da cedere gratuitamente al Comune da parte dei soggetti attuatori delle zone "CV" e
				"TC", nel caso riguardino
				solo parte di un pi&#0249; vasto appezzamento di terreno, dovranno essere di forma regolare ed effettivamente utilizzabili.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				I terreni liberi da vincoli e perci&#0242; dotati di indice si suddividono in tre categorie, a seconda dell'uso e della
				destinazione dell'indice:
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>1) Terreni appartenenti alle zone "CV" e "TC".</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Tali zone sono destinate all'edificazione. L'indice territoriale assegnato a ciascuna di esse
				<modifica>&#0232; pari a quello sottoindicato:</modifica>
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>per le zone "CV5", "CV7", "CV8", pari a 0,20 mc/mq,</elemento>
				<elemento>
					per la zona CV4 una quota utilizzabile in loco e pari a 0,30 mc/mq, e l'altra quota (pari a 0,10 mc/mq)
					derivante dal trasferimento di indice dalle zone a servizi (Fic, Fis, FV e P);
				</elemento>
				<elemento>per la zona "TC2" una quota utilizzabile in loco e pari a <modifica>0,60</modifica> mc/mq</elemento>
				<elemento>
					per la zona "TC4" una quota utilizzabile in loco e pari a 0,35 mc/mq e l'altra quota (pari a 0,25 mc/mq)
					derivante dal trasferimento di indice da zone a servizi (Fic, Fis, FV, P);
				</elemento>
				<elemento>
					per la zona "TC6" una quota utilizzabile in loco e pari a 0,30 mc/mq e l'altra quota (pari a 0,20 mc/mq)
					derivante dal trasferimento di indice da zone a servizi (Fic, Fis, FV, P).
				</elemento>
			</elenco>
			<sottotitolo3>2) Terreni appartenenti alle zone "EE" (aree del Parco Rio Torsero).</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Si tratta di zone agricole nelle quali l'indice <modifica>corrisponde agli</modifica> indici relativi alle singole zone
				agricole <modifica>e non pu&#0242; costituire oggetto di trasferimento</modifica>.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>3) Terreni appartenenti alle zone "FIc", "FIs", "FV" e "P".</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Sono destinati ad ospitare attrezzature di uso pubblico. <modifica>T</modifica>ali zone l'indice &#0232; sdoppiato:
				una parte (non utilizzabile per edificazione e pari a 0,25 mc/mq) da trasferire nelle zone "CV4", "TC3",
				"TC4", "TC6"; l'altra parte deriva dalle norme di attuazione per l'esecuzione
				di opere pubbliche, secondo
				le indicazioni fornite dal Piano Regolatore per le singole zone.
			</paragrafo>
			<table>
				<thead>
					<th>Zona edificabile<br/>(sigla)</th>
					<th>Indice fondiario</th>
					<th>Indice reperibile<br/>all'interno</th>
					<th>Indice reperibile<br/>in zona agricola(*)</th>
					<th>% di cubatura da reperire<br/>in zona "F"(**)</th>
				</thead>
				<tbody>
					<tr>
						<td><modifica>CV5, CV7, CV8</modifica></td>
						<td><modifica>0,20</modifica></td>
						<td></td>
						<td></td>
						<td>0,00</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>CV4</modifica></td>
						<td>0,40</td>
						<td>0,30</td>
						<td>0,00</td>
						<td>0,10</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>TC2</modifica></td>
						<td><modifica>0,60</modifica></td>
						<td></td>
						<td>0,00</td>
						<td></td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>TC3</modifica></td>
						<td>Vol. = mc 6.000</td>
						<td>-</td>
						<td>-</td>
						<td>-</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>TC4</modifica></td>
						<td>0,60</td>
						<td>0,35</td>
						<td>0,00</td>
						<td>0,25</td>
					</tr>
					<tr>
						<td><modifica>TC6</modifica></td>
						<td>0,50</td>
						<td>0,30</td>
						<td>0,00</td>
						<td>0,20</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>TC7</td>
						<td>0,50</td>
						<td>0,30</td>
						<td>0,00</td>
						<td>0,20</td>
					</tr>
				</tbody>
				<tfoot>
					<td>
						(**) Con la sigla "CV" qui si intendono le zone "FIc",
						"FIs", "FV" e "P".
					</td>
				</tfoot>
			</table>
			<paragrafo>
				I soggetti attuatori che intendano procedere all'edificazione nelle zone "CV" "TC", dovranno provvedere
				all'acquisto dei terreni ricadenti nelle zone destinate ad ospitare attrezzature di interesse pubblico,
				per poi cederli gratuitamente all'Amministrazione Comunale prima del rilascio della concessione edilizia.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le aree ad uso pubblico gi&#0224; esistenti e/o di propriet&#0224; del Comune alla data di adozione del PRG, sono escluse
				dalla produzione di indice trasferibile.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nella seguente tabella sono riportate le aree da asservire in ciascuna zona per ogni 1.000 mq di suolo interessato
				da interventi in zona edificabile:
			</paragrafo>
			<table>
				<thead>
					<th>Zona</th>
					<th>Indice fond.</th>
					<th>Unit&#0224; territoriale</th>
					<th>Cubatura eseguibile in zona</th>
					<th>Cubatura trasferibile da zona agricola (*)</th>
					<th>Area asservita in zona agricola(*)</th>
					<th>Cubatura trasferibile dalla zona F (**)</th>
					<th>Area asservita in zona F (**)</th>
				</thead>
				<tbody>
					<tr>
						<td></td>
						<td>mc/mq</td>
						<td>mq</td>
						<td>mc</td>
						<td>mc</td>
						<td>mq</td>
						<td>mc</td>
						<td>mq</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>CV5,<modifica>CV7,CV8</modifica></td>
						<td><modifica>0,20</modifica></td>
						<td>1.000</td>
						<td>200</td>
						<td></td>
						<td></td>
						<td>0</td>
						<td>0</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>CV2, CV3, CV4</td>
						<td>0,40</td>
						<td>1.000</td>
						<td>300</td>
						<td>0</td>
						<td>0</td>
						<td>100</td>
						<td>400</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>TC2</td>
						<td>0,80</td>
						<td>1.000</td>
						<td>550</td>
						<td>0</td>
						<td>0</td>
						<td>250</td>
						<td>1.000</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>TC4</td>
						<td>0,60</td>
						<td>1.000</td>
						<td>350</td>
						<td>0</td>
						<td>0</td>
						<td>250</td>
						<td>1.000</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>TC6 -</td>
						<td>0,50</td>
						<td>1.000</td>
						<td>300</td>
						<td>0</td>
						<td>0</td>
						<td>200</td>
						<td>800</td>
					</tr>
				</tbody>
				<tfoot>
					<td>
						(**) Per zona "CV" si intendono le zone "Fic",
						"Fis", "FV" e "P"
					</td>
				</tfoot>
			</table>
		</articolo>
<!-- 23 -->	<articolo n="23" titolo='Zone "CV" di espansione rada'>
			<zona def="CV" />
			<zona def="CV4" />
			<zona def="CV5" />
			<zona def="CV7" />
			<zona def="CV8" />
			<zona def="CV10" />
			<paragrafo>
				Le zone "CV" di piano comprendono le aree, prevalentemente libere da edificazione, destinate
				all'espansione edilizia rada.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti, a mezzo di autorizzazione, gli interventi di cui
				alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della Legge 457/1978, e, a mezzo di titolo abilitativo diretto,
				interventi di ristrutturazione edilizia con incremento fino al 10% del volume delle preesistenze, in
				connessione con l'adeguamento igienico e funzionale delle abitazioni.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le zone "CV" potranno essere attuate come perimetrate nell'allegata tavola di Piano, nel rispetto dei
				seguenti parametri:
			</paragrafo>
			<table>
				<tr>
				<td><modifica>Indice territoriale CV5,CV7,CV8</modifica></td>
				<td><modifica>mc/mq</modifica></td>
				<td><modifica>0,20</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
				<td><modifica>Indice territoriale, CV4</modifica></td>
				<td><modifica>mc/mq</modifica></td>
				<td><modifica>0,30 + 0,10</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
				<td><modifica>Estensione minima SUA</modifica></td>
				<td><modifica>mq</modifica></td>
				<td><modifica>7.000</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
				<td><modifica>Altezza massima (H max)</modifica></td>
				<td><modifica>ml</modifica></td>
				<td><modifica>6,50</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
				<td><modifica>Numero max di piani f.t.</modifica></td>
				<td><modifica>n</modifica></td>
				<td><modifica>2</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
				<td><modifica>Distanza minima dai confini</modifica></td>
				<td><modifica>ml</modifica></td>
				<td><modifica>5,00</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
				<td><modifica>Distanza minima dai fabbricati</modifica></td>
				<td><modifica>ml</modifica></td>
				<td><modifica>10,00</modifica></td>
				</tr>
			</table>
			<paragrafo>
				Le zone "CV" si attuano a mezzo di <modifica>SUA</modifica>, previa stipula di
				convenzione come da art. 16 L.R. 24/1987.
				<modifica>In particolare la convenzione attuativa dello SUA previsto per la zona CV7 dovr&#0224; garantire l'accollo da
				parte dei soggetti attuatori degli oneri relativi alla nuova viabilit&#0224; indicata negli elaborati grafici di
				PRG per la quota corrispondente alla realizzazione dei nuovi insediamenti.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>Nella zona CV8, come perimetrata in cartografia, lo SUA unico (da predisporsi sulla base di Studio Organico
				d'Insieme a norma dell'art. 50 NTA del PTCP) deve essere volto a configurare un assetto insediativo di
				espansione rada, con dotazione di servizi e infrastrutture viarie coerenti con le caratteristiche ambientali
				dell'area. In sede di progettazione deve inoltre essere mantenuta una situazione di coerenza con l'assetto
				vegetazionale esistente.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>L'attuazione delle previsioni relative alla zona CV4 deve intendersi subordinata alla preventiva realizzazione
				del collegamento tra le vie Magnone e del Campo.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nella zona "CV10" si interviene secondo i parametri gi&#0224; individuati nel Programma Preliminare al Piano Integrato
				di edilizia residenziale adottato. In particolare, in detta zona, vanno rispettati i seguenti parametri:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>Indice di edificabilit&#0224; territoriale: 0,50 mc/mq</elemento>
				<elemento>Altezza massima delle costruzioni: m 6,50</elemento>
				<elemento>Distanza minima delle costruzioni da strade esterne al perimetro del programma: m 10,00</elemento>
				<elemento>Distanza minima delle costruzioni da strade interne al perimetro del programma: m 5,00</elemento>
				<elemento>Distanza minima tra fabbricati: m 10,00</elemento>
				<elemento>In detta zona non si applicano le disposizioni relative agli indici di edificabilit&#0224; trasferibili.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Le costruzioni dovranno essere realizzate ad una distanza dai corpi stradali suddetti di m 10,00; mentre dovr&#0224;
				essere lasciata libera da edificazione una fascia di rispetto ad uso pubblico per la realizzazione di parcheggi
				a cielo aperto, alloggiamento contenitori per la raccolta R.S.U., accesso alle singole propriet&#0224;, luoghi di sosta,
				eventuali alberature ed accessi ad autorimesse private (interrate nella parte a monte della strada).
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le eventuali opere riguardanti la protezione del suolo e della vegetazione dovranno essere contenute nei limiti
				di una rigorosa conservazione degli elementi che compongono l'ambiente naturale, con divieto assoluto di abbattere
				e sostituire la vegetazione di alto fusto, in particolare &#0232; fatto obbligo di conservare la vegetazione ad ulivo.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				I muri di sostegno del terreno, da costruire in ogni caso a "faccia a vista" in pietrame dello stesso tipo di quello
				utilizzato per i terrazzamenti agricoli tradizionali, non potranno avere altezza superiore a m 3,00.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'altezza massima di sterro o riporto non potr&#0224; superare i m 2,00 di altezza nei casi di terreni in pendio con
				terrazzamenti gi&#0224; esistenti.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 24 -->	<articolo n="24" titolo="Disciplina dei progetti norma">
		</articolo>
<!-- 25 -->	<articolo n="25" titolo="Zone CC - Zone normate dalla Variante 1991">
			<zona def="CC" />
			<zona def="CC1" />
			<zona def="CC2" />
			<zona def="CC3" />
			<zona def="CC4" />
			<zona def="CC5" />
			<zona def="CC6" />
			<paragrafo>
				<modifica>Le zone individuate in cartografia con la sigla CC seguita da un numero (numerazione di riconoscimento
				progressiva) corrispondono a SUA gi&#0224; approvati o in corso di definizione (zona CC2).</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>Per quanto riguarda i parametri urbanistici ed edilizi valgono le norme contenute negli Strumenti Urbanistici
				Attuativi di cui sopra, tranne per la zona CC2 in cui trovano applicazione i parametri contenuti nella disciplina
				al riguardo prevista nella variante al previgente PRG approvata con DPGR n. 638 del 2/5/1991. Nella zona CC2 &#0232;
				inoltre fatto obbligo di mantenimento della zona a verde con collegamento pedonale del plesso dei servizi della
				zona FV5 con quella sottostante FV3.</modifica>
			</paragrafo>
		</articolo>
	</capitolo>
	<capitolo n="III" titolo="Zone produttive e artigianali">
<!-- 26 -->	<articolo n="26" titolo='Zone "D" - attivit&#0224; produttive e artigianali esistenti'>
			<zona def="D" />
			<zona def="D1" />
			<zona def="D2" />
			<zona def="D3" />
			<zona def="D4" />
			<zona def="D5" />
			<sottotitolo3>Destinazioni d'uso ammesse</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Salvo diverse prescrizioni, l'edificazione consentita nelle zone artigianali &#0232; limitata ai seguenti usi:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>produzione artigianale o industriale;</elemento>
				<elemento>magazzini e depositi;</elemento>
				<elemento>uffici e laboratori;</elemento>
				<elemento>
					abitazione del custode o del proprietario della superficie massima lorda di mq 120 (l'abitazione
					per ogni unit&#0224; produttiva);
				</elemento>
				<elemento>impianti tecnologici.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Non sono consentiti scarichi di fognatura o canali senza preventiva depurazione, secondo le disposizioni
				della legge del 10/5/1976 n. 319 (artt.28 e 29).
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli insediamenti produttivi dovranno essere attrezzati per evitare ogni forma di inquinamento, nel rispetto
				della legislazione vigente.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				A tutela delle acque il Comune pu&#0242; chiedere in qualunque momento la realizzazione delle opere e l'adozione
				degli impianti o dispositivi necessari per la depurazione delle acque stesse, con riferimento alle disposizioni
				ed alle convenzioni in vigore.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Modalit&#0224; di attuazione e parametri</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Sono ammessi interventi di potenziamento delle strutture esistenti purch&#0233; contenuti entro un rapporto
				di copertura massimo pari al 40% del lotto asservito.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'altezza massima &#0232; fissata in 12,00 metri; la distanza da altri fabbricati m 12,00; la distanza dai confini di
				propriet&#0224; m 6,00.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le superfici non coperte e non adibite a parcheggi e piazzali per scarico e carico merci devono essere sistemate
				a verde e piantumate con alberi di alto fusto.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Dovr&#0224; essere destinata a verde pubblico o parcheggio pubblico una superficie non inferiore al 10% della superficie
				fondiaria, escluse le sedi viarie.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Il Piano si attua per mezzo di titolo abilitativo diretto nei casi di ristrutturazione senza incremento o manutenzione,
				titolo abilitativo convenzionato nei casi di potenziamento.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Prescrizioni particolari</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				<modifica>Per l'area speciale DS, attualmente destinata ad ospitare un cantiere navale, si prevede il trasferimento di
				una quota parte della volumetria destinata a tale attivit&#0224; all'interno della zona FD secondo le modalit&#0224; che
				verranno in seguito definite all'interno dello SUA relativo alla medesima zona FD "approdo
				turistico". In particolare
				tale SUA dovr&#0224; darsi carico di verificare la compatibilit&#0224; di tale funzione con la soluzione
				progettuale dell'impianto
				nautico ivi definita.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Sono assentite sull'area in questione <modifica>(sia che si proceda a interventi di demolizione e ricostruzione, sia
				nel caso di mantenimento della struttura attuale mediante interventi di
				ristrutturazione edilizia)</modifica> le attivit&#0224;
				connesse alla balneazione <modifica>(con esclusione di funzioni residenziali e turistico-ricettive)</modifica> quali,
				principalmente, stabilimenti balneari e inoltre attrezzature di ristoro e servizio tipo bar, ristorante, sale di
				intrattenimento, ecc. <modifica>Per interventi di demolizione e ricostruzione</modifica> l'altezza
				massima &#0233; fissata in m 3,50,
				con un rapporto di copertura massimo del 70%. La volumetria risultante da tale intervento di riordino non va computata
				ai fini del calcolo complessivo della volumetria ammissibile in zona "<modifica>FD</modifica>".
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In attesa dell'attuazione della zona "FC" sono consentiti, sulle strutture esistenti, interventi di manutenzione
				ordinaria e straordinaria, restauro statico e risanamento, senza aumento volumetrico.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>
					Sui volumi eventualmente non trasferiti a seguito dell'attuazione
					dello SUA della zona FD saranno altres&#0236;
					consentiti interventi di ristrutturazione edilizia nei termini sopraindicati.
				</modifica>
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 27 -->	<articolo n="27" titolo='Zona artigianale mista di nuovo impianto "DM"'>
			<zona def="DM" />
			<sottotitolo2>Caratteristiche</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				La zona comprende quelle parti di territorio che si fronteggiano lungo la statale Aurelia nella parte di Ponente
				del territorio comunale. Il livello strutturale dell'intera configurazione, scaturisce dal sistema strada - spazio
				di parcheggio - edificio.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La norma si pone delle regole per l'accostamento degli edifici attraverso un profilo edilizio e una sezione
				stradale - l'Aurelia - riconoscibile, capace di sottolineare il carattere unitario e originale di questo spazio,
				senza penalizzare, ma anzi stimolandone i processi di valorizzazione simbolica.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Norme regolamentari</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				La zona "DM" &#0232; destinata ad edifici, attrezzature ed impianti per le attivit&#0224;
				artigianali e assimilata con le relative
				aree di pertinenza. &#0200; consentita inoltre l'installazione di: impianti commerciali per la vendita al dettaglio
				o all'ingrosso, compresi i relativi spazi per mostre, magazzini per il deposito delle merci trattate, uffici
				amministrativi annessi agli impianti commerciali, spazi e locali di servizio per il personale addetto. Per i
				generi di largo e generale consumo despecializzati la previsione urbanistica deve essere conforme alle prescrizioni
				del Piano di Commercio.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>laboratori di ricerca e di analisi connessi alle attivit&#0224; produttive;</elemento>
				<elemento>magazzini, rimesse, depositi connessi alle attivit&#0224; produttive;</elemento>
				<elemento>attivit&#0224; commerciali;</elemento>
				<elemento>uffici e mostre connesse all'attivit&#0224; di produzione artigianale;</elemento>
				<elemento>
					edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti alle attivit&#0224; produttive;
				</elemento>
				<elemento>abitazioni per il titolare e per il personale di sorveglianza degli impianti.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Per quanto concerne la residenza nell'ambito degli insediamenti previsti, si applicano i seguenti parametri:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>
					aziende con superficie aziendale (comprensiva di superficie coperta e superficie scoperta destinata comunque
					a spazio produttivo, di manovra o rimessaggio) maggiore o uguale a 3.000 mq: sono consentiti due alloggi,
					per il titolare e per il personale di sorveglianza, con una S.l.u. massima di mq 90 ciascuno.
				</elemento>
				<elemento>
					aziende con superficie aziendale (come sopra definita) compresa tra 1.500 e 3.000 mq.: &#0232; consentito un
					alloggio per il titolare o per il personale di sorveglianza, con una s.l.u. massima di mq 90.
				</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Le quote residenziali di cui al comma precedente sono da computare all'interno del calcolo dell'indice di
				fabbricabilit&#0224; di zona e la loro realizzazione &#0233; vincolata alla stipula da parte dei soggetti attuatori di
				un atto di destinazione e mantenimento dell'azienda. Esse inoltre deveno essere comprese all'interno di un
				disegno di riordino complessivo delle aree di intervento, evitando contrasto con corrette previsioni di
				sfruttamento delle superfici.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nelle zone "DM" sono comunque escluse le attivit&#0224; nocive o pericolose
				(individuate come da legislazione vigente)
				e l'edilizia residenziale oltre quella sopra indicata.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				dall'unit&#0224; produttiva di riferimento e a tal titolo l'istanza di concessione dovr&#0224;
				essere corredata da specifico
				atto di impegno da trascriversi ai competenti registri immobiliari.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Indici e parametri</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>Indice fondiario: 2,00 mc / mq</elemento>
				<elemento>Rapporto di copertura massimo: 1/3</elemento>
				<elemento>Lotto minimo d'intervento: 1.000 mq</elemento>
				<elemento>Distanza dal ciglio della strada Aurelia 12,00 ml</elemento>
				<elemento>distanza dai confini 5,00 ml</elemento>
				<elemento>
					distanza dai fabbricati 10,00 ml, nel caso vi sia un accordo tra i proprietari, i fabbricati potranno
					essere realizzati in aderenza
				</elemento>
				<elemento>altezza massima 7,50 ml</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Un'altezza maggiore (entro comunque una quota massima di m 10,00) &#0232; consentita unicamente per impianti
				occupanti una superficie non superiore al 20% della superficie coperta ammessa.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La fascia di rispetto dei 12 metri dovr&#0224; contenere un'aiuola con adeguate piantumazioni comprese
				tra i due e i tre metri di altezza, un'area a parcheggio pubblica, un marciapiede e lo spazio per
				un tracciato ciclabile.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In particolare nei nuovi insediamenti la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata alle attivit&#0224;
				collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non pu&#0242; essere inferiore al 10% dell'intera
				superficie fondiaria minima di intervento.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; consentita la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con aumento della superficie coperta massimo pari al
				20% dell'esistente fino a coprire non pi&#0249; di un terzo della supercie del lotto.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Modalit&#0224; di intervento attuativo</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Intervento con titolo abilitativo convenzionato Nella zona "DM" possono coesistere le attivit&#0224; agricole tipiche
				della zona agricola intensiva, in questo caso valgono gli stessi parametri delle zone "EI". Nel caso di
				realizzazione di serre, queste dovranno essere poste ad una distanza minima dai fabbricati di metri 10,00.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 27bis --><articolo n="27bis" titolo="Zone DE - insediamenti misti agricolo - produttivi">
			<zona def="DE" />
			<paragrafo>
				La zona comprende quelle parti di territorio che si fronteggiano lungo la statale Aurelia, come indicato
				nel perimetro in cartografia, nelle quali, coesistono attivit&#0224; agricole frammiste a fabbricati di tipo
				produttivo, intendendo per fabbricati di tipo produttivo non solo quelli destinati ad attivit&#0224; artigianali e
				annessi impianti, magazzini e depositi, bens&#0236; anche quelle altre attivit&#0224; (per esempio turistiche di ristoro o
				altro) finalizzate alla produzione di reddito, cos&#0236; come dalla definizione data nella precedente variante al
				Piano Regolatore Generale approvata con D.P.G.R. n. 638 del 1/7/1991, art. 13, lett. C , comma 1.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>La classificazione DE &#0232; volta a consentire ai soli manufatti produttivi esistenti, diversi da quelli
				agricoli e regolarmente concessionati alla data di adozione del presente piano, la possibilit&#0224; di mantenimento
				per tale destinazione d'uso, purch&#0233; compatibile con le attivit&#0224; agricole presenti.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>
					In tale zona sono consentiti interventi di incremento volumetrico dei manufatti produttivi esistenti nel
					limite del 20% della superficie coperta esistente. &#0200; altres&#0236; consentita
					la realizzazione di alloggi per il titolare e il personale di sorveglianza con
					una superficie massima pari a 90 mc. (1 abitazione per ogni unit&#0224;
					produttiva).
				</modifica>
			</paragrafo>
		</articolo>
	</capitolo>
	<capitolo n="IV" titolo="Insediamenti turistici e ricettivi">
		<articolo n="28" titolo="Strutture ricettive esistenti">
			<paragrafo>
				Gli interventi in strutture ricettive alberghiere esistenti alla data di adozione del presente PRG, siano essi
				localizzati in zone "ricettive" o in altre zone del territorio comunale, sono sottoposti alla disciplina del
				presente articolo.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Sono da considerarsi strutture ricettive alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, i motel, le residenze
				turistico alberghiere, secondo le definizioni dell'art. 2 della L.R. 11/1982 e s.m.i..
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio costituito da tali strutture sono, oltre a quelli di manutenzione
				ordinaria e straordinaria, quelli di ristrutturazione semplice (assentibili mediante rilascio di titolo abilitativo
				diretto), ristrutturazione con potenziamento (assentibili mediante titolo abilitativo convenzionato), ristrutturazione
				con creazione di promiscuit&#0224; (assentibili mediante titolo abilitativo convenzionato), trasformazione del complesso
				ricettivo (assentibili mediante titolo abilitativo convenzionato).
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli interventi su strutture ricettive alberghiere su elencati si intendono sostitutivi e non integrabili con quelli
				ammessi sul patrimonio edilizio esistente nelle diverse norme di zona.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>a) Ristrutturazione semplice</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Sono di ristrutturazione semplice, assentibili mediante rilascio di titolo abilitativo diretto, gli interventi
				che implicano il rinnovo delle strutture interne e della articolazione funzionale dell'involucro preesistente,
				come definito dai piani esterni delle murature di perimetro e delle coperture.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; ammesso un potenziamento della superficie lorda sviluppata all'interno dell'involucro esistente.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; ammesso il potenziamento della superficie lorda sviluppata in sottosuolo al fine di dotare il complesso di aree
				per parcheggio e aree attrezzate, o di arricchimento ricettivo (sale per congressi o strutture simili).
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Quando dette superfici si estendono fuori dal perimetro del corpo di fabbrica principale la esecuzione delle
				relative opere &#0232; ammessa alle condizioni seguenti:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>non siano abbattuti esemplari di alberi di alto fusto;</elemento>
				<elemento>
					al di sopra della copertura sia realizzato uno strato di terra vegetale dello spessore di almeno 60 cm da
					sistemare con manto erboso ed essenze cespugliose (roseti, oleandri, etc.). Tale sistemazione &#0232; omessa in
					corrispondenza delle sedi viarie.
				</elemento>
			</elenco>
			<sottotitolo3>b) Ristrutturazione con potenziamento di strutture alberghiere</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Sono interventi di questo tipo quelli che, conservando la destinazione di strutture ricettive alberghiere
				in base alla L.R. 11/82, prevedono un ampliamento volumetrico al fine di potenziare la ricettivit&#0224;, nonch&#0233; la
				disponibilit&#0224; di locali di rappresentanza, di riunione, di servizi speciali e di appartamento per il custode o
				gestore con superficie lorda non superiore a 120 mq.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Tali interventi si attuano a mezzo di titolo abilitativo convenzionato e sono ammessi una sola volta.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; consentito realizzare una maggiorazione della superficie lorda in sottosuolo alle condizioni e nei limiti
				di cui al precedente punto a).
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli ampliamenti ammessi saranno possibili nell'ambito di un incremento di S.l.u. massimo consentito pari al
				30% dell'esistente, fino ad un massimo di 1.000 mc. <modifica>Tali interventi, qualora eseguiti su edifici ricompresi
				in zone non aventi esclusiva destinazione turistica, sono subordinati al vincolo di destinazione d'uso alberghiera
				per un periodo di anni 10. Negli interventi di ampliamento &#0232; altres&#0236; fatto obbligo ai soggetti attuatori di reperire
				parcheggi privati di pertinenza agli interventi stessi, in adeguamento alle nuove volumetrie nella quantit&#0224; minima di
				1 posto auto per ogni nuova camera realizzata entro il lotto di intervento o, in caso di mancanza di spazi di idonee
				dimensioni entro un'area compresa nel raggio di 300 metri o superiore nel caso non sia effettivamente possibile assolvere
				a tale obbligo.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				I soggetti attuatori degli interventi dovranno darsi carico di reperire aree a servizio pubblico nelle quantit&#0224; minime
				stabilite dalla legislazione in materia, aree che potranno reperirsi anche al di fuori del sedime dell'intervento o
				monetizzabili <modifica>soltanto nel caso di dimostrata effettiva impossibilit&#0224; di reperire le relative aree anche al di fuori
				della zona di intervento</modifica>.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La convenzione, da redigersi a cura dei soggetti attuatori d'intesa con la Pubblica Amministrazione, dovr&#0224; prevedere
				le modalit&#0224; di reperimento di aree per attrezzature pubbliche e gli eventuali criteri di monetizzazione.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>c) Interventi con creazione di promiscuit&#0224;</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Con riferimento all'art. 3 della L.R. 11/1982 che definisce le caratteristiche dell'albergo e della residenza
				turistico - alberghiera, costituisce promiscuit&#0224; la presenza di unit&#0224; abitative dotate di cucina o posto cottura
				all'interno di un albergo tradizionale.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; consentita la trasformazione di camere in unit&#0224; abitative e viceversa solo nei limiti quantitativi previsti
				dalla legge sulla promiscuit&#0224;.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Tali interventi sono assentibili mediante rilascio di titolo abilitativo convenzionato.</paragrafo>
			<sottotitolo3>d) Trasformazione del tipo di complesso ricettivo</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				La trasformazione totale di un albergo di tipo tradizionale in residenza turistico alberghiera o residenza,
				&#0232; ammessa quando il complesso ricettivo esistente alla data di adozione delle presenti norme risulta dotato di un
				numero di camere non superiore a 15 e di un numero di posti letto non superiore a 25: l'attrezzatura della nuova struttura
				dovr&#0224; avere le caratteristiche definite per i complessi ricettivi residenziali dalla L.R. 11/1982 e s.m.i.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Tali interventi sono assentibili mediante rilascio di titolo abilitativo convenzionato.</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 29 -->	<articolo n="29" titolo='Zona "T" - turistico alberghiera confermata'>
			<zona def="T" />
			<paragrafo>
				La zona individuata in cartografia con la sigla "T" riguarda aree turistiche residuali del Piano Regolatore
				approvato in data 21/11/1978 con D.P.G.R. n.1115 come modificato dalla variante approvata con D.P.G.R.
				del 02/05/1991 n.638.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'attuazione degli interventi avviene a mezzo di S.U.A. nel rispetto delle norme contemplate negli Strumenti
				urbanistici generali di cui sopra.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Sono ammessi gli interventi su strutture ricettive esistenti di cui all'articolo precedente.</paragrafo>
			<paragrafo>
				In particolare, nella zona "T1" ci si dovr&#0224; attenere anche alle seguenti modifiche alle suddette varianti:
			</paragrafo>
			<elenco classe="numerato">
				<paragrafo>
					a) inserimento di un laghetto e apposita arginatura e verde sul margine Ovest della zona, in corrispondenza
					dell'alveo del Rio Torsero;
				</paragrafo>
				<paragrafo>
					b) costituzione di uno svincolo sulla Statale Aurelia di raccordo tra la viabilit&#0224; a monte della stessa
					e quella a valle;
				</paragrafo>
			</elenco>
		</articolo>
<!-- 30 -->	<articolo n="30" titolo='Zone "TC" turistico alberghiere esistenti e di nuovo impianto'>
			<zona def="TC" />
			<zona def="TC2" />
			<zona def="TC3" />
			<zona def="TC4" />
			<zona def="TC5" />
			<zona def="TC6" />
			<zona def="TC7" />
			<paragrafo>
				Le nuove zone ricettive del Comune di Ceriale sono previste di fronte all'area litoranea, all'altezza della foce
				del Rio Torsero, nella zona contigua alla Riserva Torsero e in prossimit&#0224; del parco tematico ludico-ricreativo.
				Le zone individuate per accogliere attrezzature ricettive sono riconoscibili in cartografia mediante le sigle "TC".
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti per fabbricati dei quali si voglia mantenere la destinazione
				residenziale, a mezzo di titolo abilitativo diretto, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 31
				della Legge 457/1978, nonch&#0233; interventi di ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico fino al 10% delle
				preesistenze, in connessione con l'adeguamento igienico e funzionale delle abitazioni.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Per quanto riguarda le strutture ricettivo alberghiere gi&#0224; esitenti e ricadenti in queste zone alla data di
				adozione del presente PRG, sono ammessi gli stessi interventi di cui all'art. 28, con le medesime modalit&#0224;
				di attuazione.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Per tali strutture &#0233; altres&#0236; ammessa, negli interventi di ristrutturazione con potenziamento, la traslazione in
				corpi di fabbrica fuori terra dei volumi parzialmente interrati, allo stato attuale adibiti a servizi alberghieri.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le zone "TC4", "TC6" potranno essere attuate secondo le prescrizioni sulla
				trasferibilit&#0224; dell'indice contenute
				nelle presenti norme di attuazione e nel rispetto dei seguenti parametri:
			</paragrafo>
			<table>
				<tr>
					<td>Altezza massima edifici</td>
					<td><modifica>m. 9,50</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Numero max di piani fuori terra</td>
					<td><modifica>n. 3</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Distanza dai confini</td>
					<td><modifica>m 6,00</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Distanza dai fabbricati</td>
					<td><modifica>m 12,00</modifica></td>
				</tr>
			</table>
			<paragrafo>mentre i parametri delle altre zone ricettive sono:</paragrafo>
			<table> 
				<tr>
					<td>Altezza massima edifici</td>
					<td><modifica>m. 6,50</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Numero max di piani fuori terra</td>
					<td><modifica>n. 2</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Distanza dai confini</td>
					<td><modifica>m 6,00</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td>Distanza dai fabbricati</td>
					<td><modifica>m 12,00</modifica></td>
				</tr>
			</table>
			<paragrafo><modifica>Nelle zone TC non &#0232; ammessa la funzione residenziale.</modifica></paragrafo>
			<paragrafo>
				Le quote da destinarsi a strutture ricettive diverse da quelle riconducibili alle tipologie "albergo" e
				"campeggio" dovranno essere individuate in sede di approvazione di apposito programma turistico in
				applicazione della legislazione regionale in materia (LR 28 gennaio 1993, n.7 e s.m. e i.). <modifica>All'interno
				delle zone TC &#0232; ammessa la realizzazione di strutture di servizio di tipo commerciale, possibilmente riunendo
				in unico blocco il servizio stesso.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>In particolare &#0232; consentito destinare a superficie commerciale per esercizi di vicinato una superficie pari
				al 15% della s.l.u. d'intervento. In tale percentuale devono comunque essere computati gli esercizi gi&#0224; presenti
				e confermati.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>L'obiettivo principale dell'edificazione delle zone TC &#0232; il riassetto urbanistico e una maggiore
				caratterizzazione ambientale delle aree.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Devono essere previste sistemazioni a verde lungo gli affacci stradali, salvo ci&#0242; non risulti in contrasto
				con gli allineamenti a filo stradale o con la presenza di attivit&#0224; commerciali al piano terra.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Non &#0232; ammessa la soppressione di alberi di alto fusto, salvo autorizzazione della P.A.; in questo caso dovr&#0224;
				comunque essere previsto un ripopolamento arboreo di entit&#0224; pari a quella del patrimonio vegetazionale soppresso.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La progettazione degli interventi edilizi dovr&#0224; darsi carico di un corretto inserimento dei manufatti nell'ambiente.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>La zona TC2 si attua mediante SUA di estensione minima di 7000 mq e indice territoriale pari a 0,60 mc/mq.
				I volumi previsti nella zona "TC2" dovranno ispirarsi ad una progettazione in grado di esprimere un tessuto a
				nucleo del tipo "borgo marino".</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>In particolare lo SUA previsto per la zona TC2 dovr&#0224; risultare coordinato con quello previsto per la zona FV
				speciale, anche mediante redazione di SOI che interessi entrambe le aree. Dovr&#0224; comunque essere mantenuta libera
				da edificazione la porzione di area pi&#0249; prossima al Rio Torsero, sia in considerazione della situazione di pericolo
				ivi riscontrata in sede di Piano di Bacino Stralcio in corso di formazione, sia in funzione del completamento del
				disegno di rinaturalizzazione di tale zona e della necessit&#0224; di dotare la stessa di aree verdi e standard.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Qualora entro 5 anni dall'approvazione del presente PRG il previsto SUA non sia stato approvato le aree comprese
				in tale zona dovranno intendersi riclassificate come zone agricole.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 31 -->	<articolo n="31" titolo='Zone "TP" aziende ricettive all&apos;aria aperta'>
			<zona def="TP" />
			<zona def="TP1" />
			<zona def="TP2" />
			<zona def="TP3" />
			<zona def="TP4" />
			<zona def="TP5" />
			<zona def="TP6" />
			<zona def="TP7" />
			<paragrafo>
				Le zone turistiche "TP" si configurano come zone turistiche a carattere speciale, destinate alla
				rilocalizzazione di campeggi
			</paragrafo>
			<paragrafo>Le zone "TP" sono dotate di un indice fondiario pari a <modifica>0,15 per le necessarie strutture
				di servizio quali bar , reception , servizi, ecc.</modifica>.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le strutture ricettive risultanti dovranno avere l'altezza massima di ml 4,50 con un piano fuori terra. Andr&#0224;
				curato l'inserimento ambientale dei corpi di fabbrica in modo da ottenere un equilibrato rapporto tra costruito
				e ambiente naturale.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'installazione di campeggi <modifica>&#0232; consentita</modifica> unitamente alla realizzazione
				dei manufatti di servizio ad essi
				connessi: servizi igienici, mensa, bar, un alloggio per il custode, portineria, impianti sportivi ed ogni altra
				attrezzatura utile alla loro migliore classificazione ai sensi della L.R. n.11 /1982.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le aree non destinate direttamente ad attrezzature ricettive o strutture di servizio a queste connesse dovranno
				essere sistemate a parcheggi, a verde attrezzato e a servizi sportivi.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le strutture esistenti nelle aree "TP" alla data di adozione del presente P.R.G.,
				purch&#0233; non in contrasto con le norme
				vigenti in materia e regolarmente assentite e realizzate, potranno essere mantenute secondo le attuali destinazioni
				d'uso. Le cubature relative potranno essere demolite e riaccorpate in base ad una nuova progettazione d'insieme.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Il Piano si attua tramite rilascio di titolo abilitativo convenzionato.</paragrafo>
		</articolo>
	</capitolo>
	<capitolo n="V" titolo="Zone agricole">
<!-- 32 -->	<articolo n="32" titolo="Definizioni">
			<paragrafo>
				Le zone agricole individuate all'interno del territorio comunale si suddividono in 4 categorie:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>Zone agricole "EI", per agricoltura intensiva;</elemento>
				<elemento>Zone agricole "ET", per agricoltura di tipo tradizionale;</elemento>
				<elemento>Zone agricole "EE", per attivit&#0224; agro-silvo-pastorali e salvaguardia ambientale;</elemento>
				<elemento>Zona agricola speciale "PA", parco agricolo.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>Per gli interventi assentibili in ciascuna di queste zone si danno le seguenti definizioni:</paragrafo>
			<sottotitolo3>Fondo rustico:</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				&#0200; l'insieme dei terreni, di un unico proprietario, ricadenti in zona agricola omogenea, anche non contigui,
				costituenti la stessa azienda.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Azienda agricola:</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				&#0200; l'azienda insistente su un fondo rustico, debitamente coltivato, avente una superficie agraria (Sa) pari
				almeno a quella minima stabilita in ogni singola articolazione delle zone agricole.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Abitazione connessa alla conduzione agraria del fondo:</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				&#0200; il complesso delle strutture murarie destinate alla residenza, finalizzate ad una corretta conduzione del
				fondo, aventi tipologia rurale e precisamente:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>
					deve essere collocata in edifici di norma unifamiliari o, al massimo, in edifici con non pi&#0249; di tre alloggi;
				</elemento>
				<elemento>
					deve avere una superficie massima destinata a logge, balconi, terrazzi a sbalzo o porticati non superiore
					a 1/4 della superficie lorda:
				</elemento>
				<elemento>
					deve essere composta da almeno un appartamento con non meno di tre vani abitabili pi&#0249; i vani accessori:
				</elemento>
				<elemento>
					la superfcie coperta della costruzione non deve occupare oltre il 10% della superficie del lotto sul quale
					viene edificata;
				</elemento>
				<elemento>non pu&#0242; essere costruita su pilotis.</elemento>
			</elenco>
			<sottotitolo3>Annessi rustici</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				&#0200; il complesso di strutture murarie pertinenti il fondo rustico ed organicamente ordinate alla sua produttivit&#0224;,
				quali magazzini agricoli, depositi, stalle, fienili, rimesse per mezzi agricoli ed attrezzature simili. Devono
				essere collocati esclusivamente al piano terreno, seminterrato ed interrato e comunque non essere comunicanti
				direttamente (attraverso scale, aperture, ecc.) con la residenza, ovvero possono essere ubicati allo stesso piano
				della residenza stessa in edifici contigui ma da essa totalmente indipendenti.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Gli annessi rustici devono possedere i seguenti requisiti:</sottotitolo3>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>devono avere un limite massimo di altezza di ml 4,50 netti;</elemento>
				<elemento>
					devono essere dotati di locali per i servizi igienici della superficie non maggiore di 1/20 della
					superficie lorda dell'annesso rustico stesso;
				</elemento>
				<elemento>devono avere le sole tramezzature occorrenti e strettamente funzionali al loro uso;</elemento>
				<elemento>
					devono avere aperture sufficienti a garantire l'illuminazione e l'areazione ed una porta-apertura tale
					da garantire l'accesso a mezzi motorizzati.
				</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Gli annessi rustici sono realizzabili senza applicazione dell'indice territoriale prescritto nelle diverse
				zone agricole. La superficie massima di copertura non deve comunque superare i seguenti valori:
			</paragrafo>
			<elenco>
				<paragrafo>a) mq 100,00 per aziende aventi una "Sa" compresa tra mq 3.000 e mq 10.000;</paragrafo>
				<paragrafo>b) mq 170,00 per aziende aventi una "Sa" compresa tra mq 10.000 e mq 18.000;</paragrafo>
				<paragrafo>c) mq 200,00 per aziende aventi una "Sa" oltre mq 18.000.</paragrafo>
			</elenco>
			<paragrafo>
				<modifica>Manufatti diversi dagli annessi rustici con funzioni di deposito e distribuzione delle merci agricole</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>Tali strutture non possono essere realizzate in aree dove non sia garantita adeguata accessibilit&#0224; ovvero
				non siano gi&#0224; direttamente accessibili mediante viabilit&#0224; esistente con sezione stradale maggiore di m. 10,5
				e tale da essere collegata con le maggiori infrastrutture viarie e semprech&#0232; la superficie pavimentata esterna
				alle serre non sia superiore a mq 200.</modifica>
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Tipologie colturali:</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Sono gruppi di destinazione prevalente (minimo 70% della superficie agricola utilizzata) validi per accertare
				l'esistenza e la consistenza di un'azienda agricola, definiti come segue:
			</paragrafo>
			<elenco>
				<sottotitolo3>Gruppo 1^ (colture sia a pien'aria che in serra):</sottotitolo3>
					<elenco>
						<paragrafo>colture orto-floricole in genere e da fiore reciso,</paragrafo>
						<paragrafo>colture ad ortaggi,</paragrafo>
						<paragrafo>ogni altro tipo di coltura assimilabile;</paragrafo>
					</elenco>
				<sottotitolo3>Gruppo 2^:</sottotitolo3>
					<elenco>
						<paragrafo>colture a frutteto,</paragrafo>
						<paragrafo>colture viticole,</paragrafo>
						<paragrafo>ogni altro tipo di coltura assimilabile;</paragrafo>
					</elenco>
				<sottotitolo3>Gruppo 3^:</sottotitolo3>
					<elenco>
						<paragrafo>colture a oliveto</paragrafo>
						<paragrafo>seminativi</paragrafo>
						<paragrafo>ogni altro tipo di coltura assimilabile;</paragrafo>
					</elenco>
			</elenco>
		</articolo>
<!-- 33 -->	<articolo n="33" titolo="Destinazioni d&apos;uso">
			<paragrafo>
				La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici nonch&#0233; parte dei medesimi sono esclusivamente connesse alla
				conduzione agraria dei fondi.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Costituiscono specifiche destinazioni d'uso quelle in appresso indicate:</paragrafo>
			<elenco>
				<paragrafo>1) abitazioni connesse alla conduzione agraria del fondo;</paragrafo>
				<paragrafo>2) annessi rustici;</paragrafo>
				<paragrafo>3) serre;</paragrafo>
				<paragrafo>4) volumi tecnici (caldaie, capo serra e simili);</paragrafo>
				<paragrafo>5) serbatoi idrici;</paragrafo>
			</elenco>
		</articolo>
<!-- 34 -->	<articolo n="34" titolo="Interventi sull'esistente in zone agricole">
			<paragrafo>
				In tutte le zone agricole sono consentiti su tutti gli edifici esistenti al momento dell'approvazione della
				presente Variante mediante titolo abilitativo diretto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
				restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumenti volumetrici.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Sono ammessi anche mediante TAC interventi di ristrutturazione edilizia con incrementi volumetrici
				(assentibili una sola volta), contenuti al massimo entro il 20% del volume esistente, per miglioramenti
				igienici e tecnologici, per ogni unit&#0224; edilizia con attribuzione proporzionale alle singole unit&#0224; immobiliari.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In tutte le zone agricole &#0232; ammesso il recupero di ruderi di fabbricati esistenti sulla base dei seguenti
				elementi:
			</paragrafo>
			<elenco>
				<paragrafo>
					a) che i resti dei vecchi manufatti siano chiaramente documentati attraverso un rilievo topografico
					asseverato che evidenzi in particolare gli elementi ancora consistenti in elevazione;
				</paragrafo>
				<paragrafo>
					b) che in base al suddetto rilievo sia determinata la conformazione tipologica e la consistenza volumterica
					dell'edificio preesistente. Ci&#0242; pu&#0242; avvenire anche con l'ausilio di eventuali altre documentazioni ad
					integrazione (cartografia storica, fotografie, rilievi catastali ecc.).
				</paragrafo>
			</elenco>
			<paragrafo>
				&#0200; consentito l'uso a fini residenziali dell'edificio recuperato solo nel caso in cui venga dimostrato
				l'adeguamento ai parametri igienico sanitari stabiliti a norma di legge e nel rispetto della presente
				normativa.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Per le operazioni di recupero dovranno essere impiegati gli stessi materiali e le stesse tecniche
				costruttive originarie dell'edificio.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Si ritiene ammissibile la ricostruzione solo nel caso in cui sia dimostrato che &#0232; esistente alla data
				di presentazione del progetto almeno un terzo della struttura muraria ipotizzata preesistente.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 35 -->	<articolo n="35" titolo='Zone agricole "EI" per agricoltura intensiva'>
			<zona def="EI" />
			<paragrafo>
				La zona agricola "EI" si attua a mezzo di Piano Aziendale esteso alla integrale pertinenza di almeno una
				Azienda Agricola.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le abitazioni residenziali connesse alla conduzione del fondo non potranno avere pi&#0249; di due piani fuori
				terra e un'altezza massima superiore a m 6,50 (m 7,50 nel caso si intenda realizzare un magazzino a piano
				terreno di altezza massima m 4,50 e un soprastante piano abitativo).
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'applicazione degli indici di fabbricabilit&#0224; deve far riferimento alla situazione fondiaria risultante alla
				data di adozione del PRG.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>L'intervento si attua esclusivamente con piano aziendale, cui corrispondono
				i seguenti indici di fabbricabilit&#0224;
				fondiaria per la residenza:</modifica>
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>mc 0,03/mq</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				per aziende agricole del gruppo 1 con superficie coltivata minore di 5000 mq, di cui almeno 1500 mq contigui
				(si intende che tale indice possa essere utilizzato solo per ampliamenti di fabbricati esistenti)
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>mc 0,04/mq</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				per aziende agricole del gruppo 1 con superficie coltivata compresa tra 5000 mq e 10000 mq, di cui
				almeno 2000 contigui
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>mc 0,04/mq</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				per aziende agricole del gruppo 1 e 2 con superficie coltivata compresa tra 10.001 mq e 20000 mq di cui
				almeno 4000 contigui
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>mc 0,03 /mq </sottotitolo2>
			<paragrafo>
				per aziende agricole del gruppo 1 , del gruppo 2 e del gruppo 3 con superficie coltivata superiore a 20.001 mq
				di cui almeno 5000 contigui.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Accorpamenti</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				&#0200; consentito un incremento planimetrico (accorpamento) del 15% del volume ottenibile con l'indice qualora vengano
				realizzate, per pi&#0249; fondi ed in forma organica e contigua e quindi in aderenza, due o pi&#0249; unit&#0224;.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In tal caso &#0232; consentita la realizzazione della costruzione sul
				confine del lotto interessato, quando &#0232; formalizzato
				l'accordo fra le parti e sia definita l'area asservita.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Servizi annessi alla residenza</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Ogni entit&#0224; realizzata sia singola che multipla deve essere raggiungibile con strada, deve essere servita da
				acquedotto, deve essere collegata con la rete di distribuzione dell'energia elettrica e garantire lo smaltimento
				delle acque nere e bianche.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Deve inoltre garantire lo smaltimento delle acque meteoriche e la raccolta delle acque superficiali in apposito
				sistema di trattamento, al fine di tenere sotto controllo l'eventuale presenza di principi attivi tossici.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>Per quanto riguarda le aree o i piazzali di manovra per i mezzi di trasporto e le aree a parcheggio, &#0232;
				opportuna una sistemazione degli stessi utilizzando pavimentazioni pi&#0249; consone con l'ambiente circostante con
				materiali tipo pietra di opus incerto , cubetti autobloccanti con impasto con coloriture che assumano tonalit&#0224;
				in accordo coi colori naturali della zona. Si suggerisce inoltre di inserire lungo il perimetro un minimo di
				aiuole a verde del tipo a siepe e, l&#0224; dove possibile, alberature di medio o piccolo fusto composte con essenze
				autoctone, in modo da ricucire laddove possibile quel minimo di rapporto con l'ambiente circostante.</modifica>
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Asservimenti</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Possono essere asserviti lotti anche non contigui ma che risultino compresi nelle sotto-zone agricole omogenee "EI".
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Parametri ammissibili</sottotitolo3>
			<table>
				<tr>
					<td><modifica>Indice fondiario</modifica></td>
					<td><modifica>mc/mq</modifica></td>
					<td><modifica>Vedi norma</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>% incremento sull'esistente</modifica></td>
					<td><modifica>-</modifica></td>
					<td><modifica>20%</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>Altezza massima (H max)</modifica></td>
					<td><modifica>ml</modifica></td>
					<td><modifica>6,50 (7,50 con sottostante magazzino)</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>Rapp. di copertura massimo (Rc max)</modifica></td>
					<td><modifica>mq/mq</modifica></td>
					<td><modifica>10% del lotto ricevente</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>Distanza minima dai confini</modifica></td>
					<td><modifica>ml</modifica></td>
					<td><modifica>6,00</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>Distanza minima dai fabbricati</modifica></td>
					<td><modifica>ml</modifica></td>
					<td><modifica>12,00</modifica></td>
				</tr>
			</table>
		</articolo>
<!-- 36 -->	<articolo n="36" titolo='Zone agricole "ET" per agricoltura di tipo tradizionale'>
			<zona def="ET" />
			<paragrafo>
				La zona agricola "ET" si attua a mezzo di Piano Aziendale di approvazione della Giunta Comunale.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le abitazioni residenziali connesse alla conduzione del fondo non potranno avere pi&#0249; di due piani fuori terra
				e un'altezza massima superiore a m 6,50 (m 7,50 nel caso siintenda realizzare un magazzino a pian terreno di
				altezza massima m 4,50 e un soprastante piano abitativo).
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'applicazione degli indici di fabbricabilit&#0224; deve far riferimento alla situazione fondiaria risultante alla data
				di adozione del PRG.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Interventi assentibili con Piano aziendale</sottotitolo2>
			<paragrafo><modifica>L'indice di fabbricabilit&#0224; per la residenza &#0232; pari a 0,03 mc/mq.</modifica></paragrafo>
			<sottotitolo3>Accorpamenti</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				&#0200; consentito un incremento planimetrico (accorpamento) del 15% del volume ottenibile con l'indice qualora vengano
				realizzate, per pi&#0249; fondi ed in forma organica e contigua e quindi in aderenza, due o pi&#0249; unit&#0224;.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In tal caso &#0232; consentita la realizzazione della costruzione sul confine del lotto interessato, quando &#0232;
				formalizzato l'accordo fra le parti e sia definita l'area asservita.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Servizi annessi alla residenza</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Ogni entit&#0224; realizzata sia singola che multipla deve essere raggiungibile con strada, deve essere servita da
				acquedotto, deve essere collegata con la rete di distribuzione dell'energia elettrica e garantire lo smaltimento
				delle acque nere e bianche.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Asservimenti</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				Possono essere asserviti lotti anche non contigui ma che risultino compresi nelle sotto-zone agricole omogenee "ET".
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Parametri ammissibili</sottotitolo2>
			<table style="font-weight:bold">
				<tr>
					<td><modifica>Indice fondiario</modifica></td>
					<td><modifica>mc/mq</modifica></td>
					<td><modifica>Vedi norma</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>% incremento sull'esistente</modifica></td>
					<td><modifica>-</modifica></td>
					<td><modifica>20%</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>Rapp. di copertura massimo (Rc max)</modifica></td>
					<td><modifica>mq/mq</modifica></td>
					<td><modifica>10% del lotto su cui insiste</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>Altezza massima (H max)</modifica></td>
					<td><modifica>ml</modifica></td>
					<td><modifica>6,50 (7,50 con sottostante magazzino)</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>Distanza minima dai confini</modifica></td>
					<td><modifica>ml</modifica></td>
					<td><modifica>6,00</modifica></td>
				</tr>
				<tr>
					<td><modifica>Distanza minima dai fabbricati</modifica></td>
					<td><modifica>ml</modifica></td>
					<td><modifica>12,00</modifica></td>
				</tr>
			</table>
		</articolo>
<!-- 37 -->	<articolo n="37" titolo='Zone agricole "EE", per attivit&#0224; agro-silvo-pastorali e salvaguardia ambientale'>
			<zona def="EE" />
			<sottotitolo2>Caratteristiche</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Sono le zone agricole destinate all'agricoltura estensiva, alla silvi-coltura, al prato-pascolo e zootecnia,
				in cui, oltre alle attivit&#0224; agricole connesse a queste funzioni, sono consentite esclusivamente l'abitazione
				in loco ed eventuali annessi agricoli funzionali alla razionale conduzione agricola dei fondi.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Negli elaborati grafici di piano tali zone sono classificate zone di rispetto ambientale che, pur conservando
				un carattere agricolo e produttivo piuttosto evidente, sono dotate pure di notevoli valenze paesistiche ed ambientali.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Per tali zone il P.R.G. prescrive la conservazione e la salvaguardia.</paragrafo>
			<sottotitolo2>Modalit&#0224; di intervento</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				In dette zone sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nel rispetto
				delle tradizioni costruttive locali.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Sono altres&#0236; consentiti interventi di ristrutturazione edilizia purch&#0233; questa sia finalizzata o al recupero e al
				restauro dell'esistente o al riordino di cubature disorganiche e in contrasto con la tipologia locale, al fine di
				addivenire ad un manufatto che, anche se parzialmente o totalmente diverso dall'originale,
				sia rispettoso dell'ambiente
				e delle caratteristiche architettoniche della zona.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli interventi di ristrutturazione edilizia consentiti per motivi igienico-sanitari e funzionali per la
				riqualificazione dell'alloggio, possono prevedere incrementi di volume fino al 50% dell'esistente per gli edifici
				che non superino i 100 mq di s.l.u. e del 20% per quelli che non superano il volume di mc.500 come risulta insieme
				dallo stato di fatto di consistenza e dalla concessione edilizia precedente alla data di adozione della
				presente Variante.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Sono altres&#0236; consentiti interventi di sostituzione di edifici incongrui rispetto all'ambiente e alla tipologia
				dell'edificato agricolo. In tali casi si pu&#0242; procedere alla demolizione totale dell'edificio
				preesistente ed al
				recupero integrale della volumetria.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Tali interventi di sostituzione sono assentibili solo previa presentazione di rilievo topografico asseverato
				dello stato di fatto e previa perizia asseverata da tecnico abilitato che attesti l'esatta consistenza dello
				stato di fatto.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; ammessa anche, a mezzo di titolo abilitativo convenzionato, la traslazione all'interno del lotto, della
				cubatura esistente, al fine di ricomporre l'edificato in modo coerente con il contesto ambientale circostante e
				nel rispetto delle seguenti norme sulle distanze e sulle altezze:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>altezza massima: ml 5,50</elemento>
				<elemento>distanza dai confini: ml 6,00</elemento>
				<elemento>distanza dai fabbricati: ml 12,00</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>Sono ammessi interventi di recupero di ruderi esistenti.</paragrafo>
			<paragrafo>
				Sono ammessi infine interventi di nuova costruzione, attraverso l'applicazione di un indice fondiario massimo
				di 0,01 mc/mq <modifica>per annessi agricoli funzionali alle attivit&#0224; di
				conservazione e tutela delle aree boschive</modifica>.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'applicazione degli indici di fabbricabilit&#0224; deve far riferimento alla situazione fondiaria risultante alla
				data di adozione del PRG.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Parametri e indici di edificabilit&#0224;</sottotitolo2>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>Indice fondiario = mc/mq 0,01</elemento>
				<elemento>Altezza massima: ml 5,50</elemento>
				<elemento>Possibilit&#0224; di asservire lotti non contigui compresi nel raggio di m. 500.</elemento>
				<elemento>Volume max.: mc. 400.</elemento>
				<elemento>Distanza dai confini = m. 6,00</elemento>
				<elemento>Distanza minima da altri fabbricati: ml 10,00</elemento>
				<elemento>Distanza minima dall'asse delle strade vicinali ed interpoderali: m. 6,00.</elemento>
			</elenco>
			<sottotitolo2>Prescrizioni particolari</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Per quanto riguarda le aree scoperte, il manto vegetale d'essenze di alto fusto sar&#0224; conservato ed
				eventualmente arricchito con specie caratteristiche dell'area. Particolare cura &#0232; prescritta per la
				conservazione della coltura dell'olivo quale elemento rilevante del paesaggio ligure mediterraneo.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Saranno conservati, ed eventualmente restaurati, le recinzioni ed i muri di sostegno con l'utilizzo dei
				materiali gi&#0224; in sito o usati prevalentemente nell'area.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nelle aree "EE" sul Rio Torsero ricomprese nella zona "ANI-CE"
				del PTCP &#0232; preclusa la realizzazione di
				nuove costruzioni: l'indice territoriale &#0232; trasferibile in altre aree "EE".
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 38 -->	<articolo n="38" titolo='Zona agricola speciale "PA", parco agricolo'>
			<zona def="PA" />
			<sottotitolo2>Caratteristiche</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Le zone interessate riguardano le aree agricole tradizionali (oliveto, vigneto), parti di zone della macchia
				mediterranea e aree agricole produttive in generale, sufficientemente estese ed accorpate in ambiti vasti.
			</paragrafo>
			<paragrafo>La delimitazione delle zone &#0232; precisata negli elaborati grafici del P.R.G.</paragrafo>
			<sottotitolo2>Norma urbanistica</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Per la parte di zona PA ricadente in ambito IS-MA del PTCP sono ammessi interventi edificatori funzionali al
				miglioramento dei fondi con possibilit&#0224; di nuova residenza qualora la stessa sia strettamente connessa alla
				conduzione dell'attivit&#0224; agricola e si renda indispensabile la presenza del conduttore.
				A tali fini &#0232; ammesso
				un IF pari a 0,02 mc/mq subordinato a un lotto minimo pari a 40.000 mq e con tetto volumetrico massimo
				complessivo per l'intera zona PA non superiore a 10.000 mc, da configurarsi in singoli interventi non superiori
				a 2000 mc.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nel caso di interventi che contemplino altre funzioni oltre a quella residenziale, sempre nel rispetto
				della soglia volumetrica sopraindicata, l'indice di edificabilit&#0224; complessivo potr&#0224; essere elevato a 0,03 mc/mq
				subordinato ad un lotto minimo pari a 40.000 mq.
			</paragrafo>
			<paragrafo><modifica>Oltre alle attivit&#0224; agricole sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:</modifica></paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento><modifica>attrezzature comuni - servizi al parco;</modifica></elemento>
				<elemento><modifica>attivit&#0224; ludiche e culturali;</modifica></elemento>
				<elemento><modifica>bar- ristoro - rifugio;</modifica></elemento>
				<elemento><modifica>attivit&#0224; di agriturismo nel rispetto della LR n. 33/1996.</modifica></elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				<modifica>Nelle parti di zona PA ricomprese in ambiti classificati NI-MA dal PTCP &#0232; ammessa la sola realizzazione
				di annessi agricoli con un indice massimo pari a 0,01 mc/mq.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>Nelle zona "PA" sono assentibili gli interventi sul territorio volti alla difesa dagli incendi (vasche
				di accumulo acqua, sentieri tagliafuoco, ecc.) e alla tutela dell'ambiente, sempre che non siano in contrasto
				con leggi o regolamenti vigenti.</modifica>
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 39 -->	<articolo n="39" titolo="Attezzature per agriturismo">
			<paragrafo>
				Nelle zone agricole "EI" ed "ET", &#0233; consentito il recupero
				a fini agrituristici, previo rilascio di titolo
				abilitativo convenzionato, del volume rimasto libero in seguito al trasferimento dall'abitazone del coltivatore
				dei volumi di manufatti tecnici pre-esistenti incompatibili con la residenza (stalle, magazzini, depositi,
				laboratori). In tali spazi &#0232; consentito ricavare alcuni vani e servizi destinati alla utilizzazione agrituristica,
				fatto salvo l'obbligo di adeguarsi alla normativa contenuta nella Legge
				Regionale <modifica>n. 33/1996 e s.m. e i.</modifica>.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Vani e servizi per attivit&#0224; agrituristiche sono altres&#0236; ricavabili, in abitazioni agricole utilizzate da
				agricoltori, attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento nei limiti del 30% del volume esistente anche
				senza l'osservanza dell'indice territoriale. Tale incremento non &#0233; sommabile a quello
				ammesso per le ristrutturazioni
				edilizie. In tali due casi la concessione ad edificare &#0232; subordinata alla stipula di una convenzione in cui vengano
				fissate le destinazioni dei nuovi volumi ed i termini di utilizzo, esclusivamente a fini agrituristici.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli interventi sopra citati sono comunque sottoposti ad un vincolo decennale di mantenimento della
				destinazione d'uso.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Allo scopo di recuperare dal punto di vista ambientale e paesistico le porzioni di territorio agricolo in
				stato di abbandono e/o di degrado, il PRG subordina la realizzazione degli interventi a carattere agrituristico
				all'esecuzioni di opere di restauro ambientale con il ripristino della vegetazione originaria o comunque tipica
				dei luoghi sulle aree libere di propriet&#0224; non destinate alla edificazione o alla viabilit&#0224;. La convenzione di cui
				al comma precedente dovr&#0224; contenere anche l'impegno dei soggetti attuatori a mantenere puliti e curati i lotti di
				propriet&#0224; connessi all'insediamento agrituristico.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli interventi edilizi comprendono: attrezzature per il tempo libero (spogliatoi, locali per attrezzature
				tecnologiche), bar, ristoranti e le pensioni e le locande come ai sensi della L.R. 11/82 e s.m.i..
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 40 -->	<articolo n="40" titolo="Piano aziendale di sviluppo agricolo">
			<paragrafo>
				All'interno di tali strumenti dovranno essere elencati gli estremi catastali dei terreni facenti parte
				dell'intervento, indicando per ciascuno di essi: foglio catastale, mappale, superficie, destinazione
				d'uso in atto.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				A tale elencazione dovr&#0224; seguire una breve relazione tecnico economica nella quale devono essere dettagliatamente
				descritti, con documenti di analisi e elaborati grafici, per entrambi gli strumenti:
			</paragrafo>
			<elenco classe="numerato">
				<elemento>
					Lo stato di fatto dell'azienda agricola (se gi&#0224; esistente) o dei terreni interessati all'intervento;
					ossia:<br/>copertura vegetale attualmente esistente, presenza o meno di coltivazioni in atto,
					censimento e consistenza di eventuali manufatti di servizio, tipo di sistemazioni esterne attualmente
					esistenti, recinzioni, sistemazioni dei suoli, ecc.
				</elemento>
				<elemento>
					La descrizione dei miglioramenti fondiari e delle opere di riqualificazione ambientale che si intendono
					introdurre, in relazione ai sistemi di irrigazione e approvvigionamento di acqua, ai sistemi di
					coltivazione, al miglioramento delle infrastrutture connesse alla produzione agricola (strade interpoderali,
					reti elettriche o di altro tipo, fabbricati di servizio, fasce terrazzate), alle sistemazioni delle aree
					esterne in generale. Giustificazione tecnico estimativa degli interventi.
				</elemento>
				<elemento>
					Una relazione tecnica relativa i fabbricati di servizio alla produzione agricola che si intendono
					eventualmente costruire, contenente i calcoli tecnici dimostranti che i nuovi volumi previsti
					rispondono ai parametri quantitativi indicati dal P.R.G., descrizione dei nuovi fabbricati con
					riferimento alla tecnica costruttiva ed ai materiali impiegati, elaborati grafici di progetto
					(piante e sezioni), in scala non inferiore al 100.
				</elemento>
				<elemento>
					Caratteristiche ambientali e paesaggistiche. Ossia: giacitura e morfologia dei terreni; esposizione
					e soleggiamento; caratteristiche geopedologiche dei terreni; presenza di acqua e livello della falda;
					vegetazione spontanea ed eventuale presenza di bosco; manufatti o strutture di valore storico architettonico.
				</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo><modifica>D</modifica>ovranno inoltre essere prodotti i seguenti elementi:</paragrafo>
			<elenco classe="numerato">
				<elemento>
					Stato di coltivazione dei terreni secondo la suddivisione particellare e definizione dello stato
					fitosanitario delle coltivazioni (con riferimento alle loro produttivit&#0224; accertate, dichiarate o
					stimate); il capitale fondiario; il capitale di esercizio, eventuali servit&#0249; presenti. Per le aziende
					di nuovo impianto tali elementi dovranno essere definiti in termini di previsione.
				</elemento>
				<elemento>
					L'orientamento tecnico - economico che si vuole dare all'azienda, specificando le diverse attivit&#0224;
					produttive che si intendono avviare, potenziare o confermare (es.: vari tipi di coltura, attivit&#0224; legate
					alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, allevamenti ed attivit&#0224; zootecniche in genere),
					definendo per ciascuna di esse il reddito lordo ipotizzabile (es.: rapporto tra raccolta/produzione e
					andamento dei prezzi dei prodotti agricoli).
				</elemento>
				<elemento>
					La dimensione economica dell'Azienda, che corrisponde all'ammontare del reddito lordo complessivo aziendale
					(ossia alla somma dei valori dei singoli redditi ottenuti moltiplicando il reddito unitario di ciascuna
					coltivazione o categoria di bestiame, rispettivamente per la relativa superficie ed il relativo numero
					di capi presenti nell'azienda). In base alla dimensione economica aziendale vanno calcolati i giorni lavoro
					necessari ad espletare tutte le operazioni indispensabili al conseguimento degli obiettivi economici
					espressi. Dalla necessit&#0224; di manodopera, infine, deriva il fabbisogno in termini di spazi abitativi di
					superficie residenziale.
				</elemento>
				<elemento>Il tipo di conduzione agricola che si intende praticare (famigliare o con apporto di manodopera).</elemento>
				<elemento>Atto di fidejussione bancaria a garanzia finanziaria di una gestione aziendale di almeno 5 anni.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				L'azienda agricola definita secondo i parametri di cui ai punti precedenti non va tuttavia intesa, ai fini
				dell'applicazione della presente norme, unicamente in senso economico - imprenditoriale, ma soprattutto
				come strumento per il mantenimento di una fruizione agricola del territorio, indipendentemente dalla
				quantit&#0224; di reddito prodotto.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Per attivit&#0224; zootecniche il piano aziendale dovr&#0224; prevedere:</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>il progetto della rete viaria di accesso ai poderi e delle infrastrutture e servizi tecnologici previsti;</elemento>
				<elemento>esauriente relazione tecnica circa le modalit&#0224; di smaltimento dei rifiuti organici;</elemento>
				<elemento>relazione tecnica circa la dotazione di impianti di depurazione;</elemento>
				<elemento>relazione economica sulle caratteristiche strutturali dell'azienda/e;</elemento>
				<elemento>relazione sul tipo di occupazione prevista (in relazione al carico di bestiame e alle ore lavorative).</elemento>
			</elenco>
		</articolo>
<!-- 41 -->	<articolo n="41" titolo="Trasformazioni fondiarie">
			<paragrafo>
				Le trasformazioni fondiarie, se finalizzate alla ricostruzione della coltura e alla riqualificazione
				produttiva e ambientale, sono ammesse in tutti i terreni incolti ricadenti nelle zone agricole secondo
				i seguenti criteri:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>
					sistemazione a terrazze secondo pendenze compatibili con la natura del suolo e risistemazione
					idrogeologica, inserita nel contesto idrogeologico;
				</elemento>
				<elemento>
					i muri di sostegno del terreno da costruire in pietra a "faccia vista" secondo la tradizione
					storica dei luoghi, non potranno avere altezze superiori a m. 3,00.
				</elemento>
			</elenco>
		</articolo>
<!-- 42 -->	<articolo n="42" titolo="Serbatoi idrici">
			<paragrafo>
				&#0200; ammessa, previo rilascio della concessione edilizia, la realizzazione di serbatoi
				d'acqua per l'irrigazione del fondo.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Essi possono essere messi a confine solo quando esiste accordo tra i confinanti che deve essere formalizzato
				a termini di legge; in caso contrario, la distanza di detti serbatoi dal confine di propriet&#0224;, non pu&#0242; essere
				inferiore all'altezza della parte di serbatoio emergente dal terreno.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Resta comunque stabilito che le distanze di detti serbatoi dal perimetro delle zone omogenee residenziali
				e di quelle destinate a servizi pubblici non devono essere inferiori a m 10,00.
			</paragrafo>
			<paragrafo>L'altezza massima dei serbatoi emergente dal terreno, non deve essere superiore a ml 2,50.</paragrafo>
			<paragrafo>
				Di massima, i serbatoi devono essere protetti; &#0232; obbligatoria la loro copertura sia quando detti manufatti
				si trovano a valle di strade carrabili a quota inferiore del sedime stradale, sia in prossimit&#0224; di aree
				edificate a carattere residenziale. Il rivestimento esterno deve essere preferibilmente in pietra.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; consentita la realizzazione di serbatoi totalmente interrati; in questo caso, l'opera &#0232; soggetta
				a semplice autorizzazione.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 43 -->	<articolo n="43" titolo="Serre">
			<paragrafo>
				Nelle zone agricole, "EI" ed "ET", purch&#0233; compatibili
				con la zonizzazione del Piano Paesistico Regionale,
				&#0232; consentito l'impianto di serre, inteso nei termini di cui all'art. 1 della Legge Regionale 1/6/1976 n. 17.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In tale zona &#0232; consentita la realizzazione di serre, assoggettate al rilascio di titolo abilitativo diretto,
				che formino un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole secondo le seguenti tipologie di impianto:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>impianti mobili;</elemento>
				<elemento>impianti fissi;</elemento>
				<elemento>impianti fissi integrati.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Gli impianti fissi si distinguono da quelli mobili per la presenza dei seguenti elementi: fondazione
				al suolo della struttura metallica, reti impiantistiche interne di carattere non mobile (reti di
				riscaldamento, fornitura di acqua, energia elettrica; ecc.).
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Per gli impianti mobili &#0233; prescritto che debbano contenere esclusivamente aree di coltivazione. Devono
				inoltre prevedere, pur a livello provvisorio, il deflusso delle acque e rispettare le stesse prescrizioni
				sulle distanze e altezze previste per gli impianti fissi e contenute nel seguito.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'impianto serricolo fisso &#0233; finalizzato allo sviluppo delle colture protette, ad attivit&#0224; di tipo
				produttivo e sperimentale connesse all'agricoltura e alla biologia.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'impianto serricolo fisso pu&#0242; essere dotato di un sistema impiantistico, integrato al contenitore,
				per riscaldamento, ventilazione, raffrescamento, ombreggiamento, irrigazione, fertilizzazione, umidificazione,
				illuminazione, ecc.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'impianto serricolo deve prevedere un sistema per l'allontanamento delle acque meteoriche.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli impianti serricoli integrati sono quelli che, oltre alla zona di coltivazione, comprendono anche
				spazi di movimentazione e di lavoro, purch&#0233; la superficie complessiva di queste funzioni non superi il
				20% della superficie coperta della serra. Tali impianti sono ammessi previa presentazione di Piano Aziendale.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Sia negli impianti mobili che in quelli fissi, la superficie coperta non deve superare il 75% dell'area
				disponibile. L'eventuale caposerra fa parte integrante di detto 75% ma non deve interessare pi&#0249; del 10% della
				superficie coperta della serra. L'altezza massima di detto caposerra &#0232; di ml 7,00. Ai fini del computo
				della superficie coperta, gli ombrari non fanno parte della struttura della serra.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Negli impianti serricoli, l'altezza misurata al colmo della copertura non pu&#0242; essere maggiore di ml 7,00;
				le distanze minime non possono essere inferiori a ml 6,00 dai fabbricati; ml 3,00 dal ciglio delle strade
				pubbliche; m 2,00 dai confini.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; ammesso l'accorpamento tra serre poste in lotti contigui, quando sia formalizzato accordo tra le parti.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le superfici utilizzate dalle serre sono computate ai fini della volumetria asservibile per fabbricati
				funzionalmente connessi alla conduzione del fondo, ivi comprese le abitazioni rurali.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La sostituzione degli elementi costituenti le serre non &#0232; soggetta all'autorizzazione del Sindaco.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 44 -->	<articolo n="44" titolo="Volumi tecnici">
			<paragrafo>
				&#0200; consentita la realizzazione di volumi tecnici (caldaia, bruciatori, attrezzature varie per riscaldamento
				delle serre) necessari per un incremento dell'attivit&#0224; aziendale, alla condizione che la distanza minima di
				tali manufatti dalla residenza sia almeno di ml 10,00. Distanze inferiori sono ammesse se viene dimostrata
				la loro compatibilit&#0224; con la residenza e comunque nel rispetto delle norme vigenti.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Essi possono essere messi a confine solo quando esiste accordo fra i confinanti che deve essere formalizzato
				a termini di legge; in caso contrario la distanza minima dei volumi tecnici dai confini di propriet&#0224; non
				deve essere inferiore a ml 7,00.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'altezza massima emergente dal terreno sistemato non deve superare i ml 3,00 (esclusi i caposerra,
				la cui altezza massima &#0232; fissata in ml 7,00) e la superficie coperta non deve essere superiore a mq 10,00
				per ogni 1.000 mq di superficie contigua coperta con serre, intese nei termini di cui alla legge regionale n.17/76.
			</paragrafo>
			<paragrafo>La cubatura dei volumi tecnici &#0232; sottoposta a semplice autorizzazione edilizia.</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; ammesso un aumento planimetrico, volumetrico ed altimetrico dei volumi tecnici sopra indicati esclusivamente
				per fondati motivi derivanti da accertate esigenze aziendali dovute soprattutto al particolare tipo di coltura
				in atto che richiede necessariamente l'installazione di sofisticati impianti tecnologici; in tal caso l'opera,
				soggetta a concessione edilizia, deve essere sottoposta al preventivo parere della Giunta Comunale.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 45 -->	<articolo n="45" titolo="Art. 45 - Serbatoi deposito carburante">
			<paragrafo>
				Di massima i serbatoi necessari per il deposito del carburante per il riscaldamento delle serre devono
				essere totalmente interrati e sottoposti a semplice autorizzazione.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; ammessa la posa di serbatoi emergenti dal terreno sistemato esclusivamente per fondati ed accertati
				motivi derivanti da una pi&#0249; razionale utilizzazione dell'impianto, da difficolt&#0224; per il loro interramento
				dovute alla particolare natura del terreno, da cause obiettive che rendono particolarmente onerosa l'attivit&#0224;
				dell'azienda; in questi casi fermo restando l'osservanza delle distanze dai confini di almeno ml 3,00, la posa
				di dette infrastrutture &#0232; soggetta ad autorizzazione edilizia, previo benestare del locale Comando VV.FF.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 46 -->	<articolo n="46" titolo="Stalle e attrezzature per la zootecn&#0236;a">
			<paragrafo>
				La costruzione di stalle e di strutture per la zootecnia, &#0233; essere concessa solo nelle zone "EE".
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La superficie della propriet&#0224; da asservire potr&#0224; essere computata per sommatoria di particelle catastali
				purch&#0233; comprese nel raggio di 1.000 metri dal sedime di concentrazione della nuova opera edilizia.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le costruzioni in oggetto dovranno rispettare la distanza minima di 150 metri dai confini pi&#0249; prossimi delle
				zone omogenee residenziali, ricettive e destinate a servizi pubblici.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le costruzioni in oggetto sono assoggettate ai parametri gi&#0224; previsti per gli annessi rustici e le norme
				della zona "EE", salvo l'altezza massima, qui stabilita in ml 5,50.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Per gli allevamenti il progetto dovr&#0224; indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi
				o lo smaltimento dei liquami.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'approvazione dei progetti edilizi ai sensi del presente articolo &#0232; condizionata dalla presentazione
				di un piano aziendale come definito precedentemente nelle presenti norme di attuazione.
			</paragrafo>
		</articolo>
	</capitolo>
	<capitolo n="VI" titolo="Zone di interesse comune, zone speciali e vincoli">
<!-- 47 -->	<articolo n="47" titolo="Zone di interesse comune e per l&apos;istruzione FIc e FIs">
			<zona def="FIc" />
			<zona def="FIc1" />
			<zona def="FIc2" />
			<zona def="FIc3" />
			<zona def="FIc4" />
			<zona def="FIc5" />
			<zona def="FIC6" />
			<zona def="FIc7" />
			<zona def="FIc8" />
			<zona def="FIc9" />
			<zona def="FIc10" />
			<zona def="FIc11" />
			<zona def="FIc12" />
			<zona def="FIc13" />
			<zona def="FIs" />
			<zona def="FIs1" />
			<zona def="FIs2" />
			<zona def="FIs3" />
			<zona def="FIs4" />
			<zona def="FIs5" />
			<paragrafo>
				Le attrezzature pubbliche esistenti al momento dell'adozione del piano e quelle che si confermano
				o si ampliano, nonch&#0233; quelle di nuovo impianto, sono individuate con apposito segno grafico e con
				particolare simbologia nelle tavole del presente P.R.G.:
			</paragrafo>
			<paragrafo>Le zone di interesse comune sono denominate "FIc"</paragrafo>
			<paragrafo>Le zone per l'istruzione sono denominate "FIs"</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le aree destinate dal presente piano ad attrezzature pubbliche non potranno avere altra destinazione d'uso.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le aree in oggetto saranno acquisite dal patrimonio comunale o per acquisto o per esproprio o per cessione
				gratuita da parte dei proprietari o con vincolo a destinazione d'uso pubblico.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Le attrezzature per l'istruzione comprendono:</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>Asili nido,</elemento>
				<elemento>Scuole materne,</elemento>
				<elemento>Scuole dell'obbligo,</elemento>
				<elemento>Scuole superiori.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				In genere si tratta di impianti plurimi raggruppati in complessi scolastici; le quantit&#0224; di superficie da
				destinare a ciascuna classe d'uso di ciascun complesso sono specificate nella tabella degli standard; si
				assumono per tali zone le prescrizioni e norme generali vigenti in materia.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Le attrezzature di interesse comune comprendono:</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>Centri culturali, sociali e assistenziali;</elemento>
				<elemento>Strutture sanitarie;</elemento>
				<elemento>Attrezzature per pubblici servizi.</elemento>
				<elemento>Servizi religiosi.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>In particolare, si definiscono attrezzature di interesse comune di tipo religioso:</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>Gli immobili destinati al culto;</elemento>
				<elemento>Gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio.</elemento>
				<elemento>
					Gli immobili adibiti ad attivit&#0224; educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, che
					non abbiano fini di lucro.
				</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi religiosi si fa riferimento alla Legge Regionale
				24/01/1985 n.4. &#0200; assicurata una dotazione minima di aree pari al 30% di quelle previste obbligatoriamente
				per le attrezzature di interesse comune.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Nelle zone "FIc" e "FIs" si applicano i seguenti indici:</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>Indice di edificabilit&#0224; territoriale = mc/mq 2,50</elemento>
				<elemento>Altezza massima degli edifici = ml 9,00 (n. max di piani f.t. : 3)</elemento>
				<elemento>Distanza dai confini = ml 4,00</elemento>
				<elemento>Distanze dai fabbricati = ml 8,00</elemento>
				<elemento>Distanza dal ciglio stradale = ml 5,00</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Fa eccezione la zona "Fic9" (cimitero di Peagna) dove &#0232; prevista la creazione di un parco cimiteriale
				secondo le disposizioni del successivo art. 55 delle presenti norme.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 48 -->	<articolo n="48" titolo='Zone a verde attrezzato e per attivit&#0224; sportive speciali "FV"'>
			<zona def="FV" />
			<zona def="FV1" />
			<zona def="FV2" />
			<zona def="FV3" />
			<zona def="FV4" />
			<zona def="FV5" />
			<zona def="FV6" />
			<zona def="FV7" />
			<zona def="FV8" />
			<zona def="FV9" />
			<zona def="FV10" />
			<zona def="FV11" />
			<zona def="FV12" />
			<zona def="FV13" />
			<zona def="FV15" />
			<zona def="FV16" />
			<zona def="FV17" />
			<zona def="FV-s" />
			<sottotitolo2>a) Zone a verde per attrezzature sportive</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Tali zone sono destinate allo sport ed al tempo libero, cio&#0232; agli impianti sportivi e ricreativi.
				Il rapporto massimo di utilizzazione per attrezzature propriamente sportive (tennis, campo di calcio, ecc.)
				non pu&#0242; superare l'80%, il restante 20% deve essere adibito a verde.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Nelle zone "FV" si applicano i seguenti parametri:</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>Indice territoriale: mc/mq 0,80</elemento>
				<elemento>Altezza massima degli edifici = m. 12,00</elemento>
				<elemento>Distanza minima dai fabbricati = m. 10,00</elemento>
			</elenco>
			<sottotitolo2>b) Verde attrezzato</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Le zone a verde pubblico sono destinate alla conservazione e alla creazione di parchi e giardini, di aree
				per attivit&#0224; sportive o gioco per bambini, e zone ludico-ricreative.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In tali zone sono consentite piccole costruzioni di servizio pubblico, per attivit&#0224; ludico-ricreative o in
				concessione temporanea quali chioschi per bibite, attrezzature di gioco per i bambini secondo volumi e superfici
				tali da assicurare il servizio previsto con il minimo di cubatura e superficie coperta sufficiente e tali in
				ogni caso da non superare i seguenti indici per ogni area unitaria:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>Indice territoriale: mc/mq 0,05</elemento>
				<elemento>Altezza massima = ml 3,00</elemento>
				<elemento>Distanza minima dai fabbricati = m. 10,00</elemento>
			</elenco>
			<sottotitolo2>c) Zona "FV speciale"</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				<modifica>Nella zona FV speciale si prevede il recupero e la riorganizzazione urbanistica delle volumetrie esistenti
				indicate in cartografia, regolarmente concesse o regolarizzate attraverso concessioni in sanatoria, e attualmente
				caratterizzate da una situazione disomogenea dal punto di vista urbanistico e di degrado.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo><modifica>Le destinazioni ammesse sono:</modifica></paragrafo>
			<modifica>
			<elenco classe="lettere">
				<elemento>Attivit&#0224; ricettive per la balneazione - bar - ristoro - servizi;</elemento>
				<elemento>
					residenza, limitatamente agli edifici e alle porzioni degli stessi in cui tale destinazione
					risulti gi&#0224; presente alla data di approvazione del piano.
				</elemento>
			</elenco></modifica>
			<paragrafo>
				<modifica>Al fine di un recupero urbanistico dell'intera area connotato da criteri di coerenza si prescrive che
				l'intervento di ristrutturazione e ricomposizione possa avvenire per i volumi che risultano individuati
				nell'apposita tavola nella zona "FV speciale".</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>L'intervento di ristrutturazione dell'area risulta in particolare cos&#0236; articolato:</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				le volumetrie individuate da apposito segno grafico vengono ricomposte urbanisticamente con possibile
				demolizione e traslazione della relativa cubatura e/o riaccorpamento della stessa zona "FV speciale" entro
				apposite aree di concentrazione volumetrica in base alle previsioni di uno SUA che preveda il prolungamento
				della passeggiata a mare e la cessione delle aree della passeggiata stessa per la realizzazione di spazi
				a verde pubblico attrezzato.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Il previsto intervento di riqualificazione &#0232; comunque subordinato ad una verifica di compatibilit&#0224; con
				il progetto di trasferimento della linea ferroviaria, al fine di non interferire negativamente
				sull'organizzazione del nuovo asse urbano in esso prefigurato (passeggiata - pista ciclabile con
				funzioni turistiche e di servizio alla balneazione).
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le previsioni contenute nello SUA previsto per tale zona dovranno inoltre risultare debitamente
				coordinate con quelle dello SUA della zona TC2.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 49 -->	<articolo n="49" titolo="Zone P, parcheggi pubblici">
			<zona def="P" />
			<zona def="P1" />
			<zona def="P2" />
			<zona def="P3" />
			<zona def="P4" />
			<zona def="P5" />
			<zona def="P6" />
			<zona def="P7" />
			<zona def="P8" />
			<zona def="P9" />
			<zona def="P10" />
			<zona def="P11" />
			<zona def="P12" />
			<zona def="P13" />
			<zona def="P15" />
			<zona def="P16" />
			<zona def="P17" />
			<zona def="P18" />
			<zona def="P19" />
			<zona def="P20" />
			<zona def="P21" />
			<zona def="P22" />
			<zona def="P23" />
			<zona def="P24" />
			<zona def="P25" />
			<zona def="P26" />
			<zona def="P27" />
			<zona def="P28" />
			<zona def="P30" />
			<zona def="P31" />
			<zona def="P32" />
			<zona def="P*" />
			<paragrafo>Nelle aree contraddistinte dalla sigla "P", il P.R.G. prevede due tipi di parcheggio:</paragrafo>
			<elenco classe="lettere">
				<elemento>parcheggi a cielo aperto;</elemento>
				<elemento>parcheggi in sotterraneo e in struttura.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>L'uso di tali parcheggi &#0232; normato come segue:</paragrafo>
			<elenco classe="lettere">
				<elemento>parcheggi pubblici a rotazione (D.M. 2/4/68);</elemento>
				<elemento>parcheggi privati (D.M. 2/4/68 e Legge 24/3/89 n. 122).</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				I parcheggi in sottosuolo, i cui perimetri possono spingersi fino ai limiti dell'area, devono prevedere:
			</paragrafo>
			<elenco classe="lettere">
				<elemento>
					copertura in parte realizzata con contenitori di terra di almeno m. 2,00 di spessore in modo tale
					da consentire la piantumazione di alberi ad alto fusto;
				</elemento>
				<elemento>
					copertura in terra di almeno m. 0,60 ove possa essere ricostruito il manto erboso e la
					vegetazione di basso e medio fusto preesistenti e vasche puntuali per il contenimento delle piante
					ad alto fusto in ragione di uno ogni 50 mq;
				</elemento>
				<elemento>
					&#0232; comunque ammessa la realizzazione di posti auto scoperti, con superficie di aree a parcheggio
					pari al massimo al 70% dell'area totale.
				</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				I parcheggi pubblici in struttura ricavati in soprassuolo devono rispettare dalle costruzioni una distanza pari
				alla emergenza del manufatto dal suolo, con un minimo di ml 5,00. La copertura di tali strutture dovr&#0224; essere
				realizzata con una copertura in terra di almeno cm 60 sul quale verr&#0224; ricostruito il manto erboso e verr&#0224;
				piantumata vegetazione di basso fusto. &#0200; comunque ammessa la realizzazione di posti auto scoperti, secondo
				le indicazioni del comma precedente.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Di norma il P.R.G. non insedia parcheggi sotterranei in zone a verde ad alto fusto; laddove la Civica
				Amministrazione lo ritenga necessario per il reperimento delle aree per attrezzature pubbliche, ai sensi
				del D.M. 2/4/68, le piante ad alto fusto esistenti devono essere o ricollocate o sostituite con essenze
				dello stesso tipo nelle stesse condizioni precedenti l'intervento.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Detti parcheggi possono essere realizzati oltre che nelle aree specifiche individuate dal P.R.G.
				anche nelle altre aree a standard urbanistici purch&#0233; in sottosuolo.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La realizzazione di parcheggi privati nel sottosuolo di tali aree &#0232; consentita previa stipula di
				apposita convenzione con la P.A. volta a garantire al Comune l'acquisizione dell'area sovrastante o,
				in alternativa, il vincolo ad uso pubblico della stessa, rimanendo in tal caso i relativo oneri di
				manutenzione a carico del proprietario dell'area.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 50 -->	<articolo n="50" titolo='Area a parco tematico ludico ricreativo "FT"'>
			<zona def="FT" />
			<paragrafo>
				Si tratta di una zona gi&#0224; oggi destinata a parco acquatico gestita da privati e la cui destinazione
				e fruizione sono convenzionate con l'Amministrazione pubblica.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In detta area si applicano le norme previste dal Piano Regolatore Generale approvato in data 21/11/1978
				con D.P.G.R. n.1115 e in base alla variante approvata con D.P.G.R. del 02/05/1991 n.638.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Potranno essere inoltre inserite strutture tematiche su temi ludici non comportanti giochi d'acqua al
				fine di poter ampliare la stagione di apertura al pubblico.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Dette strutture potranno usufruire di un indice di 3,00 mc/mq. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso
				oltre quelle gi&#0224; autorizzate:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>strutture tematiche di fantasia fruibili al coperto;</elemento>
				<elemento>
					Struttura turistica del tipo sperimentale a tema "villaggio fantastico" con relative opere pertinenziali.
				</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Sono inoltre ammessi parcheggi interrati e strutture commerciali <modifica>di vicinato di servizio alle
				attivit&#0224; ricettive</modifica>.
			</paragrafo>
			<paragrafo>L'altezza massima previste &#0232; di ml 6,50, escluse le strutture tecniche speciali.</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nella zona si interviene mediante <modifica>SUA previa redazione di apposito SOI e verifica di compatibilit&#0224;
				degli interventi in relazione alla salvaguardia dell'area del Rio Torsero da compiersi a norma della vigente
				legislazione in materia di VIA</modifica>.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				<modifica>Dovranno essere mantenuti e integrati i parcheggi, sia pertinenziali che pubblici, nonch&#0233; i servizi a
				verde attrezzato dimensionati alla capacit&#0224; ricettiva del polo turistico.</modifica>
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 51 -->	<articolo n="51" titolo='Zona "FC" litoranea'>
			<zona def="FC" />
			<paragrafo>
				Si tratta in parte della fascia a mare del territorio comunale individuata da apposito segno grafico.
				In conseguenza del progettato spostamento a monte della linea ferroviaria, che con il suo terrapieno
				costituisce un diaframma fra l'abitato e parte della spiaggia, ed avuto riguardo dell'esigenza di una migliore
				sistemazione del litorale, aumentando le difese dell'arenile, si prescrive la redazione di uno S.U.A. che
				comprenda tutta la fascia a mare e che preveda, tra l'altro, la costruzione delle opere destinate al
				ripascimento delle spiagge, viabilit&#0224;, parcheggi, zone pedonali ed attrezzature nautiche, con una
				riqualificazione delle passeggiate ed un collegamento con l'abitato esistente.
			</paragrafo>
			<sottotitolo3>Destinazioni</sottotitolo3>
			<paragrafo>
				L'intera zona &#0232; destinata ad attrezzature per il turismo balneare, pubbliche e private, viabilit&#0224;, parcheggio,
				zone e passeggiate pedonali, zone verdi e sportive, stabilimenti balneari, spiaggia attrezzata.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Gli interventi nella zona sono soggetti alla formazione obbligatoria di uno S.U.A.</paragrafo>
			<paragrafo>
				&#0200; ammesso il recupero dei fabbricati esistenti e la realizzazione di nuove costruzioni, fino al raggiungimento
				di una cubatura massima complessiva di mc 5.000 da distribuirsi fra ristoranti, bar, negozi, club nautico,
				costruzioni per ampliamento degli stabilimenti balneari.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'altezza massima dovr&#0224; essere di metri 4,00; il tipo di copertura potr&#0224; essere a tetto piano praticabile,
				con zona a giardino pensile.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				I parcheggi avranno una capienza pari ad un posto macchina ogni 15 ml di arenile sistemato, oltre
				ai posti macchina relativi alle cubature edificabili.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 52 -->	<articolo n="52" titolo='Zona "FD" - Approdo turistico'>
			<zona def="FD" />
			<paragrafo>
				L'area contraddistinta in cartografia dalla sigla "FD" individua un approdo turistico al confine con
				il Comune di Borghetto Santo Spirito.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In detta zona &#0233; ammessa la realizzazione di edifici di servizio ed attrezzature portuali di uso pubblico
				e di pubblico interesse, nei limiti definiti dalle principali necessit&#0224; della vita portuale in base ad
				un S.U.A. che determini esattamente in forma e dimensioni gli spazi liberi, gli spazi attrezzati, la
				viabilit&#0224; interna e di accesso, l'utilizzazione delle banchine, i locali per i servizi, riparazioni,
				forniture di bordo, ricovero natanti, per la sede Circolo Nautico e relativi locali di rappresentanza,
				per la sede della Capitaneria di porto e servizi di dogana.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Il S.U.A. in oggetto dovr&#0224; inoltre darsi carico di prevedere uno scalo di alaggio per le attivit&#0224;
				connesse all'attuale cantiere navale in zona "Ds", di cui si prevede il trasferimento.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In ogni caso non potr&#0224; essere superata l'altezza di metri 8,00 dal piano della banchina.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Il Comune avr&#0224; diritto di avocare a s&#0232;, alla loro scadenza, le concessioni demaniali date a privati,
				nonch&#0233; il diritto di prelazione nei confronti dei privati nel rilascio da parte del Demanio Marittimo
				di nuove concessioni.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Fintanto che non sia avviata la realizzazione delle opere previste nel S.U.A., valgono le norme
				transitorie definite nell'articolo precedente.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 53 -->	<articolo n="53" titolo="Riserva naturale regionale del Rio Torsero &quot;RT&quot;">
			<zona def="RT" />
			<paragrafo>
				Comprende la zona delimitata nella cartografia di Piano (sigla "RT") e corrispondente all'area
				individuata nella planimetria allegata alla L.R. 27 febbraio 1985 "Istituzione della riserva
				naturale regionale del Rio Torsero".
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Per quanto riguarda le norme di carattere gestionale, vincolistico e di vigilanza si rimanda
				alla Legge Regionale di cui sopra.
			</paragrafo>
		</articolo>
 <!-- 54 -->	<articolo n="54" titolo="Zone per attrezzature tecnologiche e impianti &quot;IT&quot;">
			<paragrafo>
				Il P.R.G. prescrive, in base all'art. 41 quater della Legge Urbanistica 1150/1942 e dell'art. 3
				della L 21/12 /1955 n.1357 e s.m.i., che le attrezzature e gli impianti tecnologici da realizzarsi sul
				territorio comunale possono essere autorizzati in deroga alle diverse prescrizioni di zona a condizione
				che vengano comunque rispettate le norme vigenti in materia e che le opere non contrastino con norme di
				interesse generale o di tipo particolare (es.: impatto ambientale, leggi specifiche di settore).
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli impianti di depurazione delle acque luride dovranno tenere conto di quanto previsto dal punto 1
				allegato 4 delibera 4/2/1977 L.319/1976 e delle previsioni del piano regionale di risanamento
				delle acque.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le centrali telefoniche e le cabine di trasformazione elettrica potranno invece essere ubicate secondo
				necessit&#0224; con il rispetto dei parametri seguenti:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>Altezza massima dell'edificio = m. 9,50</elemento>
				<elemento>Distanza dai confini = m. 3,00</elemento>
				<elemento>Distanza dai fabbricati = m.10,00</elemento>
				<elemento>Distanza dal ciglio stradale = m. 5,00</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Per le centrali telefoniche, l'edificazione &#0232; ammessa esclusivamente per attivit&#0224; e funzioni a carattere
				telefonico consone allo sviluppo, potenziamento, e normalizzazione degli impianti e della rete
				per l'esercizio telefonico.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 55 -->	<articolo n="55" titolo="Zone cimiteriali (AC)">
			<zona def="AC" />
			<zona def="RISPETTO-CIMITERO" />
			<zona def="RISPETTO" />
			<paragrafo>Nelle zone cimiteriali valgono le norme vigenti in materia.</paragrafo>
			<paragrafo>
				Si precisa che la zona di rispetto attorno al cimitero &#0232; di 50 metri, salvo altro provvedimento formale
				della competente autorit&#0224;, in particolare TU Leggi sanitarie n.1265/1934 nonch&#0233; D.P.R. n.285/1990.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La zona cimiteriale di Peagna prevede, contestualmente alla riorganizzazione e ampliamento delle strutture
				esistenti, la creazione di un parco cimiteriale.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Tale area cimiteriale &#0233; concepita in modo diverso rispetto ai tradizionali luoghi sacri a questo scopo
				adibiti: il progetto di opera pubblica ad essa relativo dovr&#0224; darsi carico di creare un'ambiente per
				quanto possibile ricco di memorie riconducibili alle pi&#0249; tipiche conformazioni paesistiche della Liguria
				di Ponente, attraverso una attenta composizione del verde. Anche la disposizione di tombe e loculi dovr&#0224;
				seguire criteri diversi da quelli tradizionali, predisponendosi secondo uno schema estensivo.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 56 -->	<articolo n="56" titolo="Aree percorse dal fuoco">
			<paragrafo>
				<modifica>Le aree percorse dal fuoco non possono avere per almeno quindici anni una disciplina urbanistica
				che introduca uno sfruttamento edificatorio di tali aree ovvero una maggiore potenzialit&#0224; edificatoria
				rispetto a quella vigente al momento dell'incendio, fatta eccezione per i mutamenti di destinazione
				d'uso che si rendano necessari per la realizzazione di opere pubbliche o spazi pubblici, opere volte
				all'antincendio boschivo, impianti tecnologici.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nella perimetrazione di tali aree e per la determinazione dei tempi necessari alla ricostituzione
				del manto arboreo si fa riferimento alla legislazione in vigore (<modifica>LR. 22 gennaio 1999, n. 4 e L. 21
				novembre 2000, n. 353</modifica>) e alle determinazioni degli organismi preposti alla tutela di tale vincolo.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 57 -->	<articolo n="57" titolo="Zone destinate alla viabilit&#0224;">
			<paragrafo>
				La rete stradale esistente e di progetto &#0233; riportata nelle tavole della zonizzazione del P.R.G.
				alla scala 1: 2.000.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Il tracciato delle strade come indicate in cartografia &#0233; indicativo e non prescrittivo: &#0233; possibile la
				modifica ai tracciati indicati per renderli progettualmente pi&#0249; funzionali. Sono ammesse traslazioni
				dell'asse stradale, giustificate da motivazione tecniche in ordine all'esuzione delle opere, purch&#0233;
				contenute all'interno della fascia di rispetto stradale.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Il presente P.R.G. classifica le strade come segue secondo quanto disposto dal decreto legislativo 1
				aprile 1992 n.285, "Nuovo codice della strada" e dal Regolamento relativo, approvato con D.P.R. 16
				dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Le larghezze delle sedi stradali dovranno essere comprese nei seguenti limiti:</paragrafo>
			<elenco>
				<elemento>strade extracomunali: 6 m e oltre</elemento>
				<elemento>strade comunali: da ml. 4,50 a ml. 7,00;</elemento>
				<elemento>strade interpoderali e forestali: ml. 3,00;</elemento>
				<elemento>strade forestali: nei limiti dimensionali di legge.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Le zone adibite alla viabilit&#0224; sono destinate alla costruzione di nuove sedi stradali ed alla rettifica
				o all'ampliamento di sedi stradali esistenti per il traffico veicolare e pedonale.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In queste zone oltre alle opere stradali ed ai servizi ad esse funzionali, quali illuminazione, semafori,
				ecc. potranno realizzarsi sistemazioni a verde di arredo stradale, infrastrutture tecnologiche (rete
				idrica, fognaria, elettrica), box interrati, spazi di sosta pubblici e attrezzature di servizio alla
				viabilit&#0224;, quali distributori di carburanti e simili, salvo trovarsi in zone centrali e particolarmente
				dense dal punto di vista edilizio.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 58 -->	<articolo n="58" titolo="Fasce di rispetto stradale">
			<paragrafo>
				Sono classificate fasce di protezione stradale le aree da riservare alla razionalizzazione della rete
				stradale secondo quanto disposto dal decreto legislativo 1 aprile 1992 n.285, "Nuovo codice della strada"
				e dal Regolamento relativo, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Per quanto riguarda l'edificazione nelle fasce di rispetto stradale, si rimanda al su citato D.L. 285/1992
				e al relativo regolamento di attuazione.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le aree ricadenti nelle zone di rispetto stradale sono inedificabili pur se appartengono a specifiche zone
				di piano. Tuttavia le aree comprese nelle zone di rispetto stradale e autostradale possono essere ricomprese
				nella superficie asservita ad un intervento e sono dotate dell'indice di edificabilit&#0224; fondiaria
				nella zona contigua.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le fasce di rispetto verranno considerate spazi pubblici a tutti gli effetti, limitatamente alla porzione
				che il Comune o altro Ente preposto intende utilizzare, in sede di progetto esecutivo della strada, ai
				fini della creazione di marciapiedi, passaggi pedonali, aree di pubblico parcheggio o piste ciclabili.
				Nelle fasce di rispetto &#0233; inoltre consentita, senza il ricorso a procedure di deroga, la
				realizzazione di cabine elettriche.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Qualora un edificio ai margini di una strada abbia al piano terreno una destinazione ad uso commerciale,
				la corrispondente fascia di rispetto dovr&#0224; essere destinata a pubblico parcheggio, in aggiunta agli spazi
				destinati a parcheggio privato previsti.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Mediante procedure di deroga &#0233; altres&#0236; assentibile la costruzione di infrastrutture tecnologiche
				a servizio della strada, di opere di urbanizzazione, di strade di servizio alla residenza.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Qualora nella fascia di rispetto di una strada indicata nelle tavole di zonizzazione del presente PRG,
				ovvero sul sedime stesso, si venga a trovare un edificio esistente, &#0233; ammesso, in luogo delle normali
				procedure di espropriazione per pubblica utilit&#0224;, l'intervento da parte di proprietari interessati
				all'intervento, la demolizione totale o parziale del fabbricato esistente e il trasferimento della volumetria
				all'interno del lotto ma al di fuori della fascia di rispetto. Tali interventi possono prevedere un
				incremento volumetrico rispetto alle preesistente pari al 20% e sono assentibili mediante titolo abilitativo
				convenzionato.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La seguente tabella riassume le distanze minime da osservarsi negli interventi di cui al punto precedente
				realizzabili nelle diverse zone del PRG:
			</paragrafo>
			<table>
				<thead>
					<th>Tipo di strada</th>
					<th>Fuori dai<br/>centri abitati</th>
					<th>All'interno zone edificabili<br/>(art. 26, 2bis DPR 495)</th>
					<th>All'interno dei<br/>centri abitati</th>
				</thead>
				<tbody>
					<tr>
						<td>A- Autostrade</td>
						<td>60 m</td>
						<td>30 m</td>
						<td>30 m</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>B - Strade extraurbane princ.</td>
						<td>40 m</td>
						<td>20 m</td>
						<td>-</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>C - Strade extraurbane sec.</td>
						<td>30 m</td>
						<td>10 m</td>
						<td>-</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>D - Strade urbane scorrim.</td>
						<td>-</td>
						<td>10 m</td>
						<td>5 m</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>E - Strade urbane quartiere</td>
						<td>-</td>
						<td>5 m</td>
						<td>5 m</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>F - Strade locali</td>
						<td>20 m</td>
						<td>5 m</td>
						<td>5 m</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>F - Strade vicinali</td>
						<td>10 m</td>
						<td>3 m</td>
						<td>3 m</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			<paragrafo>
				Le distanze da osservarsi nella edificazione vanno calcolate a partire dal ciglio della strada, da
				misurarsi in proiezione orizzontale.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 59 -->	<articolo n="59" titolo="Tracciamento di strade carrabili non indicate nel P.R.G.">
			<paragrafo>
				L'apertura e l'ampliamento di strade carrabili, pubbliche o private, aperte al pubblico passo o private
				a tutti gli effetti, che non siano espressamente indicate negli elaborati grafici del P.R.G., sono
				ammissibili in tutto il territorio agricolo dietro rilascio di concessione edilizia, a condizione che
				la sezione del tramite non superi i 3,50 m. per le zone agricole "EI", metri 2,50 per le zone "ES" ed
				"EE". Tale misura deve caratterizzare la sezione standard del tramite stesso.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Possono aversi o interventi di tracciamento di nuovi percorsi o sistemazione di antiche strade pubbliche
				o private.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Costruzione di nuovi tracciati</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Nel caso si intenda procedere alla costruzione di nuovi tracciati, si dovranno rispettare i seguenti parametri:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>sbancamenti e riporti inferiori a metri 3,00 di altezza;</elemento>
				<elemento>pendenze inferiori al 15%;</elemento>
				<elemento>
					raggio di curvatura nei tornanti progettato in modo da ridurre il pi&#0249; possibile l'impatto
					sul territorio e preservare lo stato dei luoghi
				</elemento>
				<elemento>
					&#0232; ammessa la realizzazione di rampe di accesso alle abitazioni: esse possono raggiungere una
					pendenza del 25% e non devono superare i 50,00 metri di sviluppo lineare;
				</elemento>
				<elemento>
					&#0232; consentita la realizzazione di piazzole di manovra in ragione di una ogni 70-80 metri di
					sviluppo stradale: la realizzazione di tali opere, oltre a darsi carico di un corretto inserimento
					ambientale, dovr&#0224; prevedere una larghezza complessiva della sezione trasversale (comprensiva di
					strada e piazzola) contenuta entro i 6,00 metri;
				</elemento>
				<elemento>
					la pavimentazione dovr&#0224; essere realizzata in pietrisco (diametro 7-10 cm) e calcestruzzo quest'ultimo
					additivato di sostanze coloranti che riprendano il repertorio cromatico locale;
				</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				In ogni caso non sono ammissibili interventi parziali e che, comunque per il loro stato, provochino
				danni ecologici all'ambiente circostante.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le nuove strade non potranno interrompere la viabilit&#0224; esistente, anche pedonale, con la quale
				dovranno essere accuratamente raccordate.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Quando lo sbancamento non &#0232; in viva roccia che offra garanzie naturali di stabilit&#0224;, esso deve
				essere munito di muro di contenimento a secco o in muratura, quest'ultimo ben drenato con adeguato vespaio.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Adattamento di tracciati esistenti</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Nel caso si intenda invece procedere al riadattamento di strade esistenti, ci si dovr&#0224; attenere
				alle seguenti cautele:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>
					&#0232; consentito il recupero dei tracciati esistenti solo se la sezione massima del tramite non supera i 3,00 m;
				</elemento>
				<elemento>
					&#0232; consentito traslare la sezione trasversale rispetto all'asse del tracciato esistente
					per non pi&#0249; di 1 metro;
				</elemento>
				<elemento>
					&#0232; consentita la costruzione ex novo di tratti viari di collegamento tra percorsi esistenti, purch&#0233; lo
					sviluppo lineare di tali tratti non superi la lunghezza di metri 150,00;
				</elemento>
				<elemento>
					sui tratti eseguiti ex novo &#0232; consentita una pendenza massima del 18%, gli sbancamenti non devono superare
					i 3,00 metri in altezza, i muri di contenimento devono essere realizzati a secco in pietra usando materiali
					tipici del luogo (ove si superino i 2,00 m di altezza, i muri di contenimento devono essere sagomati a gradoni);
				</elemento>
				<elemento>
					&#0232; consentita la realizzazione di piazzole di manovra in ragione di una ogni 70-80 metri di sviluppo stradale:
					la realizzazione di tali opere, oltre a darsi carico di un corretto inserimento ambientale, dovr&#0224; prevedere
					una larghezza complessiva della sezione trasversale (comprensiva di strada e piazzola) contenuta entro i
					5,00 metri;
				</elemento>
				<elemento>
					la pavimentazione dovr&#0224; essere realizzata in pietrisco (diametro 7-10 cm) annegato in calcestruzzo;
					quest'ultimo additivato di sostanze coloranti che riprendano il repertorio cromatico locale;
				</elemento>
				<elemento>
					&#0232; ammessa la realizzazione di rampe di accesso alle abitazioni: esse possono raggiungere una
					pendenza del 25% e non devono superare i 50,00 metri di sviluppo lineare.
				</elemento>
			</elenco>
		</articolo>
<!-- 60 -->	<articolo n="60" titolo="Nuova Aurelia">
			<zona def="TRACCIATO-AURELIA-BIS" />
			<zona def="AURBIS" />
			<paragrafo>
				La realizzazione della nuova Aurelia e gli interventi di trasformazione conseguenti debbono rispettare
				i valori ambientali e paesistici della Citt&#0224; di <modifica>Ceriale.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Le relative verifiche avverranno in sede di accordo o di intesa sul progetto a norma delle
				vigenti leggi. In particolare, i manufatti dovranno essere sottoposti a tutte le verifiche
				previste in materia di impatto ambientale dalla legislazione nazionale e regionale.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La Nuova Aurelia &#0233; concepita dal presente P.R.G. come una strada di attraversamento urbano,
				dove non sono previste alte velocit&#0224;.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'impatto sul territorio dovr&#0224; essere contenuto al minimo, riducendo per quanto possibile i tratti
				in viadotto, gli scavi e i riporti di terreno, il ricorso a manufatti o elementi prefabbricati di
				dimensioni non compatibili con l'assetto dei luoghi. Il tracciato previsto dal P.R.G. &#0233; da ritenersi
				indicativo e pu&#0242; essere modificato in sede di progettazione esecutiva della strada.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La progettazione della sezione stradale &#0232; demandata agli enti competenti. Il P.R.G. si limita ad
				indicare una sezione complessiva di ml 12,00, ossia due carreggiate da ml 6,00 ciascuna. Questi dati
				possono essere rivisti in sede di progettazione esecutiva ed adattati alle caratteristiche di
				traffico previste.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Sono previsti, in linea col carattere urbano della strada, svincoli a raso, il cui impatto sul
				territorio dovr&#0224; essere attenuato al massimo, specie per quanto concerne le opere di scavo e riporto.
				Le operazioni di deflusso e di innesto sulla viabilit&#0224; urbana esistente andranno progettate facendo
				ricorso a rotatorie, in modo da rendere i flussi di traffico il pi&#0249; fluidi possibile.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 61 -->	<articolo n="61" titolo="Linea ferroviaria dismessa">
			<sottotitolo2>Norma transitoria</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				La presente norma transitoria si applica alla zona indicata nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.
				con apposito segno grafico e dicitura in legenda: ferrovia fintanto che tali aree non siano dismesse
				in ragione della realizzazione del nuovo tratto ferroviario previsto pi&#0249; a monte.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Fino ad allora, sono consentite tutte le operazioni necessarie al mantenimento in efficienza e ad ogni
				eventuale miglioramento ritenuto indispensabile dagli enti gestori del servizio ferroviario. Sono
				comprese in quest'ultima fattispecie sottopassi e sovrappassi ferroviari, da attuarsi con progetti
				da stilarsi in accordo fra Ente Ferrovie dello stato, Comune di <modifica>Ceriale</modifica> e ogni altro eventuale
				ente competente in materia.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				I manufatti edilizi esistenti (quali depositi, magazzini, edicole e similari) possono essere utilizzati
				sia in funzione della linea ferroviaria che in funzione di altre attivit&#0224;, previa opportuni accordi da
				stipularsi fra Ente Ferrovie dello Stato e altri enti o privati operatori. In tal senso, il P.R.G.
				stabilisce che in tali manufatti sia assentibile il cambio di destinazione d'uso da magazzini o spazi
				specialistici gi&#0224; in funzione della linea ferroviaria a funzioni di servizio, quali pubblici esercizi,
				attivit&#0224; commerciali al dettaglio, magazzini, artigianato di servizio, servizi sociali di quartiere.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Norma definitiva</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				Nel caso la realizzazione della nuova linea ferroviaria a monte rendesse obsolete le strutture ferroviarie
				attuali, tutte le aree eventualmente dismesse saranno oggetto di S.U.A.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nessun intervento, al di fuori della rimozione dei binari e della manutenzione dei manufatti esistenti,
				potr&#0224; essere assentito prima dell'approvazione di detto strumento.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Il piano dovr&#0224; essere finalizzato al completo recupero delle aree, alla loro riqualificazione ai fini
				di un recupero urbano e turistico - ricreativo. Tali aree dismesse seguono le particolari norme
				di zona indicate.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Lungo il tracciato, non potranno essere previsti interventi che possano compromettere un eventuale
				utilizzo di metropolitana leggera.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				L'esecuzione delle opere dovr&#0224; essere improntata ad un'alta qualit&#0224; progettuale, con zone sistemate
				a verde ed articolate a percorsi e zone di sosta pavimentate adeguatamente ed arredate con elementi di
				specifico "design", atto ad escludere l'uso di oggetti impropri di produzione di serie.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli edifici ferroviari minori esistenti devono essere recuperati e destinati ad uso pubblico
				(ufficio turistico, sede vigili urbani e simili).
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 62 -->	<articolo n="62" titolo="Corsi d'acqua">
			<paragrafo>
				A norma della L.R. 09/1993, nelle more di approvazione dei Piani di Bacino di cui all'art. 26 della
				stessa, la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici od altri manufatti assimilabili sar&#0224;
				soggetta alla osservanza delle sottoindicate distanze dai corsi d'acqua pubblici, misurate dai
				confini catastali degli stessi:
			</paragrafo>
			<elenco classe="numerato">
				<elemento>Nell'ambito dei centri edificati, identificati e perimetrati ai sensi dell'art. 2 della L.R. 04/1975:
					<elenco classe="lettere">
						<elemento>in presenza di opere di arginatura permanenti... ml. 20</elemento>
						<elemento>in assenza di opera di arginatura permanenti..... ml. 30</elemento>
					</elenco>
				</elemento>
				<elemento>All'esterno dei centri edificati di cui al precedente punto 1):
					<elenco classe="lettere">
						<elemento>in presenza di opere di arginatura permanenti... ml. 40</elemento>
						<elemento>in assenza di opere di arginatura permanenti..... ml. 80</elemento>
					</elenco>
				</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Tali limiti di distanza potranno essere oggetto di deroga, a cura della competente Autorit&#0224; Provinciale,
				fino ai limiti di ml. 3,00 e ml. 10,00 rispettivamente all'interno e all'esterno dei centri edificati.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Tutti gli interventi volti alla bonifica idraulica del territorio, alla regimentazione dei corsi d'acqua
				e al rimodellamento degli alvei in funzione di opere connesse nlla risoluzione di primarie esigenze
				a carattere viario, ferroviario, portualistico ed economico-produttivo, dovranno essere sottoposti
				al giudizio della competente Autorit&#0224; Regionale per gli opportuni raffronti di coerenza con le pertinenti
				previsioni formulate nell'ambito dei Piani di Bacino stessi.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 63 -->	<articolo n="63" titolo="Aree demaniali">
			<paragrafo>
				Le aree appartenenti sia al Demanio che al patrimonio indisponibile dello Stato sono assoggettate alle
				destinazioni del P.R.G. solo a seguito della loro sdemanializzazione e del loro passaggio al patrimonio
				disponibile.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Fino ad allora esse possono essere utilizzate soltanto per i fini istituzionali dell'Amministrazione
				secondo le leggi che li riguardano, tenuto conto dell'opportunit&#0224; di non pregiudicare il definitivo
				assetto del territorio.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 64 -->	<articolo n="64" titolo="Vincoli lungo le linee elettriche aeree">
			<paragrafo>
				In sede di costruzione, ricostruzione e/o ampliamento di edifici e manufatti assimilabili, a qualunque uso
				destinati, dovranno essere osservate le distanze stabilite a norma di legge (vincoli imposti dalle servit&#0249;
				di elettrodotto)
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Maggiori distanze, o riduzioni delle distanze come sopra indicate, potranno essere imposte ovvero concesse
				dalla Amministrazione E.N.E.L. con specifici provvedimenti impositivi od autorizzativi.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli strumenti urbanistici di attuazione del presente P.R.G., e segnatamente quelli relativi ad aree urbane
				storiche o di nuovo impianto, nonch&#0233; ad aree di rilevante interesse ambientale, dovranno darsi carico di
				prescrivere la sistemazione o risistemazione delle linee elettriche in sottosuolo, nell'ambito di appositi
				cunicoli predisposti eventualmente anche per altre reti tecnologiche, onde limitare al massimo grado la presenza
				di cavi e di elementi di sostegno passibili di deturpare le connotazioni estetiche dei luoghi.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Gli interventi edilizi finalizzati alla costruzione di cabine di trasformazione elettrica, siano esse inserite
				in fabbricati destinati precipuamente ad altri usi, ovvero in corpi di fabbrica a se stanti, potranno essere
				autorizzati anche in deroga alle limitazioni di P.R.G. relative all'obbligo di attuazione mediante S.U.A.,
				nonch&#0233; delle altre limitazioni di zone relative ai parametri urbanistico-edilizi complessivamente intesi,
				fatti comunque salvi i prevalenti interessi pubblici connessi alla sicurezza del traffico pedonale e veicolare
				e alla tutela del patrimonio storico-artistico-ambientale, mediante apposita valutazione dei competenti servizi
				comunali e della Commissione Edilizia Integrata.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La costruzione delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica potr&#0224; essere altres&#0236; ammessa nel
				sottosuolo e nell'ambito dei distacchi prescritti tra fabbricati ed infrastrutture tecniche diverse, a condizione
				che ne sia verificata la compatibilit&#0224; con gli interessi pubblici e/o privati connessi ai distacchi stessi.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nel caso di costruzione di cabine di trasformazione dell'energia elettrica in corpi di fabbrica a se stanti le
				porzioni di fabbricato emergenti dal terreno naturale o sistemato dovranno distare non meno di ml 5,00 dai cigli
				stradali e non meno di ml 10,00 dai fabbricati viciniori.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree sono regolate dalla L. 28/06/1986 n.339
				e dal successivo Regolamento di attuazione D.M. 21/03/1988 n.449 e s.m.i.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti le colture arboree al alto fusto sono precluse e le innovazioni,
				costruzioni e impianti non devono ostacolare o limitare il regolare esercizio dell'elettrodotto e devono altres&#0236;
				rispettare le distanze minime prescritte dagli articoli 2.1.06. e 2.1.08 delle norme approvate con il predetto
				Decreto Interministeriale del 21/03/1988 e s.m.i..
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Compete in ogni caso a chi intenda edificare su fondi attraversati da elettrodotti, l'accertamento della tensione
				della linea presso i competenti uffici ENEL spa e, conseguentemente, la richiesta alla predetta Societ&#0224; delle
				prescrizioni cui attenersi ai sensi del presente articolo.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 65 -->	<articolo n="65" titolo="Opere sottoposte a Valutazione d'Impatto Ambientale">
			<paragrafo>
				In ottemperanza ai disposti legislativi contenuti nella direttiva CEE 85/337 del 27 giugno 1985, dei DPCM 05/01/1988
				n.377 e 27/12/1988 e della <modifica>LR 30 dicembre 1998, n. 38</modifica>, opere ed impianti ricadenti in una delle categorie
				degli allegati <modifica>di tale legge regionale</modifica> di cui non siano stati gi&#0224; concessi
				i nulla osta necessari, vanno
				sottoposti a preliminare valutazione di impatto ambientale, secondo i contenuti e le modalit&#0224; contenute nella
				stessa Legge Regionale <modifica>30 dicembre 1998, n. 38</modifica>.
			</paragrafo>
		</articolo>
	</capitolo>
	<capitolo n="VII" titolo="Norme di carattere generale">
<!-- 66 -->	<articolo n="66" titolo="Parcheggi privati e autorimesse">
			<paragrafo>
				La costruzione di autorimesse private e parcheggi privati su aree scoperte &#0233; ammessa in tutte le zone del territorio
				comunale, eccetto che nelle zone agricole e nella zona "RT".
				La realizzazione &#0233; subordinata al contenimento degli
				interventi entro l'involucro morfologico esistente. I locali risultanti devono essere vincolati con atto trascritto
				alla destinazione d'uso di parcheggio privato (vincolo permanente di destinazione d'uso).
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Negli interventi di nuova costruzione o di demolizione / ricostruzione
				dell'edificio con aumento delle unit&#0224; abitative
				deve essere comunque sempre assicurata una dotazione di parcheggi privati nella misura di un 1 mq ogni 10 mc di
				costruzione, fermo restando, anche nei casi di ristrutturazione, l'obbligo di realizzare un posto macchina per
				ogni unit&#0224; immobiliare in aggiunta.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Per le attivit&#0224; commerciali al minuto e all'ingrosso con superficie di vendita superiore a mq 200, deve essere
				garantita una quota di parcheggio pubblico pari almeno al 50% della S.l.u. realizzata.
			</paragrafo>
			<sottotitolo2>Autorimesse interrate</sottotitolo2>
			<paragrafo>
				La realizzazione di autorimesse private in sottosuolo &#0232; subordinata all'osservanza delle seguenti norme:
			</paragrafo>
			<elenco classe="quadrati">
				<elemento>
					Non siano abbattuti alberi di alto fusto, nel caso si proceda alla loro rimozione, essi dovranno essere
					spostati e trapiantati o sostituiti con nuovi esemplari tipici del luogo.
				</elemento>
				<elemento>
					L'intervento sia contenuto entro l'involucro morfologico preesistente, con la copertura di uno strato di
					humus dello spessore di 60 cm, per consentire la ricostituzione del manto erboso ed arbustivo e di vasche
					atte ad accogliere essenze di medio ed alto fusto. La sopra esposta prescrizione non si applica alle superfici
					adibite a passaggio pedonale.
				</elemento>
				<elemento>I locali risultanti siano vincolati con atto trascritto alla destinazione d'uso di parcheggio privato.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				Nel caso si proceda alla costruzione di autorimesse interrate nelle fasce di protezione lungo strade carrabili
				pubbliche vanno seguite anche le seguenti prescrizioni:
			</paragrafo>
			<elenco classe="numerato">
				<elemento>ogni nuovo accesso ai box deve essere distante almeno mt 12,00 dalla pi&#0249; vicina intersezione stradale;</elemento>
				<elemento>
					&#0232; preferibile l'accorpamento di pi&#0249; autorimesse con accesso diretto dalla
					strada, affiancandone comunque gli
					accessi contigui non pi&#0249; di tre alla volta; per un numero maggiore di unit&#0224; le autorimesse dovranno essere
					raggruppate in modo da realizzare i relativi accessi da un'area comune di manovra, anche coperta, che ne
					costituisca il tramite con la strada;
				</elemento>
				<elemento>
					gli accessi su strada devono essere distanziati fra loro di almeno m 10,00, salvo il caso di contiguit&#0224;
					previsto al primo capoverso del punto 2);
				</elemento>
				<elemento>
					deve essere realizzata un'area laterale idonea per lo stazionamento dei veicoli ottenuta mediante
					l'arretramento degli ingressi alle autorimesse di almeno mt 2,50 dal ciglio della strada esistente;
				</elemento>
				<elemento>
					deve essere garantita una sufficiente visibilit&#0224; mediante la realizzazione di idonei triangoli di visibilit&#0224;;
				</elemento>
				<elemento>
					gli accessi veicolari devono essere segnalati lungo la strada principale mediante apposito segnale di cui
					all'art. 120 del Nuovo Codice delle Strada.
				</elemento>
			</elenco>
		</articolo>
		
<!-- 67 -->	<articolo n="67" titolo="Autorimesse da realizzarsi in zone a servizi">
			<paragrafo>
				Nell'ipotesi in cui gli interventi previsti nelle zone a servizi vengano realizzati mediante S.U.A. convenzionato
				ai sensi dell'art. 28 della Legge urbanistica o dell'art. 13 della Legge Regionale 28/76 &#0232; consentita la
				realizzazione nel sottosuolo di autorimesse interrate che potranno rimanere in regime di propriet&#0224; privata a condizione
				che:
			</paragrafo>
			<elenco classe="numerato">
				<elemento>
					Venga comunque garantita al Comune, nell'ambito della convenzione, l'acquisizione della
					propriet&#0224; dell'area
					destinata alla realizzazione del servizio (es: verde attrezzato o struttura di interesse comune), nonch&#0233; la
					propriet&#0224; dei relativi manufatti;
				</elemento>
				<elemento>Dette autorimesse non ostacolino la funzionalit&#0224; dell'opera pubblica sovrastante.</elemento>
			</elenco>
			<paragrafo>
				<modifica>Nel caso di autorimesse da realizzarsi nel sottosuolo di aree pubbliche, al di fuori di uno SUA, esse saranno
				consentite a condizione che sia stipulata una convenzione con la Pubblica Amministrazione che garantisca al Comune
				l'acquisizione dell'area sovrastante , o, in alternativa, il vincolo ad uso pubblico della stessa, rimanendo in tal
				caso i relativi oneri di manutenzione a carico del proprietario dell'area.</modifica>
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				La disposizione di cui sopra non potr&#0224; trovare applicazione nelle zone destinate a servizi per l'istruzione, salvo
				un progetto coordinato. Potr&#0224; invece applicarsi nelle strade di progetto indicate nella cartografia del P.R.G.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 68 -->	<articolo n="68" titolo="Accessi veicolari su strade pubbliche">
			<paragrafo>
				Sulle strade statali, provinciali e comunali non possono essere realizzati nuovi accessi stradali diretti o mediati
				da strade pubbliche o private inserite nella rete viabilistica, se non previo nulla osta delle amministrazioni
				competenti e alle condizioni che seguono:
			</paragrafo>
			<elenco classe="lettere">
				<elemento>siano in posizione di corretta visibilit&#0224;, eventualmente potenziata dalla attrezzatura di specchi;</elemento>
				<elemento>
					gli accessi siano realizzati predisponendo adeguati spazi di attesa per le svolte che implicano conflitto
					con i filetti di traffico principali;
				</elemento>
				<elemento>
					i nuovi accessi diretti sulle strade statali debbono essere distanziati tra loro di almeno ml 80,00, quelli
					diretti sulle strade provinciali debbono essere distanziati tra loro di almeno ml 40,00 e quelli sulle altre
					strade pubbliche e di uso pubblico di almeno ml 12,00.
				</elemento>
			</elenco>
		</articolo>
<!-- 69 -->	<articolo n="69" titolo="Piscine">
			<paragrafo>
				La realizzazione di piscine private &#0233; ammessa in tutte le zone del territorio comunale ad eccezione delle zone
				"A", "EE", "D", "DM" purch&#0233; vengano
				osservate le prescrizioni contenute nel presente articolo.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Il progetto deve dimostrare la capacit&#0224; da parte dell'impianto di captazione dell'acqua (tenendo presente che
				non &#0233; ammessa la captazione da acquedotti conduttori di acqua potabile: l'emungimento potr&#0224; avvenire solo da
				impianti irrigui o mediante autobotti).
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Sono ammesse anche forme irregolari, purch&#0233; i manufatti non modifichino in maniera significativa il sedime e si
				inseriscano armonicamente nell'ambiente e nell'architettura circostante, anche in relazione ai manufatti edilizi
				eventualmente presenti.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Dette piscine possono essere realizzate in calcestruzzo o in pannelli prefabbricati in alluminio, poliestere o
				altro materiale adatto. Il bordo non dovr&#0224; superare di cm 20 la quota del circostante terreno sistemato.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nel progetto deve essere dimostrata la capacit&#0224; di depurazione e scarico delle acque. Lo scarico dovr&#0224; avvenire
				con allaccio alla rete fognaria delle acque bianche.
			</paragrafo>
			<div>Le distanze sono quelle prescritte dal Codice Civile.</div>
		</articolo>
<!-- 70 -->	<articolo n="70" titolo="Piste ciclabili">
			<paragrafo>
				In tutto il territorio comunale sar&#0224; possibile realizzare una rete capillare di piste ciclabili protette e fisicamente
				separate dalle carreggiate stradali.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Caratteristiche tecniche: le piste destinate alla circolazione ciclistica, che si affiancano alla strada, dovranno di
				preferenza essere sistemate ai due lati della strada stessa, cos&#0236; da stabilire due direzioni di traffico. In questo
				caso la pista ciclabile deve avere una larghezza minima di 1,80 m.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Nel caso in cui non fosse possibile la realizzazione di due piste separate, l'unica pista su uno dei fianchi della
				strada dovr&#0224; avere una larghezza minima di 2,50 m.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				In ogni caso tale pista dovr&#0224; essere chiaramente distinta dalla carreggiata con opportuna segnaletica e, possibilmente,
				con una leggera sopraelevazione od a mezzo di una zona intermedia a verde.
			</paragrafo>
			<paragrafo>La protezione del ciclista sulle piste deve essere assicurata da speciali barriere.</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 71 -->	<articolo n="71" titolo="Barriere acustiche e antipolveri">
			<paragrafo>
				Le barriere acustiche realizzate per mezzo di barriere vegetali, terrapieni con fioriere e semplici terrapieni con
				vegetazione, possono essere realizzati lungo tutti gli assi stradali, sia urbani che sull'Aurelia.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Schermi sottili in materiali fonoassorbenti potranno essere consentiti solo in presenza di casi limite, avendo cura
				di predisporre una soluzione che tenga conto dell'inserimento ambientale idoneo.
			</paragrafo>
			<paragrafo>Essenze arboree e arbustive idonee per realizzare barriere acustiche e antipolveri.</paragrafo>
			<table>
				<thead>
					<th>Arboree</th>
					<th>Arbustive</th>
				</thead>
				<tbody>
					<tr>
						<td>Arbutus unedo</td>
						<td>Hamamelis vernalis</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Carpinus betulus</td>
						<td>Hypericum calcycinum</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Cupressus spp</td>
						<td>Kerria japonica</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Eleagnus ebbingei</td>
						<td>Ligustrum spp.</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Gleditschia triacanthos</td>
						<td>Lonicera coerulea</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Laurus nobilis</td>
						<td>Lonicera nigra</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Magnolia grandifora</td>
						<td>Lonicera nitida</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Pinus nigra</td>
						<td>Lonicera pileata</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Quercusilex</td>
						<td>Lonicera xylosteum</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Quercusilex Nerium oleander</td>
						<td>Philadelphus microphyllus</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Taxus baccata</td>
						<td>Pittosporum tobira</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Tilia tomentosa</td>
						<td>Prunus laurocerasus</td>
					</tr>
					<tr>
						<td></td>
						<td>Pyracantha spp</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
		</articolo>
<!-- 72 -->	<articolo n="72" titolo="Barriere architettoniche">
			<paragrafo>
				Nelle sistemazioni e nelle costruzioni degli spazi ed edifici pubblici o destinati ad uso pubblico devono essere
				osservate le disposizioni del D.P.R. 27/4/1978 nonch&#0233;, per le altre costruzioni, le disposizioni sia della legge
				9/1/1989 n.13 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento, sia della Legge regionale
				12/6/1989 n.15.
			</paragrafo>
		</articolo>
<!-- 73 -->	<articolo n="73" titolo="Raccolta acque piovane">
			<paragrafo>
				Negli interventi di nuova costruzione e in quelli di ristrutturazione comportanti la sostituzione di organismi
				edilizi preesistenti o la loro integrazione volumetrica, &#0233; fatto obbligo, salvo dimostrate impossibilit&#0224; ad
				intervenire in questo senso, di realizzare sistemi idraulici di raccolta e immagazzinamento delle acque piovane.
			</paragrafo>
			<paragrafo>
				Tali interventi dovranno incidere il meno possibile sull'impianto tipologico prescelto per l'intervento, ma dovranno
				comunque essere funzionali ad una utilizzazione razionale della risorsa idrica. Eventuali manufatti a servizio di
				questa funzione sono da considerarsi pertinenze del fabbricato e quindi non vanno computati ai fini del calcolo della
				volumetria.
			</paragrafo>
		</articolo>
	</capitolo>
</normativa>
